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Ordinanza — n. 6035/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against refusal to remove unauthorized balcony roof due to lack of architectural harm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6035/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Mario Scordo's appeal against the appellate court's decision refusing to order the removal of an unauthorized metal roof over balconies. Scordo argued the structure violated condominium laws and damaged architectural decorum, but the court affirmed that the lower court correctly assessed the work as non-intrusive and harmless to shared areas. The decision upholds the principle that removal is only mandatory if the modification causes actual damage or aesthetic degradation, which was not proven in this case.

Regesto Legislator

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Art. 1102, 1120, 1122 c.c.; In condominium disputes, a roof structure does not violate common use norms if it does not impair the building's stability, safety, or architectural decorum, and the lower court's factual assessment on these points remains binding in cassation.

Parole chiave

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condominium law architectural decorum unauthorized construction removal order balcony roof shared property civil code costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 1102 c.c.
«In tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura di alcuni posti auto siti all'interno della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune (art. 1102 cod.
Art. 1117 c.c.
Art. 1120 c.c.
Art. 1122 c.c.
728/2018, rigettava integralmente il gravame, così motivando: -inquadrata correttamente la fattispecie nell'ambito dell'art. 1122 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La relativa valutazione spetta al giudice di merito; nel caso di specie, essarisulta compiuta alla pagina 5 della sentenza impugnata, avendo riguardo a dimensioni, consistenza e tipologia del manufatto, rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
art. 1122 cod. civ
728/2018, rigettava integralmente il gravame, così motivando: -inquadrata correttamente la fattispecie nell'ambito dell'art. 1122 cod.
art. 1120 cod. civ
art. 116 cod. proc. civ
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
art. 1102 cod. civ
«In tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura di alcuni posti auto siti all'interno della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune (art. 1102 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 7870 del 19/03/2021
Sez. 2, Ordinanza n. 16518 del 12/06/2023
Sez. 2, Ordinanza n. 16518 del 12/06/2023).
Sez. 2, Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021
Sez. 2, Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021; Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 15675 del 23/07/2020
Sez. 2, n. 18350 del 31/07/2013
Sez. 2, n. 2741 del 23/02/2012
Sez. 2, n. 10350 del 11/05/2011
Sez. 2, n. 8852 del 10/05/2004
Sez. 2, n. 6341 del 16/05/2000
Sez. 2, n. 3256 del 05/10/1976
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8878/2019 R.G. proposto da: SCORDO MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PLUTINO MARIO ANTONIO; -ricorrente – contro SCORDO LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MODAFFERI ANTONINO; -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 728/2018,depositata il 22/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Mario Scordo conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria Leone Scordo, esponendo che quest'ultimo, proprietario di un appartamento per civile abitazione sito in Pellaro - Reggio Calabria, posto al terzo piano (quarto f.t.), soprastante all'appartamento di proprietà dell’istante, sito nel medesimo stabile al primo piano (secondo f.t.), aveva realizzato una copertura dei balconi (due dei quali posti lato mare, sulla parete principale, e l'altro lato monte) annessi all'appartamento di proprietà, consistente, più in particolare, in una «copertura di lamiera su supporti metallici»; che tale opera era da ritenersi illegittima, poiché consistente in una trasformazione del balcone in veranda realizzata senza le necessarie autorizzazioni amministrative, in violazione delle condizioni previste agli artt. 1102 e 1122 cod. civ., e comunque senza le necessarie maggioranze di assemblea condominiale, ex artt. 1120 e 1136 cod. civ., posto che si trattava di innovazioni che incidevano direttamente sul decoro architettonico dell’intero edificio, arrecando danno alle sue parti comuni, con consequenziale pregiudizio derivante dalla potenziale diminuzione del valore economico degli immobili facenti parte dell'edificio.

Chiedeva, pertanto, l’attore la condanna del convenuto alla rimozione dell'opera predetta. 1.1. Il Tribunale adìto, disposta CTU descrittiva dello stato dei luoghi, rigettava la domanda proposta dall’attore, condannandolo alle spese di lite.

2. Mario Scordo impugnava la pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, con sentenza n. 728/2018, rigettava integralmente il gravame, così motivando: -inquadrata correttamente la fattispecie nell'ambito dell'art. 1122 cod. civ., il primo giudice ha giustamente ritenuto infondata la domanda dell'attore di condanna al la rimozione dell'opera , non essendo stata violata alcuna norma in materia di distanze,nemmeno con riferimento al diritto di veduta; -l’opera realizzata dall’appellato non lede il decoro architettonico, né incide negativamente sull’armonia dell’edificio, al quale la struttura realizzata non ha arrecato alcun danno.

3. La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da Mario Scordo, con ricorso affidato a due motivi. Resiste Leone Scordo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1117, 1120 e 1122 cod. civ. Il ricorrente censura l'apprezzamento espresso dal giudice di secondo grado perché omette di considerare che, come accertato dal consulente tecnico,l'intelaiatura metallica posta in essere dall'odierna resistente costituisce un'opera realizzata in abusivismo edilizio priva del preventivo permesso a costruire, delle autorizzazioni in materia di vincoli paesaggistico ambientale aeroportuale e condominiale, altresì posta in opera senza il consenso degli altri condomini, nonché lesiva del decoro architettonico dell'edificio ai sensi dell'art. 1120 cod. civ. 1.1.

Il primo motivo èinfondato. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico (ex multis, con riferimento alla possibilità di acquisto per usucapione: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25843 del 05/09/2023; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 1395 del 19/01/2017). Pertanto, nel caso che ci occupa l’asserita assenza delle regolari autorizzazioni edilizie e/o paesaggistiche non influisce sui rapporti di natura privatistica tra condòmini, che devono essere qui limitati alla questione della lesione del decoro architettonico.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, la pronuncia è palesemente errata - nella parte in cui conclude nel senso che l'opera de quo non costituisce un'innovazione vietata ai sensi dell'art . 1120 cod. civ. perché non pregiudica e non altera l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato –in quanto si discosta immotivatamente e illogicamente dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e, dunque, viola il dettato di cui all'art. 116 cod. proc. civ.

Il giudice d'appello non spiega e non illustra le ragioni per cui nega le conclusioni del CTU, definendole apodittiche , e si limita ad effettuare una valutazione personale ed arbitraria che non tiene conto dei dati oggettivi e delle misurazioni specifiche riportati dal CTU che attestano la portata esatta dell'opera contestata. 2.1. Anche il secondo motivo è infondato. Deve, innanzitutto, essere ribadito il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche.

In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto(v. Cass. n. 17757 del 2014; Cass. n. 30337 del 2017). Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello ha spiegato le ragioni per le quali non riteneva leso il decoro architettonico (v. sentenza p. 5, 3° e 4° capoverso), peraltro in parte avvalendosi delle risultanze della CTU; precisando, inoltre, che alla CTU spetta dare un giudizio tecnico, non giuridico (v. sentenza p. 5, 9° capoverso), così volutamente ignorando le affermazioni della CTU (riportate in ricorso; p. 9, 3° capoverso) relative all’abusivismo edilizio (v. supra, punto 1.1.). 2.2.

Quanto alla lesione del decoro architettonico, la Corte d’appello ha escluso che il manufatto incida negativamente sull’armonia dell’edificio, sia per l’esistenza di una copertura condominiale posta all’ultimo piano dell’immobile, con portata ben più consistente della tettoia realizzata dall’odierno resistente; sia per la precarietà della struttura del 3° piano, che non inciderebbe in modo sostanziale sulle facciate dell’intero complesso immobiliare, né arrecherebbe alcun danno alle parti condominiali. Tali affermazioni non contrastano con quanto di recente affermato da questa Corte:

«In tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura di alcuni posti auto siti all'interno della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune (art. 1102 cod. civ.), se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio» (Sez. 2, Ordinanza n. 7870 del 19/03/2021).

Nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico, bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà originaria di linee e di stile, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 16518 del 12/06/2023). La relativa valutazione spetta al giudice di merito; nel caso di specie, essarisulta compiuta alla pagina 5 della sentenza impugnata, avendo riguardo a dimensioni, consistenza e tipologia del manufatto, rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5)cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15675 del 23/07/2020; Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2741; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350;

Cass. Sez. 2, 10/05/2004, n. 8852; Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341; Cass. Sez. 2, 05/10/1976, n. 3256).

3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr