Court dismisses appeal on traffic zone fines, upholding cost compensation due to justified administrative signals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Sandra De Benedictis's appeal against the Brindisi Town Council regarding traffic zone fines and litigation costs. The lower court compensated costs because the municipality used authorized 'active gate' signals that were not yet deemed insufficient to warn drivers. The Supreme Court ruled that the lower court's justification for cost compensation was logical and based on valid administrative precedents, making it immune to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992: The derogation from the general rule of losing party bearing costs is permissible only for grave and exceptional reasons, which must be logically grounded and substantiated by evidence or established case law, excluding mere subjective opinions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20375/2022 R.G. proposto da : De Benedictis Sandra, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Di Serio; -ricorrente- contro Comune Di Brindisi in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1642/2021 , pubblicata il 14/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal Consigliere Giuseppe Tedesco. FATTI DI CAUSA Sandra De Benedictis proponeva ricorso ex art. 204 bis C.d.s. innanzi al Giudice di pace di Brindisi impugnando i verbali (nn. 007404/F/16; 003325/F/16; 004859/F/16) emessi dalla locale Polizia Municipale di Brindisi con riferimento all’autovettura Tg.
CB952PF, con i quali le veniva contestata la violazione dell’art. 7, comma 14, del C.d.s. (circolazione all’interno della zona a traffico limitato in assenza della necessariaautorizzazione). Si costituiva il Comune di Brindisi, il quale chiedeva il rigetto del ricorso. Il Giudice di pace, con la sentenza n. 449/2017, accoglieva il ricorso e annullava tutti i verbali eccetto il n. 007404/F/16, compensando integralmente le spese di giudizio. Avverso la sentenza proponeva appello dinanzi il Tribunale di Brindisi, la De Benedictis, insistendo per l’accoglimento dell’opposizione anche in relazione al verbale 007404/F/16; chiedeva, inoltr e, la riforma della decisione relativamente alle spese di lite, che non dovevano essere compensate, ma poste a carico del Comune, da considerarsi soccombente.
L’appellato Comune di Brindisi restava contumace. Il citato Tribunale, con sentenza n. 1642/2021, ha accolto parzialmente l’appello e, per quanto qui ancora rileva, ha confermato la statuizione di compensazione delle spese di lite adottata dal primo giudice, disponendo inoltre anche la compensazione delle spese del grado. Il Tribunalebrindisino ha riconosciuto che, al momento dell’infrazione , il divieto di accesso alle zone a traffico limitato era segnalato tramite la dicitura luminos a “varco attivo”, che era stata poi ritenuta dalla giurisprudenza non idonea a informare l’utente del divieto ; nondimeno l’utilizzazione, da parte dei Comuni, di un tale segnale luminoso era avvenuta in conformità a precedenti indicazioni ministeriali e avvalendosi di tipologie di impianti omologati a livello nazionale «il cui uso era generalmente ritenuto idoneo dalle superiori autorità amministrative statuali preposte alla regolamentazione dell’ordine pubblico a livello nazionale».
In considerazione di ciò - tenuto conto che solo in un secondo momento, una nuova circolare ministeriale aveva chiarito che la dicitura “Varco attivo”, utilizzata all’epoca delle infrazioni, non era idonea ad avvertire in modo chiaro gli utenti del divieto di accesso alla zona a traffico limitato - si giustificava, ad avviso del Tribunale,la compensazione delle spese. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Sandra De Benedictis sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Brindisi è rimastointimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, co.1 n. 3 c.p.c., dell’art. 91 c.p.c., comma 1, dell’art. 92, co.2 c.p.c., dell’art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost.
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, pur confermando l’accoglimento della domanda e l’annullamento dei verbali, ha negato il rimborso delle spese e del contributo unificato alla parte vittoriosa, con lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Tale prassi, arbitraria e disincentivante, contrasta con il principio della soccombenza e con la costante giurisprudenza di legittimità, che ammette la compensazione solo nei casi tassativi di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. (soccombenza reciproca; assoluta novità della questione; mutamento della giurisprudenza; gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate), che non ricorrevano nel caso di specie , risultando la motivazione del Tribunale meramente apparente.
Con il secondo motivo di ricorso, strettamente connesso al primo, si denunzia “la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo quanto alle argomentazioni addotte per disporre la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio”. Idue motivi di ricorso - esaminabili unitariamente per la loro evidente connessione –sono infondati.
In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella dellacompensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-normaeccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso dicompensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025).
È stato chiarito che legravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare lacompensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis , non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 14036/2024). Resta fermo, tuttavia, che il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495/2022).
In applicazione di tali principi al caso in esame, la compensazione disposta dalla sentenza impugnata, giustificata con il richiamo dei provvedimenti dell’autorità che legittimavano i Comuni all’utilizzo di quel particolare segnala, rientra sicuramente nell’ambito dell’insindacabilità, da parte della C orte di cassazione, della valutazione operata dal giudice di merito, trattandosi di considerazione nient’affatto illogica o espressione di una posizione puramente soggettiva del giudicante. Il ricorsodeve, pertanto, essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo grado , attesa la mancata costituzione della parte intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. C