Court dismisses appeal against free legal aid grant where total income declaration sufficed despite lack of itemized details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against a lower court's grant of free legal aid to Sergio Martorello. The Ministry argued that the applicant failed to itemize his income components, yet the lower court accepted his declaration of total €10,800 income. The court ruled that the statutory requirement for income disclosure was met by the total figure, and judges must actively investigate any gaps rather than reject the request for formal incompleteness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, Art. 79 d.P.R. n. 115/2002; In cases of free legal aid requests, a declaration of total income satisfies the statutory requirement, obliging the judge to exercise investigative powers to fill gaps rather than rejecting the application for formal incompleteness.
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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10274/2024 proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro Martorello Sergio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fortunato; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 46/2024 del 22 febbraio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sergio Martorello ha proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza opposizione contro un avviso di accertamento esecutivo del Comune di Belvedere Marittimo e, contestualmente, ha presentato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza tecnica gratuita.
La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002. In seguito ad opposizione il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sentenza n. 46/2024, ha accolto il ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Sergio Martorello si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con un unico motivo la P.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115 del 2002. Afferma l’erroneità della sentenza perché avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza in questione, la generica indicazione di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’accesso al beneficio in questione. Sostiene che, invece, detto reddito avrebbe dovuto essere indicato “in positivo”; per l’esattezza avrebbero dovuto essere menzionati, specificamente e dettagliatamente, tutti i redditi percepiti e goduti nell’anno di riferimento dall’istante e dagli eventuali singoli componenti del nucleo familiare, con precisazione della loro natura.
La censura è infondata. Oggetto del contendere è la circostanza che il controricorrente abbia indicato un reddito complessivo valutabile pari a € 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare. Ad avviso della P.A., invece, egli avrebbe dovuto riportare la natura di tutti i singoli redditi conseguiti e rientranti nel totale comunicato. In primo luogo, si osserva che l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che “ Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che: articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per art.46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000(richiamato dal citato art. 79), il quale fa riferimento, in termini generali, alla “ Se ne ricava che, in presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, è il giudice a dovere attivare, anche d’ufficio e nei limiti entro cui ciò è consentito dai dati comunicati dalla parte, i suoi poteri istruttori per supplire all’eventuale incompletezza di quanto comunicato.
Nella specie, il controricorrente aveva riportato di avere un reddito complessivo valutabile “pari ad euro 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare”(questo dato emerge dalla sentenza impugnata). Egli, quindi, aveva, almeno formalmente, adempiuto al proprio onere di allegazione(e fatta sempre salva la ricorrenza dei presupposti per un’eventuale revoca dell’ammissione). 2)Il ricorso è rigettato in applicazione dei seguent i principi di diritto: «L’art. 76del d.P.R. n. 115 del 2002 «L’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche letto alla luce del disposto art. 46, comma 1, lett . o), del d.P.R. n. 445 del 2000 , Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. ammessa al beneficio della prenotazione a debito.
P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite al controricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%%, da distrarsi in favore dell’Avv. Giuseppe Fortunato. C