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Ordinanza Interlocutoria — n. 6196/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case due to late filing of counter-claim.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6196/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by three former bank board members against a lower court ruling that rejected their opposition to administrative sanctions. The appellants argued for violations of corporate governance rules, while the Bank of Italy filed a counter-claim that was only accepted the day before the hearing due to a clerical error. The court remanded the case to a new hearing to allow the opposing party adequate time to prepare its defense.

Regesto Legislator

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Art. 145, co. 4 TUB; Art. 366 c.p.c.: The appeal is dismissed when the opposing party's counter-claim is accepted too late to allow for proper defense, necessitating a remand to a new hearing.

Parole chiave

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administrative sanctions corporate governance late counter-claim procedural remand banking regulation vigilanza sulle banche commissioni di controllo revisione bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 145, co. 4 TUB
I ricorrenti proponevano opposizioneex art. 145, co. 4 TUB al Provvedimento Sanzionatorio Prot.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27712/2022 R.G. proposto da: CAMPOCCIA STEFANO, TESSARI FEDERICO, VISENTIN GRAZIANO GIANMICHELE, elettivamente domiciliati inROMA, VIA G.G. BELLI, n.27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREAFRANCHIN; -ricorrente - contro BANCA D'ITALIA rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Napoletano, Nicola De Giorgi, Donato Messineo e Michele Cossa; -ricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 2428/2022 depositata il 12/04/2022.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti proponevano opposizioneex art. 145, co. 4 TUB al Provvedimento Sanzionatorio Prot. n. 1513040 del 22 dicembre 2017 con il quale erano state irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie - Euro 70.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n. 3; -Euro 93.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n.

4. In sintesi, a i ricorrenti, in qualità di componenti del Consiglio di amministrazionedi Veneto Banca all'epoca dei fatti, erano state, in particolare, contestate violazioni degli obblighi previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario dellebanche, nonché delle Disposizioni i n tema di Organizzazione e controllo interno. I motivi di opposizione erano gli stessi per i tre opponenti, i quali erano stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca S.p.A., ora in liquidazione coatta amministrativa nell'assemblea del 26 aprile 2014 ; in particolare nel corso del rispettivo mandato, il Dott. Graziano Gianmichele Visentin erastato membro del Comitato Controlli Interni e Rischi, del Comitato Amministratori Indipendenti dal giugno 2015 e del Comitato Remunerazioni, di cui era anche presidente; il Dott. Federico Tessari erastato membro del Comitato Strategico; l'Avv. Stefano Campoccia era stato Presidente del Comitato Controlli Interni e Rischi e membro del Comitato Esecutivo.

2. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione.

3. Stefano Campoccia, Federico Tessari e Graziano Gianmichele Visentin, ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tremotivi di ricorso.

4. La Banca d’Italia ha resistito con contro ricorso che , per un disguido della cancelleria, è stato accettato solo in data 2 marzo 2026 ovvero il giorno prima dell’odierna udienza.

5. La difesa della Banca d’Italia ha pertanto richiesto il rinvio della trattazione del ricorso.

6. La richiesta di rinvio deve essere accolta per consentire alla parte controricorrente di svolgere le proprie difese. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di