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Decreto — n. 5263/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5263/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5263/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 2725/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: POLITO STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA SACCONE; - ricorrente - Contro GRIMALDI AMELIA, PACELLA DIEGO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO KROGH; - controricorrenti – nonché contro IMPRESA EDILE DOTT. ING. VITALIANO GAIDONI SRL, RIPANDELLA SRL; - intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.4573/2024 pubblicata in data 12 novembre 2024; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da POLITO STEFANIA; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che non risulta pervenuta accettazione per cui occorre provvedere sulle spese;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5263/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 2725/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: POLITO STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA SACCONE; - ricorrente - Contro GRIMALDI AMELIA, PACELLA DIEGO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO KROGH; - controricorrenti – nonché contro IMPRESA EDILE DOTT. ING. VITALIANO GAIDONI SRL, RIPANDELLA SRL; - intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.4573/2024 pubblicata in data 12 novembre 2024; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da POLITO STEFANIA; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che non risulta pervenuta accettazione per cui occorre provvedere sulle spese;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento ritiro dell'azione giudiziaria inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 2725/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: POLITO STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA SACCONE; - ricorrente - Contro GRIMALDI AMELIA, PACELLA DIEGO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO KROGH; - controricorrenti – nonché contro IMPRESA EDILE DOTT. ING. VITALIANO GAIDONI SRL, RIPANDELLA SRL; - intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.4573/2024 pubblicata in data 12 novembre 2024; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da POLITO STEFANIA; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che non risulta pervenuta accettazione per cui occorre provvedere sulle spese;

Numero registro generale 2725/2025 Numero sezionale 223/2026 Numero di raccolta generale 5263/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi + 200,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4/03/2026 Il Presidente titolare Lorenzo Orilia Numero registro generale 2725/2025 Numero sezionale 223/2026 Numero di raccolta generale 5263/2026 Data pubblicazione 09/03/2026