Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 6003/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6003/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6003/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19724/2025 R.G. proposto da: Tedeschi Cesarina, Tedeschi Monica, rappresentate e difese dall'avvocato Rita Spagnoli -ricorrente- contro Vitelli Maria Grazia, Tedeschi Mario -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2364/2025depositata il 14/04/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione anzidetta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c. il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380- bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 6003/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Tedeschi Cesarina, Tedeschi Monica, rappresentate e difese dall'avvocato Rita Spagnoli -ricorrente- contro Vitelli Maria Grazia, Tedeschi Mario -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2364/2025depositata il 14/04/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione anzidetta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c. il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento declinatoria di competenza rinuncia all'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19724/2025 R.G. proposto da: Tedeschi Cesarina, Tedeschi Monica, rappresentate e difese dall'avvocato Rita Spagnoli -ricorrente- contro Vitelli Maria Grazia, Tedeschi Mario -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2364/2025depositata il 14/04/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione anzidetta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c. il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13