Cassation court dismisses appeal allowing new counterclaim regarding payment allocation in debt dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the appellant's appeal against the Court of Appeal's decision to uphold a default judgment. The appellant argued that payments made should be allocated to debts from a dissolved company rather than the current one, and that a new counterclaim regarding this allocation was procedurally valid. The court held that the new claim was timely filed and substantively connected to the original dispute, thus permitting it under civil procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 166 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: A new counterclaim filed by the defendant in opposition to a default judgment is admissible if timely submitted and substantively connected to the original dispute, ensuring procedural economy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2657/2021) proposto da: RENDO Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Borrometi; -ricorrente - contro ORTOFRESCO S.r.l., già Iblea Frutta di Terranova e Digrandi S.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , TERRANOVA Vincenzo e DIGRANDI Giorgio, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Lanza; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1731/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano.
R.G.N. 2657/21 C.C.12/2/2026 Vendita –Beni mobili –Pagamento del prezzo – Imputazione dei precedenti pagamenti FATTI DI CAUSA 1.– Con decreto ingiuntivo n. 747/2009 del 13 novembre 2009, notificato il 4 dicembre 2009, munito della clausola di provvisoria esecuzione inaudita altera parte, il Tribunale di Ragusa intimava il pagamento – a carico di Rendo Maria, quale titolare della ditta individuale “Fruttissima”, e in favore della Iblea Frutta di Terranova e Digrandi S.n.c. –della somma di euro 66.035,71, a titolo di compenso spettante per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, sulla scorta delle fatture commerciali emesse e degli assegni bancari rimasti insoluti.
Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2010, Rendo Maria proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, esponendo che, a seguito dei conteggi effettuati, era emerso che, a fronte di una fornitura di merci per un totale di euro 209.982,83, erano stati emessi 178 assegni per una somma complessiva pari ad euro 361.702,00, con uno scarto, dunque, di ben euro 151.719,17. Per l’effetto, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei soci illimitatamente responsabili dell’Iblea, Terranova Vincenzo e Digrandi Giorgio, chiedeva che fosse accertato che nessuna somma era ancora dovuta dall’opponente – con la revoca del decreto ingiuntivo opposto – e, in via riconvenzionale, che fosse disposta la condanna della società ingiungente al pagamento, in suo favore, dell’importo di euro 151.719,17.
Si costituiva in giudizio la Iblea Frutta di Terranova e Digrandi S.n.c., la quale contestava la ricostruzione di controparte, sostenendo che l’opponente aveva considerato esclusivamente le forniture effettuate per il periodo 2002-2009, mentre aveva volutamente omesso di considerare la merce acquistata nel periodo intercorrente tra il 1998 e il 2002 dalla G.S. Frutta di Iacono Giovanna C. S.n.c., società di cui la Rendo era socia e che poi era stata posta in liquidazione e sciolta, ciò comportando la trasmissione di tutti i rapporti debitori in capo alla ex socia, con la conseguenza che i pagamenti effettuati dalla Rendo avrebbero dovuto essere imputati ai pregressi debiti specificamente riferiti alla cessata G.S. Frutta.
In conseguenza, concludeva per il rigetto dell’opposizione e della spiegata riconvenzionale, con la conferma del provvedimento monitorio opposto. Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituivano anche Terranova Vincenzo e Digrandi Giorgio, i quali riprendevano le conclusioni già svolte dalla società di cui erano soci. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 508/2012, depositata l’11 ottobre 2012, accoglieva l’opposizione e, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva altresì parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente, condannando la Iblea Frutta alla restituzione, in favore di Rendo Maria, della somma di euro 10.123,35, oltre interessi legali. 2.– Con atto di citazione notificato l’11 aprile 2013, proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure la Ortofresco S.r.l.
– che aveva incorporato, nel frattempo, la Iblea Frutta S.n.c. – , Terranova Vincenzo e Digrandi Giorgio, lamentando:
1) il mancato riconoscimento, nel conteggio effettuato, della circostanza che parecchi assegni, per un importo complessivo di euro 32.750,00, erano stati emessi per il mero rinnovo di altri, di pari importo, rimasti impagati;
2) l’erronea dichiarazione d’inammissibilità dell’obiezione sollevata dall’opposta, secondo cui l’importo dovuto dalla Rendo era in realtà maggiore rispetto a quello richiesto con il decreto ingiuntivo, stante che, in tale importo, erano ricompresi anche i mancati pagamenti di fatture emesse per le forniture eseguite in favore della G.S. Frutta S.n.c., società sciolta della quale l’opponente era socia illimitatamente responsabile, sul fallace presupposto che si fosse trattato di una domanda nuova, diversa da quella introdotta con il ricorso monitorio.
Resisteva al gravame Rendo Maria, la quale instava per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della pronuncia appellata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, condannava Rendo Maria al pagamento, in favore della Ortofrutta S.r.l., della somma di euro 66.035,71, oltre interessi legali. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:
a) che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l’opposto poteva proporre una reconventio reconventionis alla condizione che essa dipendesse dal titolo dedotto in causa o da quello che già apparteneva alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale;
b) che la Iblea, a seguito delle eccezioni di pagamento e della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, aveva rilevato che il proprio credito nasceva, in parte, dalle fatture poste a corredo del decreto ingiuntivo opposto e, in parte, dal debito pregresso della Rendo, conseguente allo scioglimento della S.n.c. di cui era socia, per forniture di merce effettuate negli anni dal 1998 al 2002, data di scioglimento della società;
c) che tale difesa era ammissibile, trattandosi di una contestazione della più ampia pretesa dell’opponente, come proposta con la riconvenzionale, derivante dallo stesso rapporto di dare/avere tra le parti;
d) che dalla produzione in atti si evinceva che la Iblea Frutta aveva fornito merce all’estinta G.S. Frutta, per gli anni 2001/2002, per un importo complessivo di euro 139.699,73, forniture mai contestate dalla Rendo;
e) che, in conseguenza, i pagamenti provati dalla Rendo – quantificati dal giudice di primo grado in euro 319.002,00 – avrebbero dovuto essere imputati non solo alle fatture emesse nel periodo 2002/2009, ma anche al debito pregresso ereditato dalla Rendo, per le fatture emesse negli anni 2001/2002, per un importo di euro 139.699,73, sicché, con il ricorso monitorio, erano state richieste somme inferiori a quelle effettivamente dovute;
f) che, all’esito, doveva riconoscersi il credito vantato dalla Ortofresco, limitatamente alla somma oggetto d’ingiunzione di euro 66.035,71. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Rendo Maria. Hanno resistito, con controricorso, gli intimati Ortofresco S.r.l., Terranova Vincenzo e Digrandi Giorgio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Preliminarmente si rileva che, in ragione dell’avvenuto decesso dell’unico difensore della ricorrente (Avv. Cesare Borrometi), è stata avviata la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale non partecipata personalmente nei confronti della ricorrente Rendo Maria (invitandola ad eleggere nuovo domicilio e a nominare nuovo difensore).
Nondimeno, non è stato possibile raggiungere la ricorrente, né presso l’indirizzo di Ragusa, via Paestum n. 75, né presso l’indirizzo di Ragusa, via Bruxelles n. 9, risultando la destinataria “trasferita”, come da relate di notifica dell’ufficiale giudiziario del 6 novembre 2025 e del 12 novembre 2025, in atti. Avendo l’Ufficio compiuto ogni ragionevole sforzo per avvisare la parte,il ricorso può essere deciso. Infatti, nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest’ultimo abbia eletto domicilio, l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza alla parte, a causa dell’irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie, i due indirizzi indicati dalla ricorrente nell’epigrafe del ricorso, rispettivamente quale suo luogo di residenza e quale sede della cessata ditta individuale Fruttissima, di cui era titolare) e dell’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest’ultima pur sempre dominata dall’impulso d’ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d’imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 19864 del 09/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 17218 del 22/07/2010; Sez. 5, Sentenza n. 12982 del 04/06/2007; Sez. 5, Sentenza n. 21711 del 11/10/2006; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28503 del 12/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23692 del 03/08/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 20441 del 14/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 18967 del 05/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19284 del 07/07/2021). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, 166 e 167 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la reconventio reconventionis spiegata dalla parte opposta, benché la costituzione della Iblea Frutta fosse avvenuta oltre il termine di 20 giorni prima della data dell’udienza indicata in citazione, posto che, a fronte della comparizione fissata per il 1° marzo 2010, la costituzione della Iblea era avvenuta il 18 febbraio 2010, con la conseguente decadenza dalla possibilità di proporre riconvenzionali, anche nella forma della reconventio reconventionis.
Osserva l’istante che detta domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere proposta, per non essere tardiva, nella comparsa di risposta depositata nel termine di cui all’art. 167, secondo comma, c.p.c. e non nel corso del giudizio di primo grado. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292, 2266 c.c. e 100 c.p.c. nonché dei principi connessi e/o conseguenti, per avere la Corte territoriale ritenuto che i soci della Iblea Frutta S.n.c., poi incorporata nella Ortofresco S.r.l., chiamati in causa dalla opponente, fossero legittimati, sia sostanzialmente che processualmente, ad esigere i presunti crediti vantati dall’entità sociale di cui erano soci e, dunque, a spiegare personalmente la reconventio reconventionis.
Sicché avrebbe dovuto essere dichiarata l’inammissibilità della domanda avanzata da tali soci. 4.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183, quinto comma, c.p.c. e dei principi connessi e/o conseguenti, per avere la Corte distrettuale accolto la reconventio reconventionis nonostante detta domanda non fosse stata conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dalla opponente. Obietta l’istante che, nel caso di specie, nessuna connessione sarebbe sussistita tra il rapporto dedotto da Iblea Frutta – posto a base del decreto ingiuntivo – e l’altro rapporto, in forza del quale sarebbe stata spiegata detta reconventio, appunto perché si sarebbe fatto riferimento ad un diverso rapporto intercorso con la G.S. Frutta S.n.c., soggetto all’evidenza diverso dalle parti in causa, così come diverso sarebbe stato il rapporto di fornitura espletato dalla opposta e richiamato nella spiegata riconvenzionale.
Cosicché la domanda modificata non sarebbe risultata comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, dal momento che nell’originario decreto ingiuntivo Iblea Frutta non avrebbe svolto alcuna deduzione con riguardo al diverso rapporto e al diverso soggetto G.S. Frutta. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183, quinto comma, c.p.c., sotto altro aspetto, e dei principi connessi e/o conseguenti, per avere la Corte del gravame reputato che la opposta Iblea Frutta S.n.c. avesse avanzato domanda riconvenzionale, in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dalla opponente, mentre, in realtà, nessuna riconvenzionale sarebbe stata proposta.
Con la conseguenza che il conteggio svolto dalla opponente avrebbe dovuto essere confermato, con la revoca del provvedimento monitorio e la condanna della Ortofresco al pagamento della somma di euro 10.123,35. 6.– È pregiudiziale, sul piano logico, la disamina del quarto motivo. Detto motivo è infondato. Infatti, in ragione di una corretta interpretazione degli atti giudiziali, la Corte d’appello ha rilevato che parte opposta aveva proposto una reconventio reconventionis di accertamento dell’imputazione di una parte dei pagamenti eseguiti da parte opponente al saldo dei debiti contratti dalla precedente destinataria della fornitura G.S. Frutta S.n.c., società estinta di cui la Rendo era socia, in conseguenza della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
Segnatamente Rendo Maria aveva proposto opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, esponendo che, a seguito dei conteggi effettuati, era emerso che, a fronte di una fornitura di merci per un totale di euro 209.982,83, erano stati emessi 178 assegni per una somma complessiva pari ad euro 361.702,00, con uno scarto, dunque, di ben euro 151.719,17, somma oggetto della riconvenzionale di condanna nei confronti della società ingiungente. A sua volta, la Iblea Frutta di Terranova e Digrandi S.n.c., costituendosi in giudizio, aveva sostenuto che l’opponente aveva considerato esclusivamente le forniture effettuate per il periodo 2002-2009, mentre aveva volutamente omesso di considerare la merce acquistata nel periodo intercorrente tra il 1998 e il 2002 dalla G.S. Frutta di Iacono Giovanna C.
S.n.c., società di cui la Rendo era socia e che poi era stata posta in liquidazione e sciolta, ciò comportando la trasmissione di tutti i rapporti debitori in capo alla ex socia, con la conseguenza che i pagamenti effettuati dalla Rendo avrebbero dovuto essere imputati ai pregressi debiti specificamente riferiti alla cessata G.S. Frutta. All’esito, aveva concluso per il rigetto dell’opposizione e della spiegata riconvenzionale, con la conferma del provvedimento monitorio opposto. Sicché con la reconventio reconventionis– cui espressamente si riferisce la pronuncia impugnata – è stata addotta l’imputazione di una parte della somma ricevuta ad una diversa causa solvendi, costituita da un ulteriore contratto di fornitura verso altra società di persone (a contrarioCass.
Sez. 2, Sentenza n. 26945 del 11/11/2008, che si riferisce, invece, all’ipotesi dell’imputazione dei pagamenti all’interno dello stesso rapporto pluriennale di fornitura intercorso tra le parti), di cui la Rendo era socia, chiedendosi l’accertamento di tale diversa imputazione. 7.– A questo punto deve essere esaminato il primo motivo, che è infondato. Infatti, secondo la stessa ricostruzione della ricorrente, a fronte del decreto ingiuntivo notificato il 4 dicembre 2009, Rendo Maria aveva proposto opposizione con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2010, invitando la Iblea Frutta S.n.c. a comparire all’udienza del 1° marzo 2010, ossia assegnando un termine a comparire inferiore a quello stabilito di 90 giorni dall’art. 163-bis c.p.c., secondo la formulazione vigente ratione temporis.
In conseguenza, la costituzione dell’opposta, avvenuta con comparsa di risposta depositata il 18 febbraio 2010 (ossia dieci giorni prima dell’udienza fissata in citazione) – contenente la spiegata reconventio reconventionis – , non poteva ritenersi tardiva, alla stregua dell’abbreviazione dei termini di cui all’art.166 c.p.c., secondo la formulazione vigente ratione temporis. 8.–Anche il secondo motivo è infondato. E ciò perché la reconventio reconventionis è stata formulata dalla parte opposta Iblea Frutta di Terranova e Digrandi S.n.c. e non dai suoi soci Terranova Vincenzo e Digrandi Giorgio, che – costituitisi all’esito della chiamata in causa dell’opponente – si sono limitati ad aderire alle conclusioni rassegnate dalla società (opposta), di cui erano soci. 9.–Infine, anche il terzo motivo è infondato.
Infatti, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c. (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023; Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 24/03/2022). Tale legame sussisteva nella fattispecie, stante che, a fronte della deduzione dell’opponente circa l’effettuazione di pagamenti superiori agli importi delle fatture emesse dalla Iblea Frutta verso la Rendo, atteneva alla medesima vicenda sostanziale la richiesta di accertamento dell’imputazione di alcuni di detti pagamenti alle forniture eseguite dalla medesima Iblea Frutta verso la G.S. Frutta di Iacono Giovanna C.
S.n.c., società estinta di cui la Rendo era socia. 10.–In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere, nel suo complesso,respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sul valore effettivo (disputatum) – contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente – di euro 66.035,71. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,