Cassation appeal dismissed as withdrawn with counterparty consent, extinguishing proceedings under Art. 390 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant and acceptance by the counterparty. Santoro Immobiliare S.r.l. initially filed an appeal against the Second Instance Court's judgment but later submitted a withdrawal act on December 17, 2025, which was duly signed by both parties. The Court ruled that the withdrawal, supported by the counterparty's adherence, legally terminated the proceedings without needing to address the merits or award costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, para. 4 c.p.c.: A cassation appeal withdrawn with the counterparty's adherence extinguishes the proceedings, precluding any judgment on the merits and exempting the court from ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22671/2021 R.G. proposto da : Santoro Immobiliare S.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato Pasquale Cabato -ricorrente- contro Fallimento Pedato Costruttori S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difes o dall'avvocato Pierpaolo Barretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Fancello Serra -controricorrente- nonché contro Petrella Marcelloe L'Altrelli Giulia -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1977/2021 depositata il 28/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio. Rilevato che: -Santoro Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1977/2021 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata in data 28.05.2021, sulla base di due motivi; - il Fallimento della Pedato Costruttori s.r.l. in liquidazione si è costituito con controricorso; -Marcello Petrella e Giulia L’Altrelli non hanno svolto attività difensiva; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, la società ricorrente ha depositato, in data 17.12.2025, atto di rinuncia al ricorso ed agli atti ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal suo procuratore, corredato di adesione alla rinuncia da parte del Fallimento controricorrente sottoscritta dai curatori e dal procuratore, nel quale le parti hanno concordemente richiesto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr.:
Cass. n. 23840/2008; Cass. n. 21894/2009; Cass. n. 3971/2015; Cass. n. 10140/2020); - la notificazione o comunicazione a controparte sono prescritte da detta norma al solo fine di sollecitare l'adesione delle controparti medesime alla rinuncia, e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 28675/2005); -ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è stato ritualmente depositato in data 17.12.2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, esso è idoneo a determinare l'estinzione del processo; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, stante l’adesione della parte controricorrente ed in quanto gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva corrispondente a quella prescritta dall’art. 370 c.p.c.; -in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr.:
Cass.n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezion