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Ordinanza — n. 4907/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to cessation of dispute and orders cancellation of property registry transcriptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4907/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased after the parties mutually acknowledged a change in circumstances eliminating the need for litigation. The appellant had challenged a first-instance transfer of property rights, but the opposing parties submitted a joint request for dismissal based on the lack of ongoing controversy. Consequently, the court ordered the cancellation of the judicial demand and first-instance judgment transcriptions from the real estate registry.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 2668 c.c.: When parties mutually acknowledge a change in circumstances eliminating the need for litigation, the subject matter of the dispute is declared ceased, and the court must order the cancellation of transcriptions of the demand and judgments.

Parole chiave

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cessazione materia contendere rinuncia reciprocamente cancellazione trascrizioni art. 2668 codice civile cessazione controversia ipoteca legale del venditore locazione, vendita, cessione contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, Umberto Di Paolo ha proposto dapprima impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. dinanzi al giudice del merito e poi ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi.
Art. 2668 c.c.
18238/2021 R.G., dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa tra le stesse le spese processuali; ordina, ex art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Infatti, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2932 c.c
Poiché quest’ultimo non aveva adempiuto all’obbligo di stipulare il rogito, gli attori hanno chiesto pronunciarsi sentenza traslativa ex art. 2932 c.c.
art. 2668 c.c
18238/2021 R.G., dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa tra le stesse le spese processuali; ordina, ex art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 271/2006
Cass. n. 26088/2024
Cass. n. 26088/2024, nonché Cass.
Cass. n. 25625/2020
26088/2024, nonché Cass. n. 25625/2020, Cass.
Cass. n. 15980/2006
25625/2020, Cass. n. 15980/2006 e Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 13701/2004
15980/2006 e Cass., Sez. Un., n. 13701/2004, ivi richiamate).
Cass. n. 8759/2024
(cfr.: Cass. n. 8759/2024, con cui è stata ordinata la cancellazione della domanda originaria e della annotazione delle sentenze di primo e secondo grado; sulla tematica in questione, si veda anche: Cass.
Cass. n. 2896/2016
8759/2024, con cui è stata ordinata la cancellazione della domanda originaria e della annotazione delle sentenze di primo e secondo grado; sulla tematica in questione, si veda anche: Cass. n. 2896/2016).
Cass. n. 20697/2021
Cass. n. 20697/2021; Cass.
Cass. n. 3542/2017
20697/2021; Cass. n. 3542/2017).
Sez. Un., n. 13701/2004
15980/2006 e Cass., Sez. Un., n. 13701/2004, ivi richiamate).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17941/2021 R.G. proposto da : Di Paolo Umberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Vicerè -ricorrente- contro Castellucci Anna, Giordani Maria Teresa, 4 G Immobiliare S . r . l . , Giordani Francesco, Giordani Massimiliano, Giordani Corrado, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Cimmino -controricorrenti- nonché sul ricorso iscritto al n.18238/2021 R.G. proposto da : Di Paolo Umberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Vicerè -ricorrente- contro Castellucci Anna, Giordani Maria Teresa, 4G Immobiliare S.r.l., Giordani Francesco, Giordani Massimiliano, Giordani Corrado -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1940/2021 depositata il 16/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio. FATTI DI CAUSA Anna Castellucci, Massimiliano Giordani, Maria Teresa Giordani, Corrado Giordani, Francesco Giordani e la 4G Immobiliare s.r.l. hanno citato in giudizio Umberto Di Paolo dinanzi al Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, assumendo che il loro dante causa, Augusto Giordani, aveva stipulato con il convenuto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un terreno con fabbricato sito in Capena, contrada Fioretta; l’originario preliminare era stato, poi, integrato con successive scritture che prevedevano diverse modalità di pagamento e distribuzione di oneri preordinati alla cancellazione di un’ipoteca gravante sui beni e alla conclusione di un procedimento di condono già instaurato dal promittente venditore.

Poiché quest’ultimo non aveva adempiuto all’obbligo di stipulare il rogito, gli attori hanno chiesto pronunciarsi sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. in favore della società 4G Immobiliare s.r.l., subordinata al versamento del residuo prezzo da parte degli acquirenti. Il convenuto si è costituito in giudizio, domandando, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare e la condanna degli attori al risarcimento del danno. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha accolto la domanda degli attori e ha disposto il trasferimento del compendio alla società, subordinandolo al versamento del residuo prezzo nei trenta giorni successivi alla liberazione dell’immobile da ogni iscrizione e trascrizione pregiudizievole.

Impugnata detta sentenza da parte di Umberto Di Paolo, nella resistenza di Anna Castellucci, Massimiliano Giordani, Maria Teresa Giordani, Corrado Giordani, Francesco Giordani e 4G Immobiliare s.r.l., la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1940/2021 pubblicata il 16.03.2021, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Umberto Di Paolo ha proposto dapprima impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. dinanzi al giudice del merito e poi ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi.

Il deposito di quest’ultimo ricorso è stato effettuato per due volte, dandosi così origine ai procedimenti n. 17941/2021 R.G. e n. 18238/2021 R.G. Anna Castellucci, Massimiliano Giordani, Maria Teresa Giordani, Corrado Giordani, Francesco Giordani e 4G Immobiliare s.r.l. hanno resistito con controricorso nel primo dei procedimenti sopra indicati. Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositato richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, nonché di emissione dell’ordine di cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale e della sentenza di primo grado.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che i due procedimenti n. 17941/2021 R.G. e n. 18238/2021 R.G. riguardano il medesimo ricorso (e, dunque, la medesima sentenza) e vertono tra le stesse parti. Al riguardo, nell’istanza congiunta finalizzata alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, i procuratori delle parti hanno evidenziato che la difesa del ricorrente, dopo aver iscritto il ricorso a ruolo in forma telematica, non avendo ricevuto alcuna conferma dell’avvenuto deposito con il numero di ricorso, aveva provveduto all’iscrizione anche in forma cartacea per evitare potenziali decadenze.

Alla luce di quanto precede, i ricorsi devono essere riuniti.

2. In data 30.01.2026, le parti hanno depositato una “istanza congiunta per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e della sentenza traslativa del Tribunale Civile di Castelnuovo Di Porto”, sottoscritta dai rispettivi procuratori. In essa i difensori hanno dato atto «del recentissimo accordo raggiunto in base al quale le parti hanno concordato di rinunciare alla azione e gli atti del processo con compensazione delle spese di lite». Gli stessi hanno contestualmente richiesto anche ordinarsi la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale e della sentenza di primo grado.

Riguardo all’istanza, deve in primo luogo rilevarsi che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr.: Cass. n. 271/2006). Attesa la regolarità e tempestività dell’istanza congiunta, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in conformità a quanto richiesto, essendosi le parti dato reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr.:

Cass. n. 26088/2024, nonché Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 15980/2006 e Cass., Sez. Un., n. 13701/2004, ivi richiamate). L’epilogo importa la compensazione delle spese del presente giudizio, in conformità a quanto richiesto dalle parti.

3. Per quanto concerne la richiesta di emissione dell’ordine di cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale e, di conseguenza, della sentenza di primo grado, trascrizioni che le parti hanno documentato con produzione delle relative note, deve osservarsi che nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, essa deve essere giudizialmente ordinata, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c. (cfr.: Cass. n. 8759/2024, con cui è stata ordinata la cancellazione della domanda originaria e della annotazione delle sentenze di primo e secondo grado; sulla tematica in questione, si veda anche: Cass. n. 2896/2016).

4. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Infatti, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (cfr.:

Cass. n. 20697/2021; Cass. n. 3542/2017). P.Q.M La Corte, riuniti i ricorsi n. 17941/2021 R.G. e n. 18238/2021 R.G., dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa tra le stesse le spese processuali; ordina, ex art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. effettuata il 30.07.2009, n. 48978 registro generale e n. 25776 registro particolare, nonché della trascrizione della sentenza di primo grado effettuata il 03.03.2015, n. 7514 registro generale e n. 5529 registro particolare, c