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Decreto — n. 5372/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5372/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5372/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4428/2025 R.G. proposto da: Ferro Alma, Ferro Anna, rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Piccione -ricorrente- contro Di Martino Carmelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Amato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1232/2024 depositata il 18/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del giudizio, Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co. 2 c.p.c. si deve provvedere sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 5372/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4428/2025 R.G. proposto da: Ferro Alma, Ferro Anna, rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Piccione -ricorrente- contro Di Martino Carmelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Amato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1232/2024 depositata il 18/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del giudizio, Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co. 2 c.p.c. si deve provvedere sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione decorrenza del termine durata eccessiva del procedimento abbandono del procedimento termine di sospensione principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4428/2025 R.G. proposto da: Ferro Alma, Ferro Anna, rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Piccione -ricorrente- contro Di Martino Carmelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Amato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1232/2024 depositata il 18/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del giudizio, Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co. 2 c.p.c. si deve provvedere sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 4428/2025 Numero sezionale 239/2026 Numero di raccolta generale 5372/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.100,00 per compensi, oltre il 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 4428/2025 Numero sezionale 239/2026 Numero di raccolta generale 5372/2026 Data pubblicazione 10/03/2026