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Ordinanza — n. 5147/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding jurisdiction, ruling Rome court competent due to incomplete territorial objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5147/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Proteam S.R.L.S. against the Rome Tribunal's declaration of jurisdiction. The lower court had ruled in favor of the defendant, Team Green Power Solar S.R.L., based on a transaction agreement that allegedly lacked novative character and relied on email exchanges rather than the main contract. The Court held that the defendant's objection to jurisdiction was incomplete because it failed to contest the forum selection clause in the main service contract, which remained valid and applicable.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.p.c.; Art. 11 c.c.: When a defendant raises a jurisdictional objection, they must contest all possible grounds of competence; if the objection omits a valid forum selection clause from the main contract, the exception is deemed non-proposed and the case remains under the original court's jurisdiction.

Parole chiave

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incomplete jurisdictional objection forum selection clause concurrent jurisdiction grounds non-proposed exception territorial competence main contract validity accessory transaction foro d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.p.c.
Art. 11 c.c.
Va osservato, a tal fine, che la clausola di deroga di cui all’art. 11 del contratto diservizi del 22.10.2010 è così formulata: Le parti si impegnano a esperire ogni possibile tentativo di definizione amichevole di qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del Contratto.
Art. 665 c.p.c.
7987/2025 i l tribunale di Roma , pronunciando sull’opposizione ex art. 665 c.p.c. proposta dalla Team Green Power Solar s.r.l.
art. 665 c.p
7987/2025 i l tribunale di Roma , pronunciando sull’opposizione ex art. 665 c.p.c.
art. 47 c.p
La Team Green Power Solar ha depositato memoriaex art. 47 c.p.c..
artt. 112 c.p
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c.
art. 38 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 17311/2018
38 , comma terzo, c.p.c., riguardo alla rituale proposizione dell’eccezione di incompetenza (Cass. 17311/2018;
Cass. 11192/2010
Cass. 9783/2009
11192/2010; Cass. 9783/2009).
Cass. 33203/2024
Italian court dismisses defendant's forum selection objection due to incomplete territorial jurisdiction argument.
Cass. 5817/2024
Court of Cassation dismisses jurisdiction objection, affirming Ferrara court's competence for contract dispute.
Cass. 16284/2019
Cass. 16284/2019), occorrendo osservare in proposito che nel ricorso monitorio era menzionato l’art.
Cass. 24903/20025
Non essendo contestati anche il foro del contratto e del pagamento, la causa resta radicata presso il tribunale di Roma in base ai criteri di collegamento non contestati, dovendo ritenersi l’eccezione come non proposta (Cass. 24903/20025;
Cass. 21769/2016
Cass. 22510/2016
21769/2016; Cass. 22510/2016; Cass.
Cass. 20597/2018
22510/2016; Cass. 20597/2018; Cass.
Cass. 31121/2024
Italian court dismisses asylum claim where applicant failed to prove well-founded fear of persecution.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14585/2025 R.G. proposto da : PROTEAM S.R.L.S., rappresentato e difeso dall'avvocato ROMOLO REBOA unitamente all’avvocato MASSIMO REBOA, con domicilio digitale in atti. -ricorrente- contro TEAM GREEN POWER SOLAR S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato VITO GESUITO unitamente all’avvocato STEFANO GESUITO. -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 7987/2025 , depositata i l 28/05/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis , che ha chiesto di respingere il ricorso. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 7987/2025 i l tribunale di Roma , pronunciando sull’opposizione ex art. 665 c.p.c. proposta dalla Team Green Power Solar s.r.l. ha dichiarato la competenza per territorio del tribunale di Bari sulla domanda monitoria della Proteam s.r.l. per il pagamento del saldo concordato con una tra nsazione relativa ad un contratto di servizi finalizzati a rendere fruibile la cessione del credito d’imposta per bonus edilizi.

Il giudice di merito ha evidenziato che la domanda era fondata sull’atto transattivo con cui le parti avevano rimodulato le modalità di pagamento del corrispettivo del contratto ed ha escluso che la clausola di deroga alla competenza per territorio in favore del tribunale di Roma contenuta nel contratto di servi zi fosse invocabile anche per l’adempimento della transazione. Avverso la pronuncia l a Proteam s.r.l. ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico m o tivo. La Team Green Power Solar ha depositato memoriaex art. 47 c.p.c..

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1231 c.c. , per aver il tribunale affermato che la domanda era fondata sullo scambio di email con cui era stato perfezionato l’accordo transattivo per il pagamento del residuo corrispettivo, pur essendo chiaramente evidenziato nel ricorso per decreto ingiuntivo che la società aveva inteso ottenere il pagamento sulla base del contratto che conteneva la clausola di deroga alla competenza territoriale, mentre la transazione , con cui era stata concordata una riduzione del dovuto,era stata evocata ai soli fini della prova del reale ammontare del credito e costituiva una mera integrazione o una modifica accessoria del quantum dell’obbligazione principale, privadi carattere novativo del contratto di servizi.

Si evidenziache la ricorrente sia era riservata di precisare ed ampliare le domande volendo ottenere il pagamento integrale del corrispettivo e il risarcimento del danno. 2.1 Il ricorso è fondatoper le ragioni che seguono. Occorre premettere che il regolamento di competenza introduce un processo di impugnazione nelquale questa Corte non è vincolata ai motivi formulati dalle parti ma, dovendo statuire sulla competenza, deve controllare l’osservanza di tutte le regole che presiedono al rilievo dell’incompetenza e, quindi , anche il rispetto dell’art. 38 , comma terzo, c.p.c., riguardo alla rituale proposizione dell’eccezione di incompetenza (Cass. 17311/2018;

Cass. 11192/2010; Cass. 9783/2009). Va osservato, a tal fine, che la clausola di deroga di cui all’art. 11 del contratto diservizi del 22.10.2010 è così formulata: Le parti si impegnano a esperire ogni possibile tentativo di definizione amichevole di qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del Contratto. Nel caso in cui non sia possibile definire bonariamente la controversia insorta, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro competente per la risoluzione di ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto.

In mancanza di un’inequivoca manifestazione di volontà delle parti volta a devolvere ad un dato ufficio giudiziario il potere di definire la lite con esclusione di ogni altro ufficio, tale foro convenzionale deve considerarsi non esclusivo(Cass. 33203/2024; Cass. 5817/2024), sicché , oltre al foro elettivo, concorrevano il foro generale delle persone giuridiche e i fori alternativi per le cause di obbligazione. Analogo concorso tra fori generali e quelli alternativi era operante per la transazione, che non conteneva alcuna deroga alla competenza. 2.2.

L’opponente aveva contestato la competenza territoriale solo in relazione alla sede della società convenuta (Bari), per cui l’eccezione era incompleta. L’art. 38 c.p.c. impone al convenuto l’onere non solo di indicare nella prima difesa utile il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i possibili criteri concorrenti, ad eccezione nei casi in cui si è in presenza di un foro esclusivo o dei casi in cui l’attore abbia esplicitamente affermato di volersi valere di un dato foro, indicandolo come unico idon e o a radicare la competenza (Cass. 5817/2024;

Cass. 16284/2019), occorrendo osservare in proposito che nel ricorso monitorio era menzionato l’art. 11 del contratto di servizi contenente l’elezione del foro di Roma, senza indicare detto foro come l’unico idoneo a radicare la competenza, sicché l’opponente era tenuta ad articolare l’eccezione in modo completo. Non essendo contestati anche il foro del contratto e del pagamento, la causa resta radicata presso il tribunale di Roma in base ai criteri di collegamento non contestati, dovendo ritenersi l’eccezione come non proposta (Cass. 24903/20025;

Cass. 21769/2016; Cass. 22510/2016; Cass. 20597/2018; Cass. 31121/2024). Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazionedi competenza del tribunale di Romae con riassunzione nel termine di legge Spese all’esito. P.Q.M accoglieil ricorso, cassa la pronuncia impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Roma dinanzi al quale rimette le parti anche per la pronuncia sulle spese del proposto regolamento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Cor