Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for judgment definition. The appellant, Intesa Sanpaolo Spa, did not act within the timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading the court to deem the appeal as withdrawn. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs incurred by the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14332/2025 R.G. proposto da: Intesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Cangiano -ricorrente- contro Alaia Sabatino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Esposito -controricorrente- nonché contro Visagi Costruzioni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Alaia Umberto, Nappo Flora -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.5273/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14332/2025 Numero sezionale 229/2026 Numero di raccolta generale 5285/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 14332/2025 Numero sezionale 229/2026 Numero di raccolta generale 5285/2026 Data pubblicazione 09/03/2026