Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Prosetti Daniele against the Florence Court of Appeal was declared extinguished because the 40-day response period expired without a request for a decision. The court ruled that the appellant's failure to act within the statutory timeframe constituted a waiver of the right to proceed. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The expiration of the forty-day period for requesting a decision on the proposed settlement of a cassation appeal results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20754/2025 R.G. proposto da: Prosetti Daniele, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Gufoni -ricorrente- contro Leone Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria Pagni unitamente all’avvocato Costanza Leone -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1241/2025 depositata il 01/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 20754/2025 Numero sezionale 255/2026 Numero di raccolta generale 5969/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 20754/2025 Numero sezionale 255/2026 Numero di raccolta generale 5969/2026 Data pubblicazione 17/03/2026