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Decreto — n. 5373/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5373/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5373/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20339/2025 R.G. proposto da: Gestione Deposito S.p.a. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Campagna -ricorrente- contro Filippo De Blasio Di Palizzi, Giuseppe Brigandi', rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Neri -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.584/2025 depositata il 19/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5373/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 20339/2025 R.G. proposto da: Gestione Deposito S.p.a. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Campagna -ricorrente- contro Filippo De Blasio Di Palizzi, Giuseppe Brigandi', rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Neri -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.584/2025 depositata il 19/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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stabilimento di deposito cattiva gestione deposito del pubblico responsabilità dei soci procedura di liquidazione dei conti sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20339/2025 Numero sezionale 240/2026 Numero di raccolta generale 5373/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20339/2025 R.G. proposto da: Gestione Deposito S.p.a. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Campagna -ricorrente- contro Filippo De Blasio Di Palizzi, Giuseppe Brigandi', rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Neri -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.584/2025 depositata il 19/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20339/2025 Numero sezionale 240/2026 Numero di raccolta generale 5373/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/03/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 20339/2025 Numero sezionale 240/2026 Numero di raccolta generale 5373/2026 Data pubblicazione 10/03/2026