Cassation court allows claim for unreasonable delay indemnity by correcting the start date of the six-month filing period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible for failing to cite specific legal provisions, while accepting the second ground regarding the calculation of the filing deadline. The appellant argued the six-month period for an indemnity claim began on February 16, 2023, rather than February 15, 2023, due to a discrepancy in when the underlying judgment became final. The court ruled that the six-month term starts the day after the judgment becomes final, meaning the deadline expired on February 16, 2023, rendering the appeal timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 4) c.p.c.; Art. 4 della legge n. 89 del 2001: The six-month period for filing a claim for indemnity due to unreasonable delay begins on the day immediately following the expiration of the term for the judgment to become final, calculated according to the rule that the initial day is not counted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13249-2024proposto da: DECORTEC DI D’ANIELLO GIUSEPPE C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LE TRASTEVEREn. 209 , presso lo studio Generoso Bloise, rappresentata e difesa dall’avv. SALVATORE RUGGIERO -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decretocron. 2999/2023, rep. 845/2023 della CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositatoil 23/11/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Conil provvedimento impugnato la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata dichiarata inammissibile la sua domanda di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, iniziato innanzi il Giudice di Pace di Nocera Inferiore e proseguito poi davanti al Tribunale di Nocera Inferiore.
L’opponente aveva lamentato l’erronea individuazione, da parte del primo giudice, del dies a quo per il computo del termine per la proposizione dell’azione, previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001, che a suo dire non sarebbe scaduto il 15 febbraio 2023, bensì il successivo 16 febbraio 2023. Nella resistenza del Ministero della Giustizia, la Corte distrettuale ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice, poiché la sentenza conclusiva del giudizio presupposto era stata notificata il 15 maggio 2022, ed era passata in giudicato dopo il decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c., e dunque il 15 luglio 2022.
Da tale doveva essere calcolato il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001, che di conseguenza era venuto a scadere, con la sospensione feriale, il 15 febbraio 2023. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Decortec di D’aniello Giuseppe C. S.a.s, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che il primo motivocostituisce, in realtà, un prologo sull’ammissibilità del ricorso, con il quale non viene denunziata alcuna violazione di legge.
Va ribadito che “ In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni–la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (cfr.
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448; in senso conforme, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805). Inoltre, va anche data continuità al principio secondo cui “La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un non motivo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15517del 21/07/2020, Rv. 658556). Di conseguenza, la prima doglianza va ritenuta inammissibile. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 155, 324 c.p.c. e 4 della legge n. 89 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che, a fronte della notificazione della decisione conclusiva del giudizio presupposto in data 15.5.2022, il termine per la proposizione di ricorso in Cassazione spirava alle ore 23,59 del 15.7.2022.
Di conseguenza, la decisione sarebbe passata in giudicato non già il 15.7.2022, ma il 16.7.2022, e di conseguenza il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge Pinto sarebbe venuto a scadere non già il 15.7.2023, ma il 16.7.2023. La censura è fondata. La disposizione di cui all’art. 325 c.p.c. prevede che“Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta”. Detto termine si computa a decorrere dalla data di notificazione della decisione, e dunque –nella specie–dal 16 maggio 2022, coincidendo quindi la sua scadenza con lo spirare dell'ultimo istantedel 15.7.2022.
Va infatti considerato che “A norma degli artt. 155 c .p.c. e 2963 c.c., quando una norma di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione dierum. Pertanto la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si e verificato il fatto iniziale, non essendo computabile il giorno iniziale del termine, che comincia sempre a decorrere dalla mezzanotte del dies a quo” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 6215 del 27/11/1979 , Rv. 402941; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1747 del 07/06/1968 , Rv. 333629; Cass. Sez.L, Sentenza n. 3758 del 01/06/1983 , Rv. 428670 ; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 6479 del 25/07/1987, Rv.454752). Ne consegue che lo spirare del termine per la formazione del giudicato sul giudizio presupposto coincide con la fine del sessantesimo giorno dal deposito della sentenzache lo conclude, e che il successivo termine previsto da tale momento inizia a decorrere con l’inizio del giorno immediatamente successivo.
In questo senso, questa Corte ha affermato che“Ancorché dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola del secondo comma dell'art.2963 c.c. –che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale–costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l'acquisto di un diritto. da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non ex numero ma ex numeratione dierum, consegue che la scadenza di detto termine si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 757 del 27/01/1987, Rv. 450451 ; conf. Cass. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13406del 26/05/2017 , Rv. 644585 ; cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n.10865 del 08/06/2020 , Rv. 657923 ). In definitiva, dunque, una volta chiarito che il termine per proporre il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha definito il giudizio scadeva a mezzanotte fra il 15 e il 16 luglio 2022, va da sé, come sopra anticipato, cheil termine di sei mesi, previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 1981 per l’introduzione del giudizio di equa riparazione, ha incominciato a decorrere dal 16 luglio 2022 .
Detto termine, pertanto, veniva a scadere il 16.2.2023, e dunque il ricorso avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo. L’accoglimento del secondo motivo implica l’assorbimento del terzo, con il quale la parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 111 Cost. per omesso riconoscimento dell’indennizzo a fronte dell’irragionevole durata del giudizio presupposto. Il giudice del rinvio, infatti, dovrà esaminare nel merito la richiesta di equo indennizzo, alla luce della ravvisata tempestività della domanda. In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, mentre va accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo.
Il provvedimento impugnato vadi conseguenza cassato , in relazione alla censura accolta,e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di