Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. De Siati Maurizio, the appellant, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Orsini Antonio, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the entire litigation and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21392/2025 R.G. proposto da: De Siati Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Avolio unitamente all’avvocato Luigi Di Bonaventura -ricorrente- contro Orsini Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bellonio unitamente all’avvocato Marco Pellegrini -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.363/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 21392/2025 Numero sezionale 219/2026 Numero di raccolta generale 5077/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 03/03/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 21392/2025 Numero sezionale 219/2026 Numero di raccolta generale 5077/2026 Data pubblicazione 06/03/2026