Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Dovalue S.p.a., had not acted after the lower court's proposal for judgment summary, while the respondent, Rossi Riccardo, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment summary within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16451/2024 R.G. proposto da: Dovalue S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Martella -ricorrente- contro Rossi Riccardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cacchiarelli -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.328/2023 depositata il 11/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 16451/2024 Numero sezionale 222/2026 Numero di raccolta generale 5256/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/03/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 16451/2024 Numero sezionale 222/2026 Numero di raccolta generale 5256/2026 Data pubblicazione 09/03/2026