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Ordinanza — n. 5149/2026 — snciv Generato dall'IA

Court corrects its own judgment to order cost deduction for opposing counsel in a material error correction proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5149/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a non-notified request to correct its previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The opposing counsel argued that the prior ruling failed to explicitly order the deduction of expenses in their favor, despite having requested it. The court accepted the correction because material error proceedings are administrative in nature and do not involve a substantive contest of interests where a 'loser' can be determined for cost purposes.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può procedersi alla liquidazione delle spese perché non è configurabile una situazione di soccombenza.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation administrative nature proceeding no loser determination judgment correction order correzione di errore materiale corretta notificazione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso10187-2020 proposto da: ZAULI CARLO, MASOTTI ZAULI MONICA, ASSOCIAZIONE PROFESIONALE STUDIO LEGALE ZAULI, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OSLAVIA n. 30, nello studio dell’avv. FABRIZIO GIZZI, rappresentati e difesi dagli avv.ti CESARE MENOTTO ZAULI, CARLO ZAULI e MONICA MASOTTI -ricorrenti - contro NIGI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 1, nello studio dell’avv. MATTEO ACCIARI, rappresentata e difesa dall’avv. BRUNO GUARALDI –controricorrente – per la correzione della sentenza n. 12735 /20 2 5 della CORTE D I CASSAZIONE,depositata in data 13/05/2025; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva;

FATTI DI CAUSA Conla sentenza n. 12735/2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Carlo Zauli, Monica Masotti Zauli e Associazione Professionale Studio Legale Zauli avverso la decisione n. 549/2020 della Corte di Appello di Bologna, condannando i ricorrenti alla refusione, in favore della controricorrente Paola Nigi, delle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso non notificato del 3.6.2025 l’avv. Bruno Guaraldi, difensore di Paola Nigi nel predetto giudizio di legittimità, ha chiesto la correzione della sentenza n. 12735/2025 di questa Corte, perché la stessa ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in suo favore.

Con provvedimento del Presidente della sezione del 10.5.2025 è stata disposta la fissazioned’ufficio del ricorso in camera di consiglio per la trattazione del procedimento di correzione. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Dalla lettura di pag. 15 del controricorso emerge che l’avv. Bruino Guaraldi aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore. La sentenza n. 12735/2025 di questa Corte va di conseguenza corretta, con inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola “spese”delle seguenti parole “, in relazione alle quali dispone la distrazione in favore dell’avv.

Bruno Guaraldi”. Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, alla luce delprincipio, che merita di essere ribadito, secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass.

Sez.U, Sentenza n. 29432 del 14/ 11/2024, Rv. 672744). P.Q.M la Corte accoglie il ricorso e corregge la propria sentenza n. 12735/2025, disponendo l’inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola “spese” delle seguenti parole “, in relazione alle quali dispone la distrazione in favore dell’avv. Bruno Guaraldi”. Così deciso in Roma, nella camer