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Ordinanza — n. 6313/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares nullity of first and second instance judgments for failure to integrate necessary co-heirs in inheritance dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6313/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first and second instance judgments null due to the failure to integrate necessary co-heirs into the proceedings. The appellant argued that the lower courts violated procedural rules by not extending the adversarial process to other named heirs in the contested will. The court ruled that this omission vitiates the entire trial, mandating a remittal to the trial court for a new hearing with full participation.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3 c.p.c.; Art. 354, comma 1 c.p.c.: When necessary co-heirs are omitted from the adversarial process in an inheritance suit, the entire procedure is voided and the case must be remitted to the first instance court.

Parole chiave

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litisconsorzio necessario omessa integrazione nullità processo petizione ereditatis contraddittorio rimessione causa successione ereditaria accertamento della qualità di erede

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3 c.p.c.
L’omessa integrazione del contraddittorio vizia la sentenza e l’intero procedimento, con regressione del giudizio al primo grado affinché il contraddittorio venga esteso agli altri sei eredi, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
Art. 354, comma 1 c.p.c.
Art. 591, n. 3 c.c.
Il Tribunale di Bologna, a seguito di CTU grafica e medica e sulla base delle deposizioni testimoniali, con sentenza del 4.9.2019, accolse parzialmente la domanda; dichiarò lanullità, ex art. 591, n.
Art. 102 c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale, Tiocchi Pier Paolo e Tiocchi Anna Elisa proposero appello, lamentando la violazione dell’art. 102 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Le appellanti contestarono, altresì, l’errata valutazione delle risultanze probatorie in violazione dell’art. 2697 c.c. e la nullità della c.t.u., su cui il Tribunale aveva basato la decisione.
art 570 c.c
Alla morte della de cuius, in data 28/2/2014, si era aperta la successione legittima ed era risultata quale unica eredeex art 570 c.c., la sorella Monteverde Maria Luisa, la quale aveva rinunciato all’eredità in favore dei propri figli, Tiocchi Pier Paolo e Tiocchi Anna Elisa, convenuti nel presente giudizio.
art. 102 c.p
Avverso la sentenza del Tribunale, Tiocchi Pier Paolo e Tiocchi Anna Elisa proposero appello, lamentando la violazione dell’art. 102 c.p.c.
art. 2697 c.c
Le appellanti contestarono, altresì, l’errata valutazione delle risultanze probatorie in violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 26705 del 24.11.2020
Cass. n. 4452/2016
Il principio di diritto enunciato nella citata pronuncia (e così anche Cass. n. 4452/2016; Cass.
Cass. n. 474/2010
Cass. Sez. 1, n. 18127 del 26/07/2013
Cass. Sez. 3, n. 8825 del 13/04/2007
Cass., Sez. Un., n. 3678 del 16/02/2009
Cass. Sez. 3, n. 3866 del 26/02/2004
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20604/2023 R.G. proposto da: TIOCCHI ANNA ELISA, TIOCCHI PIER PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato BERTI ARNOALDI VELI GIULIANO; -ricorrenti- contro FERRARI DANIELE, rappresentato e difeso dall’Avv. ALESSANDRI NICOLA e SALVATI SILVIA (SLVSLV58S68A944M); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1184/2023 depositata il 29/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1.

Ferrari Daniele convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, Tiocchi Pier Paolo e Tiocchi Anna Elisa per chiedere accertarsi la nullità del testamento olografo di Monteverde Amalia del 20 settembre 2012 ed il riconoscimento della propria qualità di erede sulla base di altro testamento del 27 settembre 2011, con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni costituenti l’asse ereditario della de cuius, oltre al rendimento dei conti. L’attore espose che, con testamento del 27 settembre 2011, la de cuius aveva disposto che la somma di € 50.000,00 fosse de stinata all’Azienda di Bologna - servizio 118, per l’acquisto di un mezzo di soccorso, da dedicare al proprio figlio premorto, € 10.000,00 alla propria badante e il resto da dividere in parti uguali tra sette persone nominativamente indicate, tra le quali rientrava esso attore.

Con testamento olografo del 20 settembre 2012, Amalia Monteverde aveva così disposto: “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria consegnata a suo tempo al Notaio Federico Rossi”. Alla morte della de cuius, in data 28/2/2014, si era aperta la successione legittima ed era risultata quale unica eredeex art 570 c.c., la sorella Monteverde Maria Luisa, la quale aveva rinunciato all’eredità in favore dei propri figli, Tiocchi Pier Paolo e Tiocchi Anna Elisa, convenuti nel presente giudizio. Tiocchi Pier Paolo e Tiocchi Anna Elisa si costituirono in giudizio, contestando, a loro volta, l’autenticità del testamento del 27 settembre 2011. 1.1.

Il Tribunale di Bologna, a seguito di CTU grafica e medica e sulla base delle deposizioni testimoniali, con sentenza del 4.9.2019, accolse parzialmente la domanda; dichiarò lanullità, ex art. 591, n. 3 c.c., della scheda testamentaria del 20 settembre 2012, riconoscendo la qualità di erede in capo a Daniele Ferrari; rigettò, invece, ledomande di rendiconto e di restituzione dei frutti. 1.2. Avverso la sentenza del Tribunale, Tiocchi Pier Paolo e Tiocchi Anna Elisa proposero appello, lamentando la violazione dell’art. 102 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti indicati come coeredi nel testamento del 27 settembre 2011, di cui Daniele Ferrari aveva chiesto dichiararsi la validità e l’efficacia.

Le appellanti contestarono, altresì, l’errata valutazione delle risultanze probatorie in violazione dell’art. 2697 c.c. e la nullità della c.t.u., su cui il Tribunale aveva basato la decisione. 1.3. Ferrari Daniele si costituì in giudizio e propose appello incidentale avverso il rigetto delle domande di rendiconto e di restituzione dei frutti. 1.4. Con sentenza pubblicata il 29.5.23, la Corte di appello di Bologna rigettò l’appello principale, e, per quel che ancora rileva in questa sede, ritenne infondato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano lamentato l’omessa integrazione del contraddittorio degli eredi indicati nel testamento del 27 settembre 2011, sul rilievo che l’azione di petizione di eredità non richieda l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, Tiocchi Pier Paolo e Tiocchi Anna Elisa hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 2.1. Ferrari Daniele ha resistito con controricorso. 2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 2.3. In prossimità della camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di estendere il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi nominati nel testamento del 27 settembre 2011, sull’erroneo presupposto che essi non fossero litisconsorti nell’azione di petizione di eredità, sebbene essa presupponga l’accertamento della validità della delazione ereditaria in favore non solo dell’attore ma anche degli altri sei soggetti indicati nel testamento del 27 settembre 2011.

2. Con il secondo motivo di ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 157 e 183 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti insistono nella dichiarazione di nullità della c.t.u.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 591, comma 2, n. 3, 428 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale contraddittoriamente affermato che l’incapacità della testatrice andava accertata al momento della redazione del testamento, salvo, poi, basarela propria decisione su argomentazioni inidonee a provare che la predetta fosse priva di capacità in quello specifico momento.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. 4.1. Ferrari Daniele ha svolto l’azione di petitio hereditatis nei confronti degli eredi legittimi, chiedendo accertarsi la validità ed efficacia del testamento del 27 settembre 2011, con il quale la de cuiusaveva disposto che la somma di € 50.000,00 fosse destinata all’Azienda USL di Bologna - servizio 18, per l’acquisto di un mezzo di soccorso, da dedicare al proprio figlio premorto, € 10.000,00 alla propria badante e il resto da dividere in parti uguali tra sette persone nominativamente indicate, tra le quali rientrava esso l’attore.

L’azione di restituzione dei beni da parte degli eredi legittimi è fondata sulla nullità del testamento olografo del 20 settembre 2012, con il quale la de cuius aveva revocato la precedente disposizione testamentaria, aprendosi, pertanto, la successione legittima. 4.2. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che, nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento, sono parti necessarie gli eredi istituiti dal de cuius e tutti coloro che, in seguito alla caducazione dell’atto, gli succederebbero per legge, in ragione dell'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri (Cass.

Sez. 2, 27/03/2019, n.8575). È stato, altresì, precisato che, sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda di per sé il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi (Cass. n. 8440/2008; Cass. n. 14182/2011), qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi, poiché l’eliminazione del testamento incide sul rapporto sostanziale unitario dedotto in giudizio, quale quello relativo allo status di erede legittimo (Cass. n. 2328/1969;

Cass. Sez. 2, n. 26705 del 24 novembre 2020). Come affermato da Cass. Sez. 2, con sentenza del 24.11.2020, n. 26705, nella petitio hereditatis, la regola dellitisconsorzio discende dalle domandecon le qual i essa si presenti congiunta. Il principio di diritto enunciato nella citata pronuncia (e così anche Cass. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010) trova applicazione non solo quando la necessità di estendere il contraddittorio riguardi gli eredi legittimi - ovvero nell’ipotesi di domanda di petizione ereditaria basata sulla dichiarazione di nullità del testamento impugnato - ma anche quando l’accertamento della qualità di erede debba essere pronunciata nei confronti degli eredi testamentari in conseguenza della dichiarazione di accertamento delle disposizioni testamentari di cui si chiede accertarsi la validità e l’efficacia e della nullità di altro testamento che faccia venir meno la loro qualità di eredi.

La necessità di integrare il litisconsorzio sussisteva, quindi, nel caso di specie perché con la petitio hereditatis, l’attore aveva chiesto accertarsi la validità del testamento del 29 settembre 2011, che lo aveva designato erede unitamente ad altri soggetti, testamento revocato con disposizione testamentaria del 20 settembre 2012, di cui aveva chiesto dichiararsi la nullità. L’omessa integrazione del contraddittorio vizia la sentenza e l’intero procedimento, con regressione del giudizio al primo grado affinché il contraddittorio venga esteso agli altri sei eredi, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

In ipotesi di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale si determina la nullità del giudizio stesso, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013 che enuncia il seguente principio di diritto: "quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c."; conf.

Cass. Sez. 3, sentenza n. 8825 del 13/04/2007; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004).

5. Va, pertanto dichiarata la nullità sia della sentenza del Tribunale che della Corte d’appello, con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Bologna con riassunzione nei termini di legge.

6. Il giudice di primo grado provvederà anche sulle spese dell’intero procedimento, comprese quelledi legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; dichiara la nullità della sentenza di primo grado e della sentenza d’appello per omessa integrazione del contraddittorio con rinvio innanzi al Tribunale di Bologna, avanti alla quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio nei