Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, Gilda, did not act to preserve the case while the opposing party, Caringola, argued for dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18862/2025 R.G. proposto da: Cittadini Gilda, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Gagliardi -ricorrente- contro Caringola Vittorio, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Ramovini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.551/2025 depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 18862/2025 Numero sezionale 264/2026 Numero di raccolta generale 6417/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
Dato infine atto che i compensi a favore del controricorrente sono liquidati soltanto per la fase di studio e per la fase introduttiva, escluso il compenso per l’attività riferita al deposito di memoria, in quanto attività non prevista in caso di proposta ex art. 380-bis c.p.c.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 18862/2025 Numero sezionale 264/2026 Numero di raccolta generale 6417/2026 Data pubblicazione 18/03/2026