Decreto — n. 5281/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24718/2022 R.G. proposto da: Bercar S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Luca Altini -ricorrente- contro Ing Bank N.v. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Azzini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.1068/2022 depositata il 15/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 5281/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24718/2022 R.G. proposto da: Bercar S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Luca Altini -ricorrente- contro Ing Bank N.v. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Azzini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.1068/2022 depositata il 15/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24718/2022 R.G. proposto da: Bercar S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Luca Altini -ricorrente- contro Ing Bank N.v. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Azzini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.1068/2022 depositata il 15/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 24718/2022 Numero sezionale 225/2026 Numero di raccolta generale 5281/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 24718/2022 Numero sezionale 225/2026 Numero di raccolta generale 5281/2026 Data pubblicazione 09/03/2026