Cassation court dismisses appeal for lack of argumentation and procedural defects in tax legal aid denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to insufficient argumentation and procedural defects. The appellant challenged a denial of legal aid, arguing violations of statutory requirements and lack of reasoning, while the opposing party contended the initial decision was correct. The court rejected these claims because the appeal merely asserted errors without developing substantive arguments and failed to address the specific grounds for the denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 c.p.c.; Art. 99 T.U. spese: Appeals against tax legal aid denials must follow specific civil procedure rules, and cassation appeals are inadmissible if they lack sufficient argumentative development or fail to address the specific reasons given by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 123/2021 R.G. proposto da CANESI MASSIMO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio canesi, con domicilio in Milano, Via Clusone n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELEL FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1196/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,pubblicata in data 29.10.2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.1.2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I l P residente della Commissione Tributaria provinciale di Milano ha respinto l'opposizione di Massimo Angelo Canesi avverso il decreto n. 56/2020 di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che il provvedimento opposto aveva correttamente evidenziato che il ricorso che la parte aveva inteso Oggetto: patrocinio a spese dello Stato proporre non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento e che competeva alla Commissione valutare la fon d atezza dell’azione che la parte aveva intenzione di proporre.
Per la c assazione di questa ordinanza Angelo Massimo Canesi propone ricorso affidato a tre censure ; il M inistero per l' E conomia e le Finanze resiste con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 29166/2024 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU riguardo al mezzo esperibile avverso il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio in materia tributaria.
2. Con pronuncia n. 20929/2025 le Su hanno affermato che in tema di giudiziotributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese, dev'essere proposta al giudice civile con l'opposizioneprevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processotributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato T.U..
Ne consegue l’ammissibilità del presente ricorso, proposto avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione, non essendo l’originario decreto direttamente ricorribile in cassazione. Sebbene l’opposizione non sia stata proposta al giudice civile, come statuito dalle SU, il difetto di giurisdizione del giudice tributario non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito, in mancanza di specifica censura, sicché la questione è preclusa.
3. Il controricorso si riferisce ad una diversa controversia, concernente l’impugnazione del decret o n. 1196/2020 emesso dal Presidentedella Commissione tributaria regionale della Lombardia e attiene ad una diversa controversia, per cui non può tenersi conto del suo contenuto.
4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 74, comma secondo, del d.P.R. n. 115/2002, 2, del d.lgs. 546/1992, 7 della legge n. 2012/2000 e 111, comma sesto, Cost., sostenendo che la pronuncia non abbia esplicita t o le ragioni della pretesa infondatezza della domanda di merito. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per difetto di motivazione sulle ragioni in diritto di infondatezza della domanda. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 91, 702 ter c.p.c.,per non aver liquidato le spese a causa della contumacia del Ministero, che non costituisce un legittimo motivo di compensazione. 4.1.
Il ricorso è inammissibile, poiché carente di un sufficiente sviluppo argomentativo delle ragioni di critica alla pronuncia impugnata, limitandosi a denunciare in maniera assertiva un’omessa pronuncia(peraltro insussistente) o motivazione del provvedimento , nel quale, sebbene succintamente, sono esposti le ragioni dell a ritenuta inconsistenza delle tesi che la parte aveva in animo di proporre dinanzi al giud ice, volendo impugnare un atto incompleto di cui non era pregiudicata l’intellegibilità. Le ragioni di diniego sono state confermate dal Presidente della Commissione che ha ritenuto, condivisibilmente, che il controllo in sede di ammissione non è limitato all a verifica delle condizioni reddituali del richiedente, dovendo la domanda risultare prima facie non manifestamente infondatao inammissibile, con un richiamo alle giustificazionidel provvedimento opposto.
Anche il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che il ricorrente era risultato soccombente e non può dolersi della mancata pronuncia sulle spese. Nulla sulle spese, posto che il controricorso non si riferisce al presente contenzioso. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione ci