Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Porto Di Cecina Spa against the Florence Court of Appeal was declared withdrawn and the proceedings extinguished. The court found that 40 days had elapsed since the proposal for judgment was communicated without the appellant requesting a decision. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs assigned to the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17448/2025 R.G. proposto da: Porto Di Cecina Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Barachini -ricorrente- contro Sales S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Srubek Tomassy unitamente all’avvocato Francesco Alessandro Magni -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1015/2025 depositata il 28/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 17448/2025 Numero sezionale 254/2026 Numero di raccolta generale 5965/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 17448/2025 Numero sezionale 254/2026 Numero di raccolta generale 5965/2026 Data pubblicazione 17/03/2026