Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5688/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's failure to assess personal conditions for compensation calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5688/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the Ministry of Justice's appeal against the Florence Court of Appeal's decision regarding compensation for unreasonable trial duration. The lower court incorrectly applied the 'citizens' income' standard to evaluate the claimants' financial hardship, ignoring their status as Ministry employees. The Supreme Court ruled that the appellate court must have examined the subjective element based on the actual personal conditions of the parties rather than a generic income benchmark.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001; In matters of fair compensation for unreasonable trial duration, the presumption of non-existence of prejudice requires an assessment of both objective value and subjective personal conditions of the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
unreasonable trial duration fair compensation personal conditions presumption of prejudice appellate review Ministry of Justice legal aid calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001
143 del 2023, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, della legge n.
Art. 132 c.p.c.
Da quanto precede deriva l’accoglimento della censura, che assorbe le successive doglianze contenute, rispettivamente: nel terzo motivo, con il quale ci si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di fornire alcuna motivazione a fronte dell’esclusione dell’applicazione della presunzione prevista dall’art.
Art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001
89 del 2001, in relazione alle condizioni personali delle parti; e nel quarto motivo, con il quale il Ministero lamenta la violazione dell’art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto indennizzabile anche il pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un processo per equa riparazione, ammettendo la cd.
art. 2727 c.c
Pinto su Pinto il patimento non sarebbe assistito dalla presunzione iuris tantum, ma dovrebbe essere specificamente dimostrato a cura della parte istante, anche al fine di evitare la configurazione di una ipotesi di praesumptio de praesumptio, non consentita dall’art. 2727 c.c.
art. 2697 c.c
89 del 2001 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
art. 132 c.p
Da quanto precede deriva l’accoglimento della censura, che assorbe le successive doglianze contenute, rispettivamente: nel terzo motivo, con il quale ci si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3970 del 13/02/2024
Il provvedimento impugnato va quindi cassato, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Firenze, che, in differente composizione, si atterrà al principio affermato da i precedenti sopra richiamati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3970 del 13/02/2024, Rv.670308; conf.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25917 del 22/09/2025
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25917 del 22/09/2025, non massimata, pag.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31809 del 05/12/2025
e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31809 del 05/12/2025, non massimata, pag.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20905-2024proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro BISCONTI ANNA, BUDETTO DONATELLA, CALISI PAOLO, D’EMILIO MIRELLA, DE SANTIS PATRIZIA, DELL’OLIO CARLA, DI FELICE MARIA TERESA, PERON CARLA e VIVIO LILIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, nello studio dell’avv. FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende -controricorrente - nonchè AGOSTINELLI BIANCA, ANGELONE SALVATORE, BELLOTTA DANIELA PATRIZIA, BONALDI MARIA ROSA, BUSINARO IVANA, CAMERINI ROBERTO, CAPANNOLO DOMENICO, CARETTA MARISA, CASTRORANI PIETRINO, CICCONI ENRICO, CORNICE LUCIA, CORTESI ENRICO, COTELLESSA FABIO, D’AMORE ANNA, D’ERAMO GAETANO, DEL ROSCIO DONATELLA, DI BENEDETTO MARIA RITA , DI CENSO VINCENZO, DI CUFFA ANTONIO, DI DIODATO ROLANDO, DI FIORE ALESSANDRO, DI NUCCI DARIO, DI RINALDO GIUSEPPINA, DI SANO MARIA, DI SILVESTRE FERDINANDO, DI STEFANO ANTONIO, DOSCHI FABRIZIO, FABRIS NADIA, FAENZA BRUNO , FARINA GIAMPIETRO , FERRARI GIOVANNI, GENNUSO FRANCA, GIARDINO IVANA, GIULIANI CAMILLO, GOLFETTO GIUSEPPE , INNOCENZI UBALDO , LANUTI ANGELO DIVINO , LEONARDI GIOVANNI , LEONORI MASSIMO , LOMBARDO CINZIA, MAIEZZA ARMANDO, MANGIARELLI GUERINO , MARIANI GIOVANNA, MARINUCCI MARZIANA , MASCI DINO , MASTROPIETRO PATRIZIA, MAURIZI FABIO, MEOGROSSI GIOVANNI, MESCHIERI ILLIDIA, MORGANTE GIUSEPPINA, MORO LUIGI, NONNI GIAMPIETRO, ODDI MIRELLA, ORLANDI IDA ELISABETTA, PALLOTTA MARCELLO, PARISSE BRUNA , PECORELLI ANGELA , PELLEGRINI MAURIZIO, PETRONIO ELISABETTA , PICIOCCHI BIANCA A NNA , PISCITANI GAETANO, POMPONIO LUCIANA, SALVATORE MIRELLA , SALVATORELLI PAOLA, SALVIONI PAOLO, SANTOMAGGIO F RANCA , SCALZINI DONATELLA, SCAMPERLE GIUSEPPE , SCHIONA ALESSANDRO, SCIACCA MARIA CAROLINA , SESSA VINCENZINA , SIMONE PAOLA, SIMONETTI DANIELA, SOR ICONE CESIDIA MARIA LUISA, SPERI LIA, STATI ANNA RITA, STURBA MARCELLO, TACCONE ALESSANDRA, TADDEI MARILENA, TATANANNI EMANUELA, TESSICINI ELSA, TESTA ANIDEA, TOLO NARCISA, TOMMARELLI RITA, TROGNONI PAOLA, TRUCCO GUIDO, VALENTE MARIA VITTORIA , VALENTINI GRAZIELLA DOMENICA, VALENTINO MARIA LEONARDA, VENANZI MILITINA, VERI PAOLA , VILLARI ANTONELLA ESMERALDA e ZANTEDESCHI OLIVIA -intimati - avverso il decreto rep. 427 /202 4 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositato il 27 / 0 2/2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Conil provvedimento impugnato la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, odierno ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata accolta la domanda, proposta dagli odierni controricorrenti, di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione.

L’opponente aveva lamentato che il primo giudice aveva erroneamente liquidato la somma di € 240 per ciascuno degli istanti, senza considerare l’inesistenza del pregiudizio, poiché il giudizio presupposto era relativo ad una domanda di equa riparazione, il mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui all’art. 2 e 2 bis della legge n. 89 del 2001, l’eccessività della somma riconosciuta –posto che nel giudizio presupposto l’indennizzo era stato limitato ad € 180– e comunque l’irragionevolezza della liquidazione, in sede di cd.

“Pinto su Pinto”, di una somma addirittura maggiore. Nella resistenza degli originari istanti, la Corte di Appello aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 ter della legge n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. ed agli artt. 6 e 13 della Convenzione E.D.U. Con sentenza n. 143 del 2023, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui esso prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1 ter, comma 6, della stessa legge.

Di conseguenza, il giudice dell’opposizione aveva ritenuto ammissibile la domanda di equo indennizzo proposta dagli odierni controricorrenti, ravvisato la natura non bagattellare della controversia, rapportando l’indennizzo alla misura massima della componente integrativa del cd. reddito di cittadinanza, pari ad € 150 mensili, e considerato corretta la quantificazione dello stesso operata dal primo giudice, dovendosi individuare il valore della causa presupposta, che non risultava ancora definita, al petitum e non al decisum. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso Bisconti Anna, Budetto Donatella, Calisi Paolo, D’emilio Mirella, De Santis Patrizia, Dell’olio Carla, Di Felice Maria Teresa, Peron Carla e Vivio Liliana. Gli altri intimati Agostinelli Bianca, Angelone Salvatore, Bellotta Daniela Patrizia, Bonaldi Maria Rosa, Businaro Ivana, Camerini Roberto, Capannolo Domenico, Caretta Marisa, Castrorani Pietrino, Cicconi Enrico, Cornice Lucia, Cortesi Enrico, Cotellessa Fabio, D’amore Anna, D’eramo Gaetano, Del Roscio Donatella, Di Benedetto Maria Rita, Di Censo Vincenzo, Di Cuffa Antonio, Di Diodato Rolando , Di Fiore Alessandro, Di Nucci Dario, Di Rinaldo Giuseppina, Di Sano Maria, Di Silvestre Ferdinando, Di Stefano Antonio, Doschi Fabrizio, Fabris Nadia, Faenza Bruno, Farina Giampietro, Ferrari Giovanni, Gennuso Franca, Giardino Ivana, Giuliani Camillo, Golfetto Giuseppe, Innocenzi Ubaldo, Lanuti AngeloDivino, Leonardi Giovanni , Leonori Massimo , Lombardo Cinzia, Maiezza Armando, Mangiarelli Guerino , M ariani Giovanna , Marinucci Marziana, Masci Dino, Mastropietro Patrizia, Maurizi Fabio, Meogrossi Giovanni, Meschieri Illidia, Morgante Giuseppina, Moro Luigi, Nonni Giampietro, Oddi Mirella, Orlandi Ida Elisabetta , Pallotta Marcello, Parisse Bruna, Pecorelli Angela, Pellegrini Maurizio, Petronio Elisabetta, Piciocchi BiancaAnna, Piscitani Gaetano, Pomponio Luciana, Salvatore Mirella, Salvatorelli Paola , Salvioni Paolo , Santomaggio Franca, Scalzini Donatella, Scamperle Giuseppe, Schiona Alessandro, Sciacca Maria Carolina, Sessa Vincenzina, Simone Paola , S imonetti Daniela, Soricone Cesidia Maria Luisa, Speri Lia, Stati Anna Rita, Sturba Marcello, Taccone Alessandra, Taddei Marilena, Tatananni E manuela , Tessicini Elsa, Testa Anidea, Tolo Narcisa, Tommarelli Rita , Trognoni Paola, Trucco Guido , Valente Maria Vittoria , Valentini Graziella Domenica, Valentino Maria Leonarda, Venanzi Militina , Veri Paola , Villari Antonella Esmeralda e Zantedeschi Olivia non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si rileva che manca, in atti del giudizio di legittimità, l’attestazione di conformità della copia del provvedimento impugnato al suo originale informatico. La parte controricorrent e , tuttavia, non ha disconosciuto ex art. 23, comma 2, del D. L gs. n. 82 del 2005, laconformità della copia informale all'originale , onde il ricorso non è affetto da improcedibilità (cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16361del 17/06/2025, Rv. 675298). Passando ai motivi del ricorso, con il primo di essi il Ministero contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 bis e 2 della legge n. 89 del 2001, 6, 13, 35 e 41 della Convenzione E.D.U. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto indennizzabile anche il pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un processo per equa riparazione, ammettendo la cd. “Pinto su Pinto”, in assenza di una sofferenza effettiva della parte ed in assenza di qualsiasi prova della sua esistenza.

La censura è infondata. Come la stessa partericorrente dà atto, questa Corte ha avuto agio di affermare che “… il giudizio volto ad ottenere l'indennizzo per la irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, è un ordinario processo di cognizione che è soggetto, in quanto tale, all'esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, la quale è tanto più pressante in quanto finalizzata all'accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un paterna d'animo che sarebbe ingiustificato non riconoscere anche per i procedimenti di cui alla legge n. 89 del 2001” (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 19884 del 23/07/2019, non massimata, pagg 8 e 9, ove si richiamano ulteriori precedenti di questa Corte, tra i quali vanno segnalati soprattutto Cass. Sez.6 - 1, Sentenza n. 5924 del 13/04/2012, Rv.621837; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5925 del 13/04/2012, Rv.621840; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5925 del 13/04/2012, Rv. 621841; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 8283 del 24/05/2012, Rv.622767; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9695 del 05/04/2019, non massimata, pag. 1; Cass. Sez.2, Sentenza n. 17414 del16/07/2013, non massimata, pag. 3 e s.).

Il Ministero ricorrente ritiene che tale indirizzo giurisprudenziale meriti di essere rimeditato, alla luce del fatto che la cd. legge Pinto è stata emanata in conformità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che l’equa riparazione da essa contemplata ha la finalità di garantire un giusto ristoro a fronte del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dalla parte per effetto della durata irragionevole di un processo che la vede coinvolta. Detto danno, di per sé insuscettibile di ricevere una dimostrazione obiettiva, si verifica nella normalità dei casi, secondo l’id quod plerumque accidit, ma non in presenza di circostanze idonee a dimostrare l’assenza del nocumento.

Tali circostanze sono state positivizzate nell’art. 2, comma 2 sexies, della legge n. 89 del 2001, e rispondono all’esigenza di assicurare l’indennizzo solo quando sia il caso, ovverosia quando il patimento della parte, cui l’indennizzo corrisponde, sia effettivo. Secondo il Ministero, nel caso di cd. Pinto su Pinto il patimento non sarebbe assistito dalla presunzione iuris tantum, ma dovrebbe essere specificamente dimostrato a cura della parte istante, anche al fine di evitare la configurazione di una ipotesi di praesumptio de praesumptio, non consentita dall’art. 2727 c.c. Il collegio non ravvisa i presupposti per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, anche nel giudizio di equa riparazione concernente l’irragionevole durata di un presupposto analogo giudizio, si configura, in termini di id quod prelumque accidit, la sofferenza della parte che, essendosi rivolta alla giustizia per ottenere la tutela di un proprio diritto (nella specie, quello all’equo indennizzo) non riceva una risposta entro un termine ragionevole.

Ciò discende dalla natura del giudizio di equa riparazione, che è un ordinario processo di cognizione e che è di conseguenza soggetto esso pure, in quanto tale, all'esigenza di essere definito in tempi ragionevoli. Né si configura alcuna praesumptio de praesumptio, posto che il patimento sofferto nell’originario giudizio, al quale corrisponde l’equo indennizzo liquidato con il primo giudizio ex lege Pinto, non ha nulla a che vedere con la diversa sofferenza legata alla definizione del giudizio di equa riparazione in termini a loro volta non ragionevoli.

Si tratta infatti di due distinti pregiudizi, tra loro analoghi quanto alla natura, ma diversi nei presupposti, poiché l’uno si fonda sull’irragionevole durata del processo civile, penale, tributario o amministrativo presupposto, e l’altro invece sulla durata, parimenti irragionevole, del giudizio di equa riparazione. Né sussiste collegamento alcuno tra i due patimenti dianzi descritti, poiché l’eventuale diniego del primo non implica automaticamente l’insussistenza del secondo, così come il riconoscimento del primo non comporta necessariamente la sussistenza del secondo.

Nessun legame, dunque, si configura tra la presunzione iuris tantum del pregiudizio legato all’irragionevole durata del giudizio presupposto civile, penale, amministrativo o tributario, e l’analoga presunzione che assiste il distinto patimento legato alla durata irragionevole del giudizio di equa riparazione. Con il secondo motivo, invece, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 sexies, della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la natura bagattellare dell’importo oggetto del giudizio di equa riparazione cui si riferisce l’ulteriore domanda di equo indennizzo.

La censura è fondata. La Corte di Appello ha ritenuto non configurabile la natura bagattellare del giudizio di equo indennizzo presupposto, affermando che la somma liquidata all’esito dello stesso (€ 180 per ciascun richiedente) non potesse essere ritenuta irrisoria, in quanto superiore alla misura massima della componente integrativa del cd. reddito di cittadinanza, calcolata su base mensile. Il Ministero obietta che detto importo è comunque inferiore ad € 500, che costituirebbe la soglia al di sotto della quale non sarebbe configurabile alcun pregiudizio indennizzabile.

La giurisprudenza di questa Corte non ha fissato, come sembra ritenere il Ministero ricorrente, una soglia minima fissa al di sotto della quale l’indennizzo va escluso, ma ha affermato, al contrario, che non può essere riconosciuto alcun indennizzo a fronte di pretese di minima entità –per tali dovendosi intendere sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sénon significative, sia quelle di maggior estensione temporale ma riferibili a giudizi presupposti in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi– ed in ogni caso inferiori ad € 500 (cfr.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11228 del 24/04/2019, non massimata, pagg. 11 e 12, che a sua volta richiama Cass. Sez.2, Sentenza n. 633 del 14/01/2014, Rv.628986). Ne deriva che la soglia di € 500 non costituisce un riferimento fisso, ma soltanto un’indicazione tendenziale, onde la valutazione che il giudice di merito, in sede di equa riparazione, è chiamato a compiere non si limita ad una mera verifica del superamento, o meno, di detto importo, ma si estende sino all’apprezzamento dell’intera fattispecie, nel cui ambito vanno considerate le condizioni delle parti e l’incidenza concreta che su di esse l’indennizzo liquidato in loro favore produce.

Sotto questo profilo, tuttavia, deve altresì osservarsi che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 3970 del 13/02/2024, Rv.670308; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25917 del 22/09/2025, non massimata, pag. 7 e s. e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31809 del 05/12/2025, non massimata, pag. 8). Nel caso di specie, la Corte fiorentina non ha proceduto ad alcuna verifica in relazione alle condizioni delle parti istanti, ma si è limitata a richiamare il criterio del cd. reddito di cittadinanza, evidentemente incongruo per apprezzare le condizioni economiche di soggetti che sono dipendenti del Ministero della Giustizia (cfr. pag. 8 del ricorso). Occorreva infatti esaminare l’elemento soggettivo sulla scorta delle effettive condizioni personali delle parti istanti.

Da quanto precede deriva l’accoglimento della censura, che assorbe le successive doglianze contenute, rispettivamente: nel terzo motivo, con il quale ci si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di fornire alcuna motivazione a fronte dell’esclusione dell’applicazione della presunzione prevista dall’art. 2, comma 2 sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, in relazione alle condizioni personali delle parti; e nel quarto motivo, con il quale il Ministero lamenta la violazione dell’art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione avrebbe riconosciuto a ciascun istante, a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio ex lege Pinto, una somma addirittura superiore a quella riconosciuta con il giudizio Pinto presupposto (nel quale infatti s arebbe stato riconosciutaa ciascun richiedente la somma di € 180, mentre in sede di cd.

Pinto su Pinto sarebbe stata riconosciuto il maggior importodi € 240 per ciascuno degli istanti). In definitiva, va rigettato il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo e vanno dichiarati assorbiti i restanti. Il provvedimento impugnato va quindi cassato, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Firenze, che, in differente composizione, si atterrà al principio affermato da i precedenti sopra richiamati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3970 del 13/02/2024, Rv.670308; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25917 del 22/09/2025, non massimata, pag. 7 e s. e Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 31809 del 05/12/2025, non massimata, pag.

8) e provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto. Cassa la decisione impugnata in relazione all