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Decreto — n. 5103/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5103/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5103/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21303/2025 R.G. proposto da: In Liquidazione Fortuna 89 Cooperativa Edilizia A R.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Maria Musilli -ricorrente- contro Roberto Della Vedova -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.130/2025 depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5103/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 21303/2025 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 5103/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio spese generali ripetibili dell'avvocato spese di esecuzione accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21303/2025 R.G. proposto da: In Liquidazione Fortuna 89 Cooperativa Edilizia A R.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Maria Musilli -ricorrente- contro Roberto Della Vedova -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.130/2025 depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 21303/2025 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 5103/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 03/03/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 21303/2025 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 5103/2026 Data pubblicazione 06/03/2026