Cassation court dismisses appeal against free legal aid denial due to insufficient income disclosure requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that granted free legal aid to Amelia Oliva. The Ministry argued that the applicant failed to provide a detailed, positive breakdown of her family's income as required by law. The court held that general references to income below the threshold were sufficient, triggering the judge's duty to verify completeness rather than rejecting the application outright.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76-79 d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445 del 2000: A general indication of income below the statutory threshold satisfies the formal requirement for free legal aid, obliging the judge to conduct further inquiries to verify the accuracy of the data rather than dismissing the request for lack of specificity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11445/2024 proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro Oliva Amelia, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fortunato; -controricorrente- avverso la sentenzadel Tribunale di Cosenza n. 53/2024 del 5 marzo 2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cosenza Amelia Oliva ha impugnato il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio adottato l’8 novembre 2023 dalla competente Commissione presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza.
Il rigetto era stato motivato sull’assunto che l’istanza prodotta non presentava le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002. Il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sentenza n. 53/2024, ha accolto il ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Amelia Oliva si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con un unico motivo la P.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115 del 2002. Afferma l’erroneità della sentenza perché avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza in questione, la generica indicazione di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’accesso al beneficio in questione. Sostiene che, invece, detto reddito avrebbe dovuto essere indicato “in positivo”; per l’esattezza avrebbero dovuto essere menzionati, specificamente e dettagliatamente, tutti i redditi percepiti e goduti nell’anno di riferimento dall’istante e dagli eventuali singoli componenti del nucleo familiare, con precisazione della loro natura.
La censura è infondata. Con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che: articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per art.46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000(richiamato dal citato art. 79), il quale fa riferimento, in termini generali, alla “ Se ne ricava che, in presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, è il giudice a dovere attivare, anche d’ufficio e nei limiti entro cui ciò è consentito dai dati comunicati dalla parte, i suoi poteri istruttori per supplire all’eventuale incompletezza di quanto comunicato.
Nella specie, peraltro, la controricorrente aveva riportato di avere un reddito complessivo valutabile di € 0,00, oltre alla casa d’abitazionee, quindi, aveva, almeno formalmente, adempiuto al proprio onere di allegazione(e fatta sempre salva la ricorrenza dei presupposti per un’eventuale revoca dell’ammissione). 2)Il ricorso è rigettato in applicazione dei seguent i principi di diritto: «L’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 «L’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche letto alla luce del disposto art. 46, comma 1, lett . o), del d.P.R. n. 445 del 2000 , Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. ammessa al beneficio della prenotazione a debito.
P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%%, da distrarsi in favore dell’Avv. Giuseppe Fortunato. Così deciso i