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Ordinanza — n. 5132/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural non-compliance due to late filing and missing certified copy of the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5132/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the certified copy of the appealed judgment was not filed within the statutory deadline. The appellant failed to produce this document despite the court's request, and the appeal was also filed over sixty days after the judgment's publication. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the appealed judgment within the prescribed term renders the cassation appeal inadmissible, and the absence of such a copy precludes the application of the presumption of timely notification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility missing certified copy judgment statutory deadline compliance procedural impossibility notification presumption invalidity diseredazione di un insolvente rinuncia d'eredità legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, c.p.c.
Invero, non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante l'indicazione, contenuta in ricorso, dell'avvenuta sua notificazione.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Invero, non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante l'indicazione, contenuta in ricorso, dell'avvenuta sua notificazione.
Art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
Formulata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 96, quarto comma, c.p.c.
96, terzo comma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 1.250,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17, legge n. 228/12
115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 524 c.c
ha proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia l’azione di cui all’art. 524 c.c.
art. 380-bis c.p
Formulata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha domandato la decisione della causa.
art. 369 c.p
Invero, non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante l'indicazione, contenuta in ricorso, dell'avvenuta sua notificazione.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 21349/2022
Cass., Sez. Un., n. 21349/2022; Cass.
Cass. n. 21749/2025
Sez. Un., n. 21349/2022
Cass., Sez. Un., n. 21349/2022; Cass.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2017/2024 R.G. proposto da : Ivan Bolognesi, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Cioni unitamente all’avvocato Simone Ferrari -ricorrente- contro Penelope SPV s .r.l. e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Intrum Italy S.p.A., rappresentata e difes a dall'avvocato Benedetto Gargani -controricorrente- nonché contro Intesa Sanpaolo S.p.A. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2282/2023 depositata il 15/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio.

FATTI DI CAUSA Con l’atto introduttivo del giudizio, la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. ha proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia l’azione di cui all’art. 524 c.c. nei confronti di Ivan Bolognesi, assumendo di essere creditrice dello stesso in forza di due atti di mutuo fondiario garantiti da ipoteca e di essere stata pregiudicata dalla sua rinuncia all’eredità della moglie Ida Mariani, anch’ella debitrice della banca in forza degli stessi titoli. Il convenuto si è costituito in giudizio, domandando il rigetto della domanda avversaria e sostenendo che l’eredità era passiva e dunque dannosa per la banca.

In corso di causa è intervenuta Penelope SPV s.r.l., quale cessionaria del credito della banca attrice. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha autorizzato l’attrice, ex art.524 c.c., ad accettare l’eredità di Ida Mariani in nome e luogo del rinunciante Ivan Bolognesi ed ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali. Impugnata detta sentenza da parte di Ivan Bolognesi, nella resistenza di Penelope SPV s.r.l. e nella contumacia della banca originaria creditrice, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2282/2023 depositata il 15.11.2023, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Nella motivazione, la Corte ha ritenuto, per quanto di interesse in questa sede, che il fatto che l’eredità rinunciata fosse passiva non rendesse insussistente per la creditrice il presupposto del danno conseguente alla rinuncia, tenuto conto della presenza nel patrimonio ereditario di cespiti attivi e dell’insufficienza del patrimonio del debitore rinunciante. Ivan Bolognesi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo. Penelope SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, Intrum Italy S.p.A., ha resistito con controricorso.

Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A.), invece, non ha svolto attività difensive. Formulata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha domandato la decisione della causa. Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti costituite hanno presentato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Invero, non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante l'indicazione, contenuta in ricorso, dell'avvenuta sua notificazione.

In proposito, deve rilevarsi che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (cfr.:

Cass., Sez. Un., n. 21349/2022; Cass. n. 23982/2025), a meno che tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21349/2022; Cass. n. 27883/2024).

Le Sezioni Unite hanno anche affermato che non vale obiettare che la dichiarazione relativa all’avvenuta notificazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione stessa sarebbe invalida o indirizzata al precedente difensore (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21349/2022), dal che si desume che l’unico dato che conta in concreto è la dichiarazione della parte. La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, poi, non è stata posta in discussione dal ricorrente nella memoria illustrativa depositata dopo che era stata fissata l’adunanza in camera di consiglio.

Nella fattispecie, infine, il ricorso è stato notificato il 17 gennaio 2024, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 15 novembre 2023, sicché non può neppure ritenersi applicabile il principio secondo il quale, nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi ugualmente procedibile ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr., per tutte:

Cass. n. 21749/2025).

2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in relazione alla posizione dell’istituto bancario, che non ha svolto attività difensive. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.

Sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti; condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 1.250,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stes