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Decreto — n. 6366/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6366/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6366/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 12386/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -AGENZIA DELLE DOGANE, difesacome in atti contro COSIMO PICHIERRI, intimato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte resistente svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 13.03.2026 IL CO

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6366/2026 — snciv · Corte di Cassazione: t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 12386/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -AGENZIA DELLE DOGANE, difesacome in atti contro COSIMO PICHIERRI, intimato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte resistente svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 13.03.2026 IL CO

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese indigenza finanziaria spese di difesa assenza di caso di rigore indigenza processuale non provata spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
12386/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -AGENZIA DELLE DOGANE, difesacome in atti contro COSIMO PICHIERRI, intimato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 12386/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -AGENZIA DELLE DOGANE, difesacome in atti contro COSIMO PICHIERRI, intimato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte resistente svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 13.03.2026 IL CO