Cassation appeal dismissed as withdrawn due to 40-day silence after proposal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal. The appellant's death was noted but deemed irrelevant as the procedural deadline had already elapsed. Consequently, the court ruled the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The death of a party after the initiation of a cassation proceeding does not interrupt the process; if the appellant remains silent for 40 days following the proposal for judgment, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
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t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 21320/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: BOTTI RUGGERO,difeso come in atti ; contro TERRIACA GEMMA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Vista la nota del26.01.2026 con cui il procuratore della parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto decesso di Botti Ruggero, chiedendo a questa Corte di adottare le statuizioni conseguenti; Considerato che nel giudizio di legittimità non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (cfr., ex plurimis, Cass.
Sez. L., Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717); Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 06/03/2026