Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5282/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5282/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5282/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 21240/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate; P.Q.M visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 4 marzo 2026 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano Numero registro generale 21240/2025 Numero sezionale 226/2026 Numero di raccolta generale 5282/2026 Data pubblicazione 09/03/2026

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p; Decreto — n. 5282/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 21240/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate; P.Q.M visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 4 marzo 2026 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano Numero registro generale 21240/2025 Numero sezionale 226/2026 Numero di raccolta generale 5282/2026 Data pubblicazione 09/03/2026

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione istanza di ricusazione tardiva rinuncia al dibattimento orale rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 21240/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate; P.Q.M visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 4 marzo 2026 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano Numero registro generale 21240/2025 Numero sezionale 226/2026 Numero di raccolta generale 5282/2026 Data pubblicazione 09/03/2026