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Sentenza — n. 5981/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares cessation of dispute due to settlement, dismissing appeal without merits review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5981/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the dispute matter following a joint request by the lawyers of both parties for a transactional settlement. Stilgrafica Srl had appealed a second-instance judgment that had partially rejected its claims against Poste Italiane Spa regarding a terminated typographic supply contract. The court ruled that the joint declaration by counsel, even without specific power of attorney to waive rights, sufficed to demonstrate the parties' loss of interest in judicial resolution due to the reached agreement.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 82-84 c.p.c.: The joint declaration of cessation of the subject matter of the dispute by lawyers, evidencing the parties' loss of interest due to a settlement, validly terminates proceedings without requiring specific power of attorney to waive rights.

Parole chiave

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cessation of dispute joint declaration by counsel transactional settlement loss of interest in litigation power of attorney requirements transitional settlement costs compensation stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 82-84 c.p.c.
Art. 13 DPR n.115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 21 maggio 2002 n. 7450
S.U. 28 settembre 2000 n.1048
7450 , S.U. 28 settembre 2000 n.1048, 11 settembre 1996 n.
11 settembre 1996 n. 8219
28 settembre 2000 n.1048, 11 settembre 1996 n. 8219 , 29 maggio 1993 n.
29 maggio 1993 n. 6048
Cass. 149/2014
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16803/2020 R.G. proposto da : Stilgrafica Srl in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall'avvocato Fabrizio Ravida' unitamente all’avvocato Paolo Pittori - domicilio digitale alle PEC: fabrizioravida@ordineavvocatiroma.org e paolopittori@ordineavvocatiroma.org- -ricorrente- contro Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato Angelo Clarizia unitamente all’avvocato Carlo Mirabile - domicilio digitale alle PEC: angelo.clarizia@pec.it e carlomirabile@ordineavvocatiroma.org- -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 291/2020 depositata il 16/01/2020.

Udita la relazione della causa effettuata dal Consigliere Tiziana Maccarrone nella pubblica udienza del 27/01/2026, svoltasi senza la partecipazione dei difensori delle parti, pur ritualmente avvisati. Udito i Pubblic o Minister o , in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate. FATTI DI CAUSA Stilgrafica s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 16.1.2020, con la quale era stata riformata la sentenza del Tribunale di Roma che, all’esito del giudizio di primo grado, aveva accolto le domande svolte da Stilgrafica s.r.l. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., fondate sul contratto per la fornitura di prodotti tipografici intercorso tra le parti in data 20.6.2006: il contratto era stato risolto da Poste Italiane s.p.a. a fronte della richiesta della società attrice di maggiori importi rispetto a quanto la convenuta appellante -attuale controricorrente- riteneva esserle dovuto e Stilgrafica s.r.l. aveva contestato la disposta risoluzione del contratto ed aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti.

Accogliendo parzialmente l’appello proposto la Corte di merito aveva respinto le domande della società attrice appellata Stilgrafica s.r.l. dichiarando, come richiesto con domanda riconvenzionale da Poste Italiane s.p.a., la risoluzione del contratto del 20.6.2006 per inadempimento della controparte. Il ricorso per cassazione di Stilgrafica s.r.l. è stato affidato a quattro motivi. Poste Italiane s.p.a. ha depositato controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso proposto. Fissata pubblica udienza per la discussione del ricorso al 27.1.2026, prima del suo svolgimento è stato depositato ritualmente atto di richiesta congiunta dei difensori delle parti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stato raggiunto un accordo transattivo.

All’udienza del 27.1.2026, svoltasi senza la partecipazione dei difensori delle parti, il Sostituto Procuratore Generale, presente, ha ribadito le proprie conclusioni scritte, di accoglimento dell’istanza congiunta, pur sottolineando l’assenza in capo ai difensori del potere di rinuncia, non risultante dalle procure. RAGIONI DELLA DECISIONE Non si ritiene necessario approfondire il tema se i difensori delle parti, che hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e non l’estinzione del giudizio, siano muniti dello specifico potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia.

La cessazione della materia del contendere presuppone infatti il sopravvenire di circostanze comportanti il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite che, nel caso di specie, è stato legittimamente evidenziato, nello svolgimento dell’incarico professionale conferito loro e della rappresentanza processuale delle parti che esso comprende, ex art.82-84 c.p.c., dai procuratori della ricorrente e della controricorrente ed è stato giustificato con il raggiungimento di una definizione pattizia della controversia attraverso la stipula di una transazione.

Si ritengono infatti condivisibili i rilievi svolti nella sentenza di questa Corte n.8822/2003, secondo i quali la dichiarazione congiunta dei difensori è di mera conoscenza e denuncia di fatti e non contiene atti di disposizione del diritto controverso e … di conseguenza i difensori, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, in quanto non dispongono dei diritti dei loro rappresentati, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia (cosìCass. 21 maggio 2002 n. 7450 , S.U. 28 settembre 2000 n.1048, 11 settembre 1996 n. 8219 , 29 maggio 1993 n. 6048 )… -non si ritiene in reale contrasto con la pronuncia richiamata la sentenza di questa Corte n.149/2014, secondo la quale anche la dichiarazione di intervenuta cessazione del contendere per transazione deve provenire da difensori muniti della procura speciale conferente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia, perché in quel caso l’affermata cessazione della materia del contendere era il presupposto per la rinuncia agli atti del giudizio e per la relativa accettazione-.

Deve essere quindi dichiarata, come richiesto, l’intervenuta cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’interesse delle parti, ritualmente comunicato dai difensori, alla pronuncia sul ricorso ai fini della composizione della controversia -già intervenuta negozialmente-. Si compensano integralmente le spese del presente giudizio di legittimità, essendo l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere congiunta. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito.

La Corte di Cassazione -dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere; -compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di le