Ordinanza — n. 5686/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAANGELO GIULIANI -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di PERUGIA cron. 102/2023, rep. 720/2023, depositatoil 01 / 0 8/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Conil provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia ha accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata accolta la domanda degli odierni ricorrenti, che avevano agito per il riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi la Corte di Cassazione, e liquidata la somma di € 240 per ciascuno di essi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5686/2026 — snciv · Corte di Cassazione: La censura è fondata. I ricorrenti evidenziano che la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’imposizione, ope legis, a carico della parte che insti per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, dell’obbligo di presentare una istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, ha ribadito, con la sentenza n. 142 del 13/07/2023, l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art.2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, “… nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge”.
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6416-2024proposto da: STRAZZERI CATERINA ROSARIA, SOLINAS LILIANA, SACCO MARIA, POLIZZI LUIGIA, NICOSIA VINCENZA, IMBORDINO GIOVANNA, IANNUCCI MARIA, GIAMBANCO ANNA MARIA CONCETTA, FERRIGNO MADDALENA, FACHECHI PATRIZIA, DEVIA ASSUNTA, EMILIO PATRIZIA, CURRO’ DANIELA, ANDANTE ORNELLA, SPAVENTA RENZO, TONATO CARLA, PAVESE RENATA, DE NICOLAIS MARIA ROSARIA, ORSI MIRELLA, CONTI GIUSEPPINA, VACCARI ELEONORA, COCOCCIA MARINELLA, BOTTA GIUSEPPE, LORETI ANTONELLA, COLASANTI MARINA, DE VECCHIS MARIA ROSARIA, COMINALE ANNA, SALA ANTONIETTA, DUBBINI STEFANIA, AQUARO RENATA, MASTROLORENZO MARIA ROSARIA, TOMASSI LUIGIA, FANTOZZI ANNA RITA, COLICCI DANILO, MILONE GIOVANNI, ARMALEO FRANCESCO, PASTORE GIUSEPPE, PANZA VINCENZO, CECCARELLI FRANCO, CAPITANO GIOVANNA, PELLEGRINI ANNA MARIA, REALE ANNA RITA, FALASCONI PAOLA, RUTIGLIANO VALERIA, VERDE CARMEN, DESSANAI GIANPIERO, FRILLICI WALTER, GRILLO GIOVANNI ALESSANDRO, LASCO ANTONIO, MANGHISI GIUSEPPE MICHELE, MARIANGELI ANTONIETTA, MELE GRAZIANO, MOLINARO CINZIA, NAPOLITANO ANTONIO, RAMADORI ERSILIO, ROCCHI QUINTO, SAGONE MARIO, SBRAGIA ELEONORA, SERVADEI CINZIA, SPERA GIULIANA, TERESI PAOLA, VAIANO VINCENZO, VETTORETTO LEONARDO, BERTOCCHI ANTONIO PIERLUIGI, PENDENZA GIOVANNI, PELUSO PAOLA, SALERNO ROBERTA, D’AMATO VINCENZO, BOCCARDELLI ROBERTO, PAFUMI GRAZIANO, MORRA MAURIZIO, SPERA GABRIELLA, CARABELLA CARLA, CARUGNO GIUSEPPE, CELLI RITA, CIANCIO LAURA, CONTINI RENZO, COPPOLA FIAMMETTA, DI LEO MARIA ANTONIETTA, CUNEO CAROLINA, CATRINI GIUSEPPA, BUZZURRO ANTONELLA, BUCCERI MARILENA, PISANI ROSALBA, PICASSO PATRIZIA, PASCIUTO MARIA NUNZIATA, MUZZUPAPA GIUSEPPINA, MOTTA PIERANGELA, MARUSSICH SABRINA, LIBERATORE GIOVANNA, VERDE DANIELA, TONATO CARLA, SERVENTI ALDA, SCURA MARIA TERESA, SCIORTINO LIRIA, SAPIENZA ANTONIA, RONCA ELVIRA, CIPRI ROSA, BELFIORE FERNANDO, TOSI ORTAVIO, BISIO DOMENICO, IANNITELLI CINZIA, SPORTARO ANNA, TOMEI SUSI, DE GENNARO MARIA, PARISI BENEDETTO, POLLINA FRANCESCA, MAGNASCO FELICIA, SPAMPINATO ALESSANDRA, TRAPANI VINCENZA, TAORMINA MARIA MICHELA, TORRE GABRIELLA, VILLA STEFANIA, MOLFESE FILOMENA, ALAIMO CONCETTA, GALLO MARIA, CAVANNA LUCIA, COSENZA VICENZA, PIPARO GIUSEPPINA, BUONAFEDE GRAZIA, LA ROCCA MARIANGELA, LUCA ROSA, CASAMICHELE MARINA, VASSALLO ROSANNA, DELL’UOMINI MARCELLA, LA MALFA SILVIA, LO BIANCO SONIA, FAVATELLA DORA, COCIVERA GABRIELLA, CITARELLA ANGELA, ODDO CLAUDIA, DI GIANGI ANTONIO, COMPAGNINO CARMELO, SILVESTRO ANTONELLA, PINTO SERGIO, SPINA GIUSEPPE, LANZA CALOGERO GIUSEPPE, FINOCCHIARO SALVATORE, MANDALA’ PIETRO, LO CORTE MICHELANGELO, PANTALEO GIUSEPPE, TRIFIRO’ ROBERTO, CULOTTA MARIANO, CUTRONA FRANCESCO, TERMINI ROSARIO, GRAZIANO ROSARIO GIUSEPPE, LETO GIOACCHINO, DAVI’ FRANCESCO, CUMINALE MARIA, VAZZANA ELVIRA, ALBANO MARIA, ARPINIO AMALIA, BALDASSARRE ROSA, BALDO GABRIELLA, BALLI MATTEA, BONATO SERENA, CIMA PAOLA, CHICHI ORNELLA, CORDA MARIA LUISA TERESA, CUCCINIELLO DANIELA, DALZOCHIO MARTA, DE CARLI ANNA MARIA, HUOBER MARIA BEATRICE, GIRARDELLI ORNELLA, MANAI LIDIA, MARTINI MIRELLA, MASSARO MARIA PIA, TARANI MONICA, ENEA ANNA, CARBONE ANGELA, CIRILLO LUIGI, FECCHIO JAQUELINE LAURETTE, FERRARA NORENA NARCISA, GIUDICEPIETRO ANTONIO, PAOLETTI ELVIRA, LO IACONO GASPARE, LOPES GAETANO, MESSINA NUNZIO, COLANGELO FERNANDO, ROVEGNO ROBERTO, DINARO ANTONIO, ROBERTO GIACOMO, RUSSO ROSARIO, PILLEPICH GIULIO, PIERANO LUIGI, MANILI ELIO, MARLETTA FRANCESCO, PIETRINO DONATO, PAGANO MICHELE ANTONIO, PASQUALE ALFONSO, MOSCATO CONCETTA FILIPPA, FORTUGNO CATERINA, DI LEO DONATO, MARTORANA ANTONIA, PRESTIGIACOMO MARIA, RUGGIERO PASQUALE, MICCICHE’ MARIA, OLIVIERI MARIA, ZOFREA MARINA, RUSSO MARIA ANTONIETTA, SCARPA DANIELA, SGARRA ANNA MARIA, ZANDONAI IRENE, SAMBATI MARIA ROSARIA, REPETTO MORENO, SPANEDDA ROMANIA, SCIMIA MARIA ASSUNTA, BOSONE MARILENA, FARO RITA, GIANNI LUIGINA, AZZINARI TERESA, MUSCELLA ANNA RITA, MARCHETTI ALESSANDRA, FORMATO ROSA BETTINA, DI LOLLO ROSARIA, BUSSU ANGIOLETTA, CHIUSA ORNELLA, CICLAMINI DANIELA, ARBERI MARIA GRAZIELLA, ARIU’ MARILISA, CARANTE MONICA, SARNO GENNARO, SERINO ANTONIO, SACCO ANGELO, PATERMO GAETANO, PRUDENTE LUIGI, MAROTTA GIOVANNI, MICILLO VINCENZO, NITTO ALESSANDRO, LOMBARDI VINCENZO, LOMBARDO CALOGERO, GIANNOTTA PAOLO FRANCESCO, GIFFONI GIOVANNI, INFANTINO ANGELO CALOGERO, ESPOSITO VINCENZO, GAGLIANO SALVATORE, LOMBARDO GIOVANNI, ARU MARCO, CARAI LEONARDO, COPPOLA SALVATORE, CROCE GIUSEPPE, FADDA GABRIELLA, GAMBUCCI MARIA GABRIELLA, LAURENZANA ANNA MARIA, LOI MARIA ROSARIA, NEGLIA TERESA GIUSEPPA, ORLANDO LOREDANA, REFATTO MARIA, RIBECCO ANGELA, BANDIN FRANCESCA, CAMPI VIVIANA, CARIDI MILVA, DAMONTE NICOLETTA, DASSORI VALENTINA, FACCO EMILIA, FERRANDO MARIA ROSA, FERRO DOROTEA VIVIANA, FURIGA GABRIELLA, GARDELLA SANDRA, MAIMONE ROSANNA, MIELE MARINA, NULLI FABRIZIO, REINA GIOVANNI, RICCOBENE PAOLO, AIELLO MARIA, ANZOVINO EMILIA, CALABRESE ANGELO, CASILLO RITA, CASSONE DANIELA, CHIUSA MARIO, COCOZZIELLO GIACOMO, DAVIDE ROSSELLA, GAROFALO MATTEO, GIANNETTI EMIDIO, MONTALTO BENEDETTO, RAIMONDI ROSA, SANFILIPPO ANGELA MICHELA, STELLINO RITA, GUARDABASCIO GIOVANNA, FORMATO VINCENZA, DI SANTO VIEDA MARIA, AMATO ALESSANDRA, ARBIA NUNZIA, BOSCAINO DANIELA, CASU ANNA MARIA, DE ROSA PATRIZIA, FURESI ELISA, GALIFI ANNA, GANGA PAOLA, GRIMALDI TERESA, LUISE CECILIA, MARTINI CINZIA, MORITTU ANTONIETTA, MURGIA MARIA VITTORIA, PINTORE ANNA, SERUSI GIAMPAOLA, RUMEO GIUSEPPA MARIA, SPANEDDA ROMANIA, TAETINI LAURA, FERRAZZI STEFANIA, FERRERI FRANCA, CERRONI DANIELA, CAPRIOLO LETIZIA, COZZOLINO EMANUELA e SEMPREBUONO PIA, rappresentati e difesi dall’avv.
ANGELO GIULIANI -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di PERUGIA cron. 102/2023, rep. 720/2023, depositatoil 01 / 0 8/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Conil provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia ha accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata accolta la domanda degli odierni ricorrenti, che avevano agito per il riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi la Corte di Cassazione, e liquidata la somma di € 240 per ciascuno di essi.
Il Ministero opponen te aveva lamentato la violazione dell’art. 1 ter, comma 6, e dell’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001, perché gli odierni controricorrenti non avevano depositato, nel giudizio presupposto della cui durata irragionevole si dolevano, l’istanza di accelerazione prevista dall’art. 1 ter, comma 6, della legge Pinto, nei termini ivi previsti (sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis ). Aveva inoltre denunziato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, perché non sarebbe stata superata la soglia minima di gravità per l’indennizzabilità del danno da durata irragionevole del processo.
Nella resistenza degli odierni controricorrenti la Corte distrettuale ha ritenuto, in particolare, fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, perché non sarebbero operative, in relazione al giudizio di Cassazione, le sentenze della Corte Costituzionale n. 169 del 2019 e n. 175 del 2021, concernenti i giudizi penali ed amministrativi. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione gli originari istanti, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, perché il giudice dell’opposizione avrebbe ritenuto obbligatoria la presentazione dell’istanza di accelerazione prevista da detta disposizione, ai fini dell’ammissibilitàdella domanda di riconoscimento dell’indennizzo da irragionevole durata del processo, considerando erroneamente non applicabili analogicamente al giudizio di Cassazione le pronunce della Corte Costituzionale con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma che obbliga le parti alla presentazione dell’istanza di accelerazione nei giudizi penali ed amministrativi.
La censura è fondata. I ricorrenti evidenziano che la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’imposizione, ope legis, a carico della parte che insti per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, dell’obbligo di presentare una istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, ha ribadito, con la sentenza n. 142 del 13/07/2023, l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art.2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, “… nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge”.
In tale decisione, relativa ad un caso in cui l’indennizzo era stato invocato per l’irragionevole durata di un giudizio di Cassazione, e quindi ad una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, la Corte Costituzionale haaffermato, in motivazione, che “Ciò che conta sottolineare in questa sede, tuttavia, è che il legislatore della riforma –pur intervenuto, sotto altri profili, sul testo dell’art. 1-terdella legge n. 89 del 2001 – non ha inteso instaurare alcun collegamento diretto tra l’istanza disciplinata dalle disposizioni censurate e il suddetto rito accelerato.
In ogni caso, il deposito dell’istanza di accelerazione in parola, in tempo utile ad evitare il superamento dei termini di ragionevole durata del processo, costituisce manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida. La mancata presentazione di tale istanza, quindi, «può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione delquantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001» (sentenza n. 169 del 2019). Quel che, invece, non risulta conforme ai parametri costituzionali evocati è che l’omesso deposito dell’istanza possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione (in senso analogo, sentenza n. 175 del 2021)”(cfr. punti 7 e 7.1 della sentenza in esame).
Il ricorso va di conseguenza accolto, avendo la Corte di Appello di Perugia erroneamente ritenuto obbligatoria, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di cd. equo indennizzo per irragionevole durata del processo, la presentazione, da parte dei richiedenti, dell’istanza di accelerazione prevista dall’art. 1 ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, entro il termine previsto dall’art. 2, comma2 bis, della medesima normativa. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente