Cassation court declares nullity of judgment due to lack of contradiction with estate administrator and heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lower court's order null and void, remanding the case for a retrial. The lower court had awarded legal fees to an attorney representing a group of heirs against a former mayor, relying on collective notification to all potential heirs. The Court ruled that this procedure failed because the estate administrator and specific heirs contested their status, thereby violating the principle of contradictory proceedings required to determine the rightful debt holders. Consequently, the judgment was annulled to ensure proper legal representation and verification of heirship before awarding fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 c.p.p.; Art. 529 c.c.: When a collective notification to heirs is contested by the estate administrator or specific heirs regarding their qualification, the court must declare the judgment null for lack of contradiction and remand the case to ensure proper adversarial proceedings.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9902 -2023 R.G. proposto da: avv. BASTIANINI PAOLO, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avv. Umberto Richiello presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viaMirabello 18, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro TURI CHIARA E TURI CINZIA, rappresentate e difese dall’avv. Alice Pucci e dall’avv. Francesco Gaviraghi ed elettivamente domiciliate presso agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -controricorrenti – contro Ric. 2023 n.9902 sez.
S2 - ud. 11 - 2 - 20 2 5 - 2 - CINUZZI GRAZIELLA, TURI FRANCESCO, TURI LORENZO, TURI MAURIZIO, elettivamente domiciliat i presso lo studio dell'avv . Giancarlo Altavilla che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -intervenienti - contro TURI LAURA, MORBIDELLI CLAUDIO, MORBIDELLI SIMONE e MORBIDELLI MARCO; -intimati - avverso l’ordinanza n. cronol. 4110 / 2022 del TRIBUNALE DI GROSSETOpubblicata il 19 / 12 /20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/2/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO PEPE che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo motivo e la cassazione dell’ordinanza con rinvio.
FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza n. cron. 4110/2022 del 19/12/22, il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, ha condannatoin solido Chiara Turi e Cinzia Turi, quali eredi di Duilio Turi,Laura Turi,Marco Morbidelli, Simone Morbidelli e Claudio Morbidelli, gli ultimi tre quali eredi di Lucia Turie « gli eredi di Turiddo Turi, collettivamente e impersonalmente » , a corrispondere in favore dell’avvocato Paolo Bastianini, in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione professionale Antichi- Bastianini-Leporatti associati, il compenso professionale liquidato in Ric. 2023 n.9902 sez.
S2 - ud. 11 - 2 - 20 2 5 - 3 - euro 6.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge e oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, compensando le spese; il compenso è stato riconosciuto, in parziale accoglimento della domanda, per l’attività difensiva svolta dall’avvocato ricorrente nel giudizio civile risarcitorio, iscritto al n. 816/2009 r.g.,promosso daTuriddo Turi, Lucia Turi, Laura Turi e Duilio Turi contro il sindaco del comune di Scarlino, conclusosi con il rigetto della domanda.
2. Avverso questa ordinanza l’avv. Paolo Bastianini in proprioha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi; Chiara Turi e Cinzia Turi , e redi d i Duilio Turi ha nno resistito con controricorso ; Laura Turi, Marco Morbidelli, Simone Morbidelli e Claudio Morbidelli, gli ultimi tre quali eredi di Lucia Turi, non hanno svolto difese. Si sono costituiti volontariamente Graziella Cinuzzi, Francesco Turi, Lorenzo Turi e Maurizio Turi, allegando di aver già rappresentato al Tribunale, in risposta alla notifica in riassunzione ex art. 303 comma II cod. proc. civ. dell’avv.
Bastianini, di aver rinunciato all’eredità di Turiddo Turi prima della notifica del ricorso e denunciando il vizio di contraddittorio della ordinanza impugnata. Il Pubblico Ministero , in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO PEPE,ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve premettersi all’esame dei motivi chel’ordinanza impugnata la statuizione di condanna che ha concluso l’ordinanza impugnata è stata pronunciata nei confronti « degli eredi di Turiddo Turi, collettivamente e impersonalmente»: il Tribunale di Grosseto ha, invero, preso atto che, costituendosi,Graziella Cinuzzi, Francesco Turi, Lorenzo Turi e Maurizio Turi, convenuti in riassunzione dall’avv.
Bastianini quali eredi di Turiddo Turi con notifica collettiva e Ric. 2023 n.9902 sez. S2 - ud. 11 - 2 - 20 2 5 - 4 - impersonale effettuata ex art. 303 comma II cod. proc. civ. avevano rappresentato di aver già in precedenza rinunciato all’eredità con atto pubblico per notar Loria di Lucca dell’11/2/2022 (repert. n. 3379; racc. n. 2271), registrato a Lucca il successivo 15/2/2022 al n. 1035 serie 1T, producendone copia ; ha, tuttavia, ritenuto di poter comunque pronunciare una condanna così formulata, invocando il principio stabilito da questa Corte secondo cui, nel caso in cui il notificante si avvalga della notifica impersonale e collettiva, prevista dall'art. 303, comma II cod. proc. civ., non si pone questione di identificazione e verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, in quanto l'agevolazione probatoria ivi prevista affranca il notificante dall'onere di eseguire siffatta ricerca specifica ed individuale e del susseguente principio per cui, quando l'atto di riassunzione sia notificato nella forma agevolata prevista nella suddetta norma, «tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio» (Cass.
Sez. 2, n. 217 del 12/01/2015 ; Sez. 3 , n. 25620 del 14/12/2016). I principi suesposti, tuttavia, seppure effettivamente sanciti in modo consolidato, non risolvono la fattispecie: prima ancora dell’ammissibilità di una pronuncia di condanna formulata nei confronti di soggetti indeterminati, eranecessario, infatti, escludere un vizio di contraddittorio in riferimento al concreto sviluppo del procedimento dopo la notifica collettiva e impersonale. Si tratta ora e qui di stabilire,in altri termini, se rilevi o non, nella fattispecie, sulla integrità del contraddittorio, l’avvenuta acquisizione al processo della rinuncia all’eredità da parte dei chiamati «prossimi» a cui l’atto di riassunzione era stato notificato collettivamente e impersonalmente e l’intervenuta dichiarazione dell’eredità giacente e, Ric. 2023 n.9902 sez.
S2 - ud. 11 - 2 - 20 2 5 - 5 - cioè, Graziella Cinuzzi, Francesco Turi, Lorenzo Turi e Maurizio Turi, rispettivamente moglie e figli di Turiddo Turi. In questo giudizio di legittimità, nella sua memoria illustrativa, il ricorrente ha dato, infatti,atto di aver saputo fin dal grado di merito dinnanzi al Tribunale, dopo aver riscontrato la rinuncia dei chiamati «prossimi» all’eredità di Turiddo Turi, che era stata nominata una curatrice dell’eredità giacente, rappresentando di averle notificato il ricorso per cassazione( seppure dopo il deposito e l’iscrizione a ruolo ) .
Tuttavia, né nei verbali di causa allegati al ricorso, né nelle note delle parti, prodotte dallo stesso ricorrente e dalle controricorrenti Chiara e Cinzia Turi, né nell’ordinanza, risulta la partecipazione della curatriceal giudizio dinnanzi al Tribunale; il ricorrente, d’altro canto, neppure ha prodotto prova dell’avvenuta estensione a lei del contraddittorio nel grado di merito. In particolare, al verbale di udienza del 7/7/2022 (doc. 1 fasc. controricorrenti Chiara e Cinzia Turi) penultima udienza di trattazione, l’avv. Bastianini si è limitato a prendere atto dell’avvenuta rinuncia, insistendo per la sussistenza comunque dell’integrità del contraddittorio in conseguenza dell’intervenuta notifica collettiva e impersonale; nelle note di trattazione per la successiva udienza del 6/10/2022, prima della decisione, lo stesso avv.
Bastianini, nell’escludere la possibilità di una definizione transattiva, non ha riferito dell’eredità giacente né della necessità di integrazione del contraddittorio; infine, nell’ordinanza impugnata non risulta l’estensione del contraddittorio al curatore dell’eredità giacente, sebbene si dia atto dell’intervenuta rinuncia da parte dei chiamati costituitisi. È utile premettere, allora, che il secondo comma del l'art. 303 cod. proc. civ. è di indubbio favore per la parte non colpita dall’evento interruttivo, laddove prevede che, in caso di morte di una parte, il Ric. 2023 n.9902 sez.
S2 - ud. 11 - 2 - 20 2 5 - 6 - ricorso in riassunzione possa essere notificato , entro un anno dal decesso,agli eredi collettivamente e impersonalmente, a prescindere, cioè, dalla individuazione degli eredi destinatari della notifica: consente, infatti, la immediata prosecuzione del giudizio pur in ipotesi, anzi nel presupposto, della mancata definizione delle dinamiche successorie entro l'anno dal decesso. Sul piano processuale, invero, il legislatore, per evitare oneri di indagine e prova eccessivamente gravosi per la parte estranea alla vicenda successoria, ha dato proprio prevalenza al principio di apparenza, consentendo , alla parte interessata alla riassunzione , l’individuazione dei soggetti destinatari della notifica in quanto meri chiamati alla eredità (Cass.
Sez. 3, n. 25885 del 16/11/2020). In tal senso, questa Corte ha rimarcato che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata «allo stato degli atti», cioè nei confronti dei soggetti che presentino soltanto oggettivamente un valido titolo per succedere, se non risulta conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che quel titolo sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). La funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire(Cass.
Sez. 3 n. 17445 del 28/06/2019). Nello stesso senso è stato ulteriormente precisato che, effettuata la notifica collettiva e impersonale , il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, maindividualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, Ric. 2023 n.9902 sez. S2 - ud. 11 - 2 - 20 2 5 - 7 - costituito o contumace che sia (Cass. Sez. 3, n. 12783 del 22/12/1998; Sez. 3, n. 22797 del 29/09/2017). Nel caso come quello di specie,allora, in applicazione dei principi del giusto processo - oltre che per evidenti ragioni di economia processuale - , non può non tenersi conto della contestazione della qualità di erede da parte di chi è stato evocato in riassunzione, seppure connotifica impersonale e collettiva e dell’avvenuta rappresentazione della dichiarazione dell’eredità giacente: in questa ipotesi, seppure non si ripristina lo stato di quiescenza del processo, il Giudice del giudizio riassunto è stato, infatti, investito della questione di merito concernente la corretta individuazione del soggetto titolare del debito e, quindi, del necessario controllo dell’integrità del contraddittorio ; in tal casoè, infatti, il giudizio di cognizione in cui si stanno definendo i debiti del de cuius la sede in cui l'attore deve, anche dopo la riassunzione favorita dalla notifica collettiva e impersonale, individuare gli eredi(cfr.
Cass. Sez. 2, n. 15995 del 18/05/2022). In conseguenza, l’andamento dei fatti di causa nella fase del giudizio conclusosi con l’ordinanza impugnata esclude di poter ritenere comunque integro il contraddittorio una volta che la «conoscibilità» dei destinatari sia stata superata dall’avvenuta conoscenza del difetto della qualità di eredi in chi è stato evocato in riassunzione. Pertanto, deve essere dichiaratad’ufficio la nullità dell’ordinanza peressere stata pronunciata in difetto di contraddittorio quanto meno dell’eredità giacente il cui Curatore, ai sensi dell'art. 529 cod. civ. , seppure non rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è comunque legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzarein rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, durante il periodo di giacenza(Cass.
Sez. 2, n. 39 del 08/01/2015, con indicazione dei precedenti rilevanti). Ric. 2023 n.9902 sez. S2 - ud. 11 - 2 - 20 2 5 - 8 - Il rilievo d’ufficio della nullità rende superflua l’esposizione dei motivi.
2. Dichiarata d’ufficio la nullità dell’ordinanza impugnata, la causa deve quindi essere rinviata al Tribunale di Grosseto perché , in diversa composizione, provveda al riesame della domanda in applicazione dei principi suesposti, ripristinato correttamente il contraddittorio nei confronti degli aventi causadi Turiddo Turi e, in ogni caso, del curatore dell’eredità giacente. Decidendo in rinvio, il Tribunale statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e rimette le parti dinnanzi al Tribunale di Grosseto, in di