Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following notification. The appellant, represented by Cesare Paoli, challenged a lower court judgment against the respondent, Impresa Edile Teghini, but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7847/2023 R.G. proposto da: Bernacchi Gabriele, Bernacchi Anna, rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Paoli -ricorrente- contro Impresa Edile Teghini Paolo C. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto De Fraja -controricorrente- nonché contro Rivi Mauro -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.2093/2022 depositata il 23/09/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, Numero registro generale 7847/2023 Numero sezionale 249/2026 Numero di raccolta generale 5601/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Considerato che è decorso il termine di quaranta giorni della comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co.2 c.p.c., si deve provvedere sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, € 1.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 7847/2023 Numero sezionale 249/2026 Numero di raccolta generale 5601/2026 Data pubblicazione 12/03/2026