Court dismisses appeal against free legal aid grant where total income disclosure sufficed despite lack of itemized breakdown.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Economy and Finance appealed a lower court ruling granting Sergio Martorello free legal aid. The Ministry argued that the applicant failed to itemize his specific income sources, claiming a total figure was insufficient. The court rejected this, ruling that the applicant's disclosure of a total income of €10,800 met the statutory requirements for eligibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, Art. 79 d.P.R. n. 115/2002; When an applicant provides a total income figure satisfying statutory thresholds, the court must activate its investigative powers to verify completeness rather than rejecting the request for failure to itemize specific income sources.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9025/2024 proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro Martorello Sergio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fortunato; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 48/2024 del 26 febbraio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sergio Martorello ha proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza opposizione contro un avviso di accertamento esecutivo del Comune di Belvedere Marittimo e, contestualmente, ha presentato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza tecnica gratuita.
La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002. In seguito ad opposizione, il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sentenza n. 48/2024, ha accolto il ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Sergio Martorello si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con un unico motivo la P.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115 del 2002. Afferma l’erroneità della sentenza perché avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza in questione, la generica indicazione di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’accesso al beneficio in questione. Sostiene che, invece, detto reddito avrebbe dovuto essere indicato “in positivo”; per l’esattezza avrebbero dovuto essere menzionati, specificamente e dettagliatamente, tutti i redditi percepiti e goduti nell’anno di riferimento dall’istante e dagli eventuali singoli componenti del nucleo familiare, con precisazione della loro natura.
La censura è infondata. Oggetto del contendere è la circostanza che il controricorrente abbia indicato un reddito complessivo valutabile pari a € 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare. Ad avviso della P.A., invece, egli avrebbe dovuto riportare la natura di tutti i singoli redditi conseguiti e rientranti nel totale comunicato. In primo luogo, si osserva che l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che “ Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che: articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per art.46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000(richiamato dal citato art. 79), il quale fa riferimento, in termini generali, alla “ Se ne ricava che, in presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, è il giudice a dovere attivare, anche d’ufficio e nei limiti entro cui ciò è consentito dai dati comunicati dalla parte, i suoi poteri istruttori per supplire all’eventuale incompletezza di quanto comunicato.
Nella specie, il controricorrente aveva riportato di avere un reddito complessivo valutabile “pari ad euro 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare”(questo dato emerge dalla sentenza impugnata). Egli, quindi, aveva, almeno formalmente, adempiuto al proprio onere di allegazione(e fatta sempre salva la ricorrenza dei presupposti per un’eventuale revocadell’ammissione). 2)Il ricorso è rigettato in applicazione dei seguent i principi di diritto: «L’art. 76del d.P.R. n. 115 del 2002 «L’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche letto alla luce del disposto art. 46, comma 1, lett . o), del d.P.R. n. 445 del 2000 , Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. ammessa al beneficio della prenotazione a debito.
P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite al controricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%%, da distrarsi in favore dell’Avv. Giuseppe Fortunato, dichiaratosi antistatario. C