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Ordinanza Interlocutoria — n. 5194/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case for public hearing to review value of litigation and fee calculation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5194/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a first-instance order regarding legal fees for a state-funded defender. The lower court had calculated fees based on a specific value of the case, which the appellant argued was incorrect due to omitted general expenses and VAT. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible for lack of public hearing and remanded the matter for a new public session to reassess the value of the litigation and the resulting compensation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.; Art. 132, comma 2, lett. 4) c.p.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible and remand the case for a new public hearing when the appeal raises issues regarding the determination of the value of the litigation that require nomofilactic appreciation.

Parole chiave

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value of litigation legal fees calculation state-funded defender nomofilactic appreciation remand for public hearing general expenses procedural admissibility indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Art. 132, comma 2, lett. 4) c.p.c.
: segnatamente violazione dell’art. 132, comma 2, lett.
Art. 10 c.p.c.
: in particolare, violazione dell’art. 10 c.p.c., dell’art.
Art. 13 legge 247/2012
10 c.p.c., dell’art. 13 legge 247/2012 e dell’art.
Art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014
13 legge 247/2012 e dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, segnatamente nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha determinato il valore della lite nella misura di €.
Art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014
La ricorrente si duole della non corretta interpretazione della nozione giuridica di «somma attribuita» ( ex art. 5, comma 2, d.m.
Art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
13 legge 247/2012 e dell’art. 4, comma 1, del d.m.
Art. 91 c.p.c.
1.464,51 e, quindi, ha determinato il compenso liquidato ai sensi dell’art. 91 c.p.c. sulla base dello scaglione « fino a e uro 1100»anziché dello scaglione «da euro 1100 a euro 5200».
Art. 392 c.p.c.
170 t.u.s.g., le spese processuali sostenute nel giudizio definito con l’ordinanza cassata, nonché le spese processuali del giudizio di legittimità e d el giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., liquidate con riguardo al valore della causa pari ad €.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 21277 del 2022
Questa Corte, con ordinanza n. 21277 del 2022, accoglieva il ricorso e rinviava la causa al Tribunale di Bologna per la regolamentazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20473/2023 R.G. proposto da: ANTONELLA DORE, rappresentata e difesa dall'avvocato JURI MONDUCCI; -ricorrente - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BOLOGNAn. 12712/2022 depositata il 02/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere CRISTINA AMATO. OSSERVA L’avvocato Antonella Dore proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Bologna -ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R . 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ‘T.U.S.G.’)- avverso il decreto di liquidazione dei suoi compensi quale difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lamentando la violazione della disciplina in materia di minimi parametrali.

Il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione ma compensava le spese processuali richieste dall’opponente in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato. Avverso tale decisione l’odierna ricorrente promuoveva ricorso per Cassazione lamentando l’illegittima compensazione delle spese. Questa Corte, con ordinanza n. 21277 del 2022, accoglieva il ricorso e rinviava la causa al Tribunale di Bologna per la regolamentazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità.

Con l’ordinanza qui impugnata, il Presidente delegato del Tribunale rideterminava i compensi corrisposti, riconoscendo alla parte ricorrente, vittoriosa all’esito del procedimento exart. 170 t.u.s.g., le spese processuali sostenute nel giudizio definito con l’ordinanza cassata, nonché le spese processuali del giudizio di legittimità e d el giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., liquidate con riguardo al valore della causa pari ad €. 1.026,00 e agli importi minimi per le fasi studio/introduttiva/decisoria fissati nel d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (ante DM 147/2022 quanto al primo giudizio innanzi al Tribunale), per un totale complessivo di €. 1.011,00.

L’ordinanza veniva successivamente rettificata dal medesimo Presidente con procedimento di correzione di errore materiale, mediante liquidazione dell’importo delle spese vive, omesse per riconosciuto errore materiale. Avverso la decisione in epigrafe l’avvocato soccombente propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. Resta intimato il Ministero della Giustizia, che si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale discussione orale.

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n.

3) c.p.c. : segnatamente violazione dell’art. 132, comma 2, lett.

4) c.p.c., per totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice di primo grado ha determinato il valore della lite in misura diversa da quella dichiarata dalla ricorrente. Lamenta la ricorrente che , a fronte di specifica richiesta della parte,il giudice del rinvio ometteva di indicare le ragioni per cui il valore della lite era stato determina to solo sull’importo del decisum , limitato al compenso percepito pari ad €. 1.026,00 ad esclusione delle spese generali (pari al 12,5% calcolato sul compenso, quindi €. 128,25), CPA (4% calcolato su compenso comprensivo di spese generali, quindi €. 46,17) e dell’IVA (22% calcolato su compenso comprensivo di spese generali e CPA, quindi €. 263,43), che avrebbero portato il valore complessivo della causa ad €. 1.464,51 con il conseguente superamento dello scaglione sul quale determinare i compensi secondo le Tabelle di cui al d.m. n. 55 / 2014 (scaglione di valore da €.1.100,00 ad €. 5.200,00 ).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n.

3) c.p.c. : in particolare, violazione dell’art. 10 c.p.c., dell’art. 13 legge 247/2012 e dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, segnatamente nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha determinato il valore della lite nella misura di €. 1.026,00 anziché di €. 1.464,51 e, quindi, ha determinato il compenso liquidato ai sensi dell’art. 91 c.p.c. sulla base dello scaglione « fino a e uro 1100»anziché dello scaglione «da euro 1100 a euro 5200». La ricorrente si duole della non corretta interpretazione della nozione giuridica di «somma attribuita» ( ex art. 5, comma 2, d.m. n. 55 / 2014) effettuata dalla decisione, assumendo che per « somma attribuita » deve intendersi l’importo dovutoper compenso maggiorato di « spese generali » - che nel caso specifico già da sole comporterebbero il passaggio allo scaglione successivo –e di tutti gli accessori di legge .

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n.

3) c.p.c.: segnatamente, violazione dell’art. 132, comma 2, lett.

4) c.p.c., per totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice di primo grado non ha riconosciuto l’aumento dei compensi ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, d.m.n. 55/2014. La ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla mancata attribuzione dell’aumento richiesto ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis del decreto parametri pari al 30% del compenso nel caso in cui, come nel caso di specie, «gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto». Precisa la ricorrente che nel caso di esito sia positivo che negativo della valutazione del giudice, questi è tenuto comunque a motivare le ragioni della sua decisione, mancanti in totonel caso di specie.

4. Il Collegio rileva che la questione sollevata con i primi due motivi del ricorso, ai fini della determinazione del valore della causa,rende opportuna la trattazione in pubblica udienzaimplicando apprezzamento nomofilattico. P.Q.M La Cortedispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione alla pubblica udienza.