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Decreto — n. 5040/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal by the appellant under civil procedure code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 5040/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinct via a decree following the appellant's formal withdrawal. The appellant, Francesco Altieri, had previously filed a cassation request against the lower court's judgment but subsequently renounced the action. The court ruled that no further proceedings were necessary as the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, and no costs were assigned since the opposing parties did not engage in defense activities.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A cassation appeal is extinguished by the appellant's formal renunciation, terminating the litigation without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal extinction of action civil procedure code renunciation of appeal ripetibili dell'avvocato riduzione delle spese giudiziarie anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Article 15 of D.Lgs n. 40 of 2006
civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

CRETO sul ricorso proposto da: ALTIERI FRANCESCO, rappresentato e dife so d a ll’avvocato FRANCESCO COCOLA, con elezione di domicilio digitale; -ricorrente - Contro GRECO ANNA MARIA, SIVILLA ANDREA, SIVILLA MARIO, SIVILLA PAOLA, SIVILLA STEFANO; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.6167/2025 pubblicata in data 24 ottobre 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daFRANCESCO ALTIERI; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25.2.2026 Il Presidente Titolare