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Ordinanza Interlocutoria — n. 4975/2026 — snciv Generato dall'IA

Revocation appeal dismissed for non-notification; court orders integration of omitted parties' contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4975/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the revocation appeal against a prior judgment due to the failure to notify specific parties. Although Ricci Emilio and Marrazzo Tiziana were involved in the original proceedings, the revocation request was not served upon them. Consequently, the court ordered the integration of their contradiction within sixty days rather than declaring the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 331, 332 c.p.r.: The omission of notification to parties involved in the original proceedings does not render a revocation appeal inadmissible but requires the court to order the integration of their contradiction.

Parole chiave

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revocation appeal non-notification integration of contradiction omitted parties civil procedure code tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro della domanda di revisione revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.r.
Art. 332 c.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1583/2020
331 o 332 del codice di rito (Cass. n. 1583/2020).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6184/2025 R.G. proposto da : De Trovato Pietro, De Trovato Fulvia, De Trovato Stefano, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Guarnieri; -ricorrenti- Iglom Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Ricci; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di c assazione n. 21383/2024 , pubblicata il 30/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Rilevato: - che la sentenza di questa Corte n. 31383 del 2024, contro la quale è proposta istanza di revocazione, è stata pronunziata, fra gli altri, anche nei confronti di Ricci Emilio e di Marrazzo Tiziana, quest’ultima nella qualità di amministratrice giudiziaria dell’eredità beneficiata di Ricci Fulvio, già costituiti nella fase di merito; -che, tuttavia, il ricorso per revocazione non è stato notificato anche ai soggetti sopra indicati; - che tale omissione non importa l’inammissibilità del ricorso, ma impone di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi delle parti pretermess e in applicazione, ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332 del codice di rito (Cass. n. 1583/2020).

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ricci Emilio e Marrazzo Tiziana nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema d