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Ordinanza — n. 5987/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs despite lack of acceptance by opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5987/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal of the request. Although the opposing party did not formally accept the withdrawal, the procedural outcome resulted in the termination of the proceedings. Consequently, the Court exercised its discretionary power to order the withdrawing appellants to bear the litigation costs, as no specific circumstances justified exempting them from this general rule.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a cassation appeal is withdrawn without the opposing party's acceptance, the process extinguishes but the withdrawing party remains liable for costs unless specific circumstances warrant an exception to the general rule of cost liability.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal litigation costs liability judicial discretion procedural extinction costs of proceedings abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Come già esposto in narrativa, con memoria del 5/1/2026 Serafina Zappalà, Orazio Alfio Puglisi e Leonardo Puglisi hanno rinunciato al ricorso e quindi va dichiarata l’estinzione del giudizioai sensi dell’art. 391 cpc.
d.lgs. n. 40 del 2006
art. 1117-bis c.c
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1117-bis c.c., in relazione all’art.
art. 889 c.c
Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 889 c.c., in relazione all’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23856/2020 R.G. proposto da ZAPPALA’ SERAFINA, PUGLISI ORAZIO ALFIO E PUGLISI LEONARDO, rappresentati e difesi dal prof. avv. Giuseppe Berretta, presso il cui studio in Roma, via Barberini n. 67, sono elettivamente domiciliati; –ricorrenti– contro MARINO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Cavallaro, nel cui studio in Acireale, via Vito D'Anna, n. 16, è elettivamente domiciliato; -controricorrente-ricorrente incidentale- PUGLISI ORAZIO E VITALI ANNA GIOVANNA, rappresentati e difesi dall'avv.

Giuseppe Salvatore Fiumanò, domiciliati presso l’indirizzo pec di quest’ultimo; -controricorrenti- MARINO MAURO -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 594/2020, pubblicata il 10/03/2020 e non notificata; Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 15/1/2026; Sentito il rappresentante della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l’estinzione del procedimento per rinuncia. FATTI DI CAUSA 1. Serafina Zappalà, Orazio Alfio Puglisi e Leonardo Puglisi convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, Mauro Marino, Salvatore Marino, Orazio Puglisi e Anna Giovanna Vitali perché venissero condannati alla rimozione dei tubi d'acqua d’adduzione e scarico, del tubo del gas-metano e della canna fumaria, siccome irregolarmente apposti, nonché al risarcimento dei danni derivati dalle infiltrazioni causate dalle suddette opere.

Costituitisi in giudizio, Mauro Marino, Salvatore Marino, Orazio Puglisi e Anna Giovanna Vitali eccepirono l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù al mantenimento delle tubazioni a distanza inferiore a quella legale. Con sentenza n. 3943/2017 del 18/09/2017, il Tribunale di Catania condannò in solido i convenuti all'esecuzione dei lavori di rimozione delle tubazioni poste a distanza inferiore a quella legale e al risarcimento dei danni, mentre rigettò le domande riconvenzionali proposte. Con distinti atti, Orazio Puglisi e Anna Giovanna Vitali, da un lato, e Salvatore Marino, dall’altro, interposero appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo, in subordine, la declaratoria di avvenuta usucapione, in proprio favore, della servitù relativa alle tubazioni.

Si costituirono in giudizio Serafina Zappalà, Orazio Alfio Puglisi e Leonardo Puglisi, che chiesero il rigetto del gravame. La Corte d'Appello di Catania, riuniti i due giudizi, emise la sentenza n. 594/2020, pubblicata il 10/03/2020, con la quale, in parziale accoglimento degli appelli, rigettò la domanda proposta da Serafina Zappalà, Orazio Alfio Puglisi e Leonardo Puglisi di rimozione delle tubazioni in questione, confermò per il resto la sentenza impugnata e compensò tra le parti, in ragione della metà, le spese di entrambi i gradi del giudizio.

2. Avverso questa sentenza, Serafina Zappala, Orazio Puglisi Alfio e Leonardo Puglisi propongono ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. Salvatore Marino resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, illustrato anche con memoria. Resistono altresì con controricorso anche Orazio Puglisi e Anna Giovanna Vitali, mentre Mauro Marino è rimasto intimato. In prossimità dell’udienza è pervenuta rinunzia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1117-bis c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito errato nel ritenere l'esistenza di un condominio tra i fabbricati oggetto di giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché i giudici di merito non avevano riscostruito correttamente e integralmente i presupposti fattuali della controversia, errando così nell'apprezzare lo stato dei luoghi e il contesto e, dunque, i presupposti di applicabilità della disciplina in materia di condominio.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 889 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di derogabilità della disciplina delle distanze legali di cui alla menzionata norma civilistica.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., nonché la violazione degli artt. 1031 e 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito trascurato il fatto che le condutture fossero collocate da 35 anni nello stesso punto in cui si trovavano attualmente, secondo quanto risultava dalla relazione del c.t.u., e per avere conseguentemente omesso di dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere le tubazioni a distanza inferiore a quella legale.

Come già esposto in narrativa, con memoria del 5/1/2026 Serafina Zappalà, Orazio Alfio Puglisi e Leonardo Puglisi hanno rinunciato al ricorso e quindi va dichiarata l’estinzione del giudizioai sensi dell’art. 391 cpc. Nonrisulta però l’ accettazione da parte dei controricorrenti. Orbene, quando allarinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazionedell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno delrinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna delrinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.

Alla luce di tale principio, in mancanza di circostanze idonee a derogare al principio generale della condanna del rinunciante alle spese , va pronunciata condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna i ricorrentiin solido al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore dei cont