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Decreto — n. 5974/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abandonment after 40 days of silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 5974/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond within 40 days of the proposed early termination. The appellant argued for the continuation of the proceedings, but no request for a decision was filed by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation, leading to the extinction of the judgment and the award of litigation costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If a cassation appeal remains unchallenged for 40 days after a proposed early termination, it is deemed renounced, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal abandonment early termination proposal 40 day silence period extinction of proceedings litigation costs award contenzioso tributario termine per l'anticipo spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 11636/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M visti gli artt. 380-bise 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 16 marzo 2026 Il Consi