Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within 60 days of appeal notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed beyond the 60-day deadline established by Article 325 of the Code of Civil Procedure. The appellant had previously lodged an appeal against the court's decision on expert fees but later renounced it; the notification of this appeal act served as the starting point for the short limitation period. Since the cassation petition was submitted significantly after this 60-day window, the court ruled that the appellant failed to meet the procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The notification of an appeal act constitutes the notification of the judgment for the purpose of calculating the short limitation period for further appeals, meaning a cassation appeal filed beyond sixty days from such notification is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19576/2019 R.G. proposto da: LAGUZZI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA SILVIO PELLICO n. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIMI (CRMFNC69D69H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE SANDRO STROZZI; -ricorrente- contro SANTOVITO DAVIDE, MERLO MAURIZIO ORAZIO, elettivamente domiciliati in ROMA,C.SO TRIESTE n. 130, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA PRIVATA SPA, CAROSIO GIUSEPPE e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ; -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ALESSANDRIA depositata i l 16/12/2018 nel procedimento RG n.1456/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Nell’ambito di un giudizio civile svolto con rito ordinario, introdotto da Fabio Laguzzi per presunta responsabilità medica a carico del Policlinico di Monza Casa di Cura Privata s.p.a. e di Giuseppe Carosio, era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale collegiale affidata ai dottori Davide Santovito e Maurizio Orazio Merlo (che concludeva con esito sfavorevole per l’attore); l’onorario dei Consulenti Tecnici d’Ufficio era stato liquidato a vacazioni (200 vacazioni, corrispondenti a 50 giorni di lavoro, a fronte di un termine concesso per l’espletamento dell’incarico di giorni 120) per l’importo di € 1.636,53, raddoppiato ex art.52 DPR n. 115/2002.
Fabio Laguzzi aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione e il Tribunale di Alessandria l’aveva respinta, confermando sia la correttezza del ricorso al criterio di liquidazione a vacazioni, sia la legittimità del raddoppio dell’onorario così quantificato, precisando che, se anche non si fosse ritenuto applicabile l’art.53 DPR cit, alla luce del disposto dell’art. 15 l. n. 24/2017, sarebbe stato comunque applicato correttamente l’art.52 DPR cit. Fabio Laguzzi aveva proposto appello avverso al provvedimento di rigetto dell’opposizione ma, all’esito del rilievo delle controparti di inammissibilità dell’impugnazione di merito, vi aveva rinunciato, con estinzione del giudizio di appello.
Fabio Laguzzi ha,quindi, proposto ricorso per cassazione ex art.111 Cost., affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta la “violazione e/o falsa applicazione art. 21 DM 30.5.2002, dell’art. 15 l. n. 24/2017 e dell’art. 4 l. n. 319/1980 in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.”. Davide Santovito e Maurizio Orazio Merlo hanno depositato controricorso, evidenziando prima di tutto l’intervenuto passaggio in giudicato dell’ordinanza impugnata a seguito dell’estinzione per rinuncia del giudizio di appello. Le altre parti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere esaminata in primisl’ammissibilità del ricorso proposto, che deve essere esclusa. Il provvedimento di rigetto dell’opposizione alla liquidazione del compenso ai CTU, pubblicato il 16.12.2018, è stato comunicato a Fabio Laguzzi il 19.12.2018. Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detto provvedimento è stato notificato il 17 giugno 2019. Nel caso di specie, però, prima della proposizione del ricorso ex art.111 Cost. Fabio Laguzzi aveva notificato alle controparti atto di citazione in appello in data 18.1.2019, cui era poi seguita la rinuncia al giudizio di appello, accettata dalle controparti costituite all’udienza del 9.5.2019.
Occorre valutare,quindi, prima della verifica dell’incidenza della rinuncia richiamata ai fini del passaggio in giudicato dell’ordinanza di rigetto dell’opposizione, se il ricorso per cassazione sia stato introdotto tempestivamente. Ora, è pacifico che anche per il ricorso ex art.111 Cost. vale il disposto dell’art. 325 c.p.c. e, in assenza di notificazione, trova applicazione il termine lungo per impugnare previsto dall’art.327 c.p.c.; se fosse a quest’ultimo termine che si dovesse fare riferimento, il ricorso proposto da Fabio Laguzzi sarebbe teoricamente tempestivo - anche prendendo a riferimento la data di pubblicazione del provvedimento, con limitazione della valenza dell’art.702 quater c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) quanto alla previsione del termine di impugnazione di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, al solo appello (cfr., per una disamina approfondita della questione, Cass. n.18004/2021; anche Cass. n. 566/2022;
Cass. n.3372/2022). Tuttavia non si può non considerare che, come sopra rilevato, nel caso di specie lo stesso ricorrente aveva prima proposto appello, pur in seguito rinunciato, con atto introduttivo notificato alla controparte il 18.1.2019 Questa Corte ha più volte affermato che “Lanotificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, allanotificazione della sentenza, ai fini delladecorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di dettotermine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme” (così Cass. n. 26427/2020; nello stesso senso Cass. n. 17309/2017 ;
Cass. n. 474/2019 ; Cass. n.28131/2021). L a valenza di conoscenza legale della sentenza impugnata così riconosciuta alla notificazione dell’atto di impugnazione è stata negata da pronunce successive di questa Corte relativamente alla posizione del destinatario della notificazione (sul presupposto che la conoscenza dell’atto di impugnazione non costituisce necessariamente conoscenza della sentenza impugnata), non in relazione alla posizione del notificante, che, per poter proporre impugnazione di un provvedimento deve necessariamente averne avuto effettiva conoscenza, in un momento che non può essere successivo alla data della notificazione.
In applicazionedel principio esposto al caso di specie, discende l’inammissibilità del ricorso ex art.111 Cost., perché notificato ben oltre sessanta giorni dal 18.1.2019, e cioè dalla data di notificazione, nell’interesse di Fabio Laguzzi, dell’atto di appello alle controparti costituente il momento da prendere a riferimento per il decorso del termine breve di impugnazione ex art.325 c.p.c., anche nei confronti del notificante. Rimangono assorbite tutte le altre questioni. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con imputazione al ricorrente delle spese del giudizio di legittimità sostenute dai controricorrenti.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso; condanna Fabio Laguzzi a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a Maurizio Orazio Merlo e Davide Santovito, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess