Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by both parties without court ruling on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following a formal withdrawal by both the appellant and the respondent on December 16, 2025. The underlying dispute involved a sale contract between Stancarone and Edilsud, which had previously been adjudicated by the Bari Court of Appeal. Since the withdrawal was mutual and timely, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without issuing any decision regarding litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 co. 1 c.p.c.; When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their claims, the court declares the proceedings extinct without ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta da: Lorenzo Orilia Presidente Tiziana Maccarrone Consigliere Cesare Trapuzzano Consigliere Francesco Cortesi Consigliere Remo Caponi Relatore Oggetto: VENDITA Ud.27/01/2026 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17460/2024 R.G. proposto da: Stancarone Lucia Anna, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Stillitani unitamente all’avvocato Ascanio Amenduni -ricorrente- contro Edilsud Di Perricci Francesco C. Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Perifano unitamente all’avvocato Luigi Pansini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 491/2024 depositata il 06/03/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Remo Caponi. Udite le osservazioni del Sostituto P.G., Carmelo Celentano, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Numero registro generale 17460/2024 Numero sezionale 182/2026 Numero di raccolta generale 5024/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 Rilevato che è pervenuta rinunzia al ricorso per cassazione datata 16/12/2025, con adesione della controricorrente, in pari data; che pertanto consegue l'estinzione del processo di legittimità (art. 391 co. 1 c.p.c.), senza l'adozione di alcun provvedimento sulle spese;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026. Il Presidente Lorenzo Orilia Numero registro generale 17460/2024 Numero sezionale 182/2026 Numero di raccolta generale 5024/2026 Data pubblicazione 06/03/2026