Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The case involved Snam Rete Gas Spa challenging a lower court decision against Sapori Del Sole Srl regarding a procedural matter. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16545/2023 R.G. proposto da: Snam Rete Gas Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano d'Ercole unitamente all’avvocato Carolina Eunice Loria -ricorrente- contro Sapori Del Sole - Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.81/2023 depositata il 26/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16545/2023 Numero sezionale 248/2026 Numero di raccolta generale 5576/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Marcello Fortunato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 16545/2023 Numero sezionale 248/2026 Numero di raccolta generale 5576/2026 Data pubblicazione 12/03/2026