Cassation appeal dismissed as withdrawn with opposing party's consent, extinguishing proceedings without cost ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant accompanied by the respondent's acceptance. The appellant, Partecipazioni Investimenti S.r.l., had filed four grounds of appeal against a lower court judgment, but the respondent, Ala S.r.l., submitted a renunciation act on December 16, 2025, which included an agreement for mutual cost compensation. The court ruled that such a consensual withdrawal legally terminates the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure, rendering the appeal inadmissible and preventing any further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, para. 4 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal, when accompanied by the opposing party's acceptance, extinguishes the proceedings and precludes the imposition of unified contribution costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2665/2021 R.G. proposto da : Partecipazioni Investimenti S.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato Vincenzo Saccomanno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Leonardo Brasca, in Roma, via Cola di Rienzo 212 -ricorrente- contro Ala S.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato Filippo Paolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Luigi La Cesa, in Roma, via Tullio Ascarelli 285 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di L 'Aquila n. 1529/2020 depositata il 10/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio. Rilevato che: - la società Partecipazioni Investimenti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1529/2020 della Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata in data 10.11.2020, sulla base di quattro motivi; -la società Ala s.r.l. si è costituita con controricorso; -in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, parte controricorrente ha depositato, in data 16.12.2025, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della controparte e dal suo difensore, corredato di accettazione della rinuncia sottoscritta dal legale rappresentante della società controricorrente e dal suo difensore, con richiesta di entrambe le parti di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto; - l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr.:
Cass. n. 23840/2008; Cass. n. 21894/2009; Cass. n. 3971/2015; Cass. n. 10140/2020); - la notificazione o comunicazione a controparte sono prescritte da detta norma al solo fine di sollecitare l'adesione delle controparti medesime alla rinuncia, e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 28675/2005); -ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è stato ritualmente depositato in data 16.12.2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, esso è idoneo a determinare l'estinzione del processo; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, stante l’adesione della controparte; -in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr.:
Cass.n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015). P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della C