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Ordinanza — n. 5108/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding forged will, upholding appellate court's factual review of handwriting evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5108/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the sisters against the appellate court's finding that a will was forged. The lower court re-evaluated expert testimony to conclude that the word 'lascio' was written with a third party's contribution, invalidating the document. The Supreme Court affirmed this as a free evaluation of evidence rather than a reversible error, noting the implicit rejection of the incidental appeal due to the loss of standing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4; Art. 395, n. 4 c.p.c.: The appellate court's free evaluation of expert testimony regarding the authenticity of a will, based on specific handwriting analysis, constitutes a valid exercise of judicial discretion and does not justify revocation under Art. 395, n. 4, c.p.c.

Parole chiave

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forged will handwriting analysis free evaluation of evidence revocation of judgment legitimacy of heirs appellate review implicit rejection validità del testamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 537 c.c.
Art. 564 c.c.
A sua volta, la convenuta ha eccepito l’inammissibilità delle azioni in questione perché proposte senza accettazione di eredità con beneficio d’inventario ex art. 564 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 564 c.c
A sua volta, la convenuta ha eccepito l’inammissibilità delle azioni in questione perché proposte senza accettazione di eredità con beneficio d’inventario ex art. 564 c.c.
art. 537 c.c
art. 556 c.c
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 5792 del 5 marzo 2024
5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(Cass., SU, n. 5792 del 5 marzo 2024).
Cass. 6 novembre 2020, n. 24953
Cass. 29 luglio 2004, n. 14486
24953; Cass. 29 luglio 2004, n. 14486).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8390/2020 proposto da: Pallotti Giovanna e Pallotti Elide, rappresentate e difese dall’Avv. Barbara Buffoni; -ricorrenti- contro Provasi Federica, rappresentata e difesa dall’Avv. Icilia Leoni; -controricorrente- nonché Bonazzi Norma, rappresentata e difesa dall’Avv. Vittorio Costa; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bologna, n. 3449/2019 del 5 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Federica Provasi, figlia di Francesco Provasi, deceduto il 24 luglio 2006, con distinti atti di citazione, ha convenuto, da un lato, Norma Bonazzi e, dall’altro, le sorelle Giovanna, Elide e Barbara Pallotti.

Nella prima causa ha proposto, nella qualità di legittimaria, azione di riduzione del legato, avente a oggetto due negozi commerciali , disposto dal padre in favore di Norma Bonazzi con testamento pubblico del 15 febbraio 1995 e azione di simulazione della compravendita immobiliare dell’8 marzo 1991, intercorsa sempre tra il padre e Norma Bonazzi, volta ad accertare la natura di donazione dell’atto e la nullità delmedesimo per difetto di forma . A sua volta, la convenuta ha eccepito l’inammissibilità delle azioni in questione perché proposte senza accettazione di eredità con beneficio d’inventario ex art. 564 c.c. Nella seconda causa ha presentato, contro le sorelle Pallotti,nominate eredi universali dal padre con testamento olografo del 16 aprile 2005, azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, mentre le convenute hanno chiesto di ricostruire relictum e donatum , tenendo conto del bene oggetto di compravendita sopra menzionato, di ulteriori donazioni in favore di Federica Provasi, dei legati disposti in favore di Norma Bonazzi e della circostanza che il testamento olografo che le aveva nominate eredi avrebbe comportato la revoca del testamento pubblico e dei legati con esso disposti.

In seguito alla riunione delle due cause, Norma Bonazzi ha disconosciuto il testamento olografo del 16 aprile 2005. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2974/15, ha dichiarato che: il testamento olografo del 16 aprile 2005 era valido; le sorelle Pallotti erano eredi testamentarie di Francesco Provasi; Federica Provasi era figlia ederede di Francesco Provasi e, quale legittimaria, aveva diritto alla metà dell’eredità ex art. 537 c.c.; il contratto di compravendita dell’8 marzo 1991, concluso fra Francesco Provasi e Norma Bonazzi, dissimulava una donazione, che era nulla per difetto di forma;

Federica Provasi, quale erede di Francesco Provasi, era proprietaria esclusiva dell’immobile sito al piano terzo di via Emilia Ponente in Bologna; Norma Bonazzi era proprietaria esclusiva, quale legataria, degli immobili menzionati nel testamento pubblico del 15 febbraio 1995; le sorelle Pallotti erano comproprietarie dei beni mobili loro lasciati da Francesco Provasi. Norma Bonazzi ha proposto appello. Federica Provasi si è costituita e ha domandato: in via incidentale, la restituzione dei frutti dell’immobile oggetto del negozio simulato di vendita dell’8 marzo 1991; in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda avversa di validità della vendita, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, previa riunione fittizia ex art. 556 c.c. Giovanna, Elide e Barbara Pallotti si sono costituite e hanno chiesto, in via incidentale, di: dichiarare che il testamento olografo di Francesco Provasi costituiva revoca del testamento pubblico del 15 febbraio 1995, con conseguente annullamento del legato in favore di Norma Bonazzi; in ipotesi di riforma della sentenza impugnata nella parte ove aveva dichiarato che il contratto di compravendita dell’8 marzo 1991 dissimulava una compravendita, ridurre le disposizioni contenute nel testamento olografo di Francesco Provasi.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 3449/2019, ha dichiarato che il testamento olografo del 16 aprile 2005 era falso e che, quindi, Federica Provasi era l’unica erede del de cuius, rigettando ogni altra richiesta delle parti. Giovanna ed Elide Pallotti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Norma Bonazzi si è difesa con controricorso. Federica Provasi si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente dev e essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata da Norma Bonazzi , fondata sull’assunto del mancato tempestivo deposito né della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, né dell’originale del deposito notificato con le relative relate di notificané degli altri atti e documenti sui quali si basava l’impugnazione. Infatti, in tema di notifica del ricorso percassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione -in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all’originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché dellericevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato “.eml” o “.msg”; l’omessa produzione di taliricevute - che può intervenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l’inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.(Cass., Sez. 5 , n. 7041 del 17 marzo 2025 ;

Cass., Sez. 3 , n. 29670del 19 novembre 2024 ). Nella specie, detto deposito è avvenuto telematicamente prima dell’adunanza camerale. Agli atti risulta presente, altresì, il ricorso. Quanto alla sentenza impugnata, si osserva che questa è stata depositata dalle ricorrenti e che , in ordine al la sua notifica, è Norma Bonazzi che ne ha dedotto l’esistenzae che, dunque, avrebbe dovuto darne prova, producendo la relativa relata. Vale infatti il principio secondo cui «In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è statonotificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenutanotifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando larelata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenutanotifica, senza depositare larelata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso (Cass. n. 11319/2025). 2)Devono essere rigettate anche le eccezioni di inammissibilità proposte da Norma Bonazzi, attesa la loro estrema genericità e alla luce della natura delle censure sollevate dalle ricorrenti, che si dolgono di un vizio motivazionale e di un’omessa pronuncia. 3)Per ciò che concerne la circostanza, esattamente evidenziata da Federica Provasi, della mancata notifica del ricorso introduttivo a Barbara Pallotti, si richiama la giurisprudenza secondo la quale, nel giudizio dicassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità delricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti deilitisconsorti necessari cui ilricorso non risulti notificato, trattandosi di un ’ attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità(Cass., Sez. 2 , n. 11287 del 10 maggio 2018 ) .

4) Con il primo motivo le ricorrenti contestano la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e il travisamento della prova. Lamentano che la corte territoriale avrebbe travisato le prove, sovvertendo le conclusioni della CTU. In particolare, il giudice avrebbe parcellizzato le valutazioni espresse in perizia per giungere a un esito difforme rispetto a quello esposto dal consulentedell’ufficio. La censura è inammissibile. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(Cass., SU, n. 5792 del 5 marzo 2024).

Nella specie, la Corte d’appello di Bologna ha chiaramente rivalutato tutte le risultanze della CTU per giungere alla conclusione che il testamento non fosse autografo. In particolare, ha ricavato, dall’affermazione di una possibile apocrifia del testo, le corrette implicazionigiuridiche, in quanto dalla stessa consulenza emergeva come almeno una parola (il verbo “lascio”, per di più il terminecardine del testamento)era stata vergata con il contributo di un soggetto terzo. Si tratta di considerazioni che rendono palese come vi sia stata non una svista, ma una libera valutazione delle risultanze istruttorie.

Ciò comporta, altresì, come non possa affermarsi la palese contraddittorietà e/o irragionevolezza della motivazione.

5) Con il secondo motivo l e ricorrent i lamenta no l’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale, conseguente alla violazione qui contestata con il primo motivo. La censura è infondata, essendo palese la pronuncia implicita di rigetto sul punto della corte territoriale, laddove questa ha affermato che “l’accertamento della falsità del testamento olografo priva le sorelle Pallotti della qualità di eredi testamentarie e dunque di ogni legittimazione o interesse alla proposizione dell’appello incidentale, presupponente, sotto il profilo logico-giuridico, la qualità di eredi”.

Ciò esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su di una domanda, o su di un motivo di appello, qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione esplicita assunta su altra domanda o motivo di appello, deponendo allora per l'implicita pronunzia di rigetto dei medesimi (e multis, Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 29 luglio 2004, n. 14486). 6)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M -rigetta il ricorso; - condanna le ricorrenti a rifo ndere le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in € 5.500,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle ricorrent i , dell’ulteriore importo a