Italian Supreme Court dismisses revocation appeal claiming perceptual error on digital act submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court rejected Anna Lisa Buonadonna's revocation appeal against a prior decision declaring her second cassation ground inadmissible. She argued the Court made a perceptual error by failing to recognize the digital and hypertextual nature of her originally filed documents. The Court held that the lower court correctly assessed the sufficiency of her arguments rather than merely perceiving the existence of digital links, and that such errors cannot be corrected via revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 ter c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A claim of perceptual error regarding the digital format of submitted acts is inadmissible via revocation when the reviewing court has already made a substantive legal assessment of the argument's sufficiency.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10856/2025 R.G. proposto da BUONADONNA ANNA LISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO BENVENUTI, 19, presso lo studio dell’avvocato ZUCCARO MASSIMILIANO, difesa da se stessa -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 974/2025 depositata il 15/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA L'avvocato Buonadonna proponeva ricorso per cassazione avverso un provvedimento reso su opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, affidandosi a due motivi.
Accolto il primo motivo, questa Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo all'aumento del compenso per atti navigabili) ; ha quindi cassato e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero al pagamento dell'ulteriore somma di € 496,00 oltre accessori. Ricorre per la revocazione dell'ordinanza (in epigrafe) Anna Lisa Buonadonna, sulla base di un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo si denuncia, ai sensi degli artt. 391 ter e 395 n. 4 c.p.c., l'error in procedendo e l'errore sul fatto, in relazione alla violazione degli artt. 6 § 1 e 13 Cedu, 24 Cost. e 111 Cost., con la seguente argomentazione.
Q uesta Corte è incorsa in un errore percettivo nel dichiarare inammissibile il secondo motivo del ricorso originario per difetto di autosufficienza. L'errore di percezione consiste nell'aver affermato che la ricorrente nulla di specifico ha dedotto circa le modalità di attuazione del collegamento ipertestuale. Tale percezione è errata in fatto, poiché il ricorso originario e gli atti precedenti erano totalmente nativi digitali ed ipertestuali e depositati telematicamente, rendendo la prova dell'ipertestualità evidente ex sé nell'ambiente digitale.
L’ordinanza avrebbe dunque errato per avere esaminato l’atto in ambiente analogico e non in ambiente digitale, omettendo di percepire sensorialmente l’esistenza e la funzionalità dei collegamenti. Tale svista configura un errore di fatto percettivo e non una valutazione giuridica. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità del secondo motivo (originario) affermando: «Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente, limitandosi a richiedere l'aumento in questione nella nota spese del giudizio di opposizione, ha dato per scontato che lo stesso, dopo la riforma dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 operata dal D.M. n.37/2018, debba essere concesso dal giudice in via automatica, e nulla di specifico ha dedotto circa le modalità di attuazione del collegamento ipertestuale concretamente seguite».
E inoltre: «Da tale disposizione si ricava che la ricorrente avrebbe dovuto allegare nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità […] che gli atti erano stati da lei depositati telematicamente con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione». E infine: «mentre la ricorrente si è limitata ad allegare del tutto genericamente di avere redatto gli atti in modalità ipertestuale[…], non consentendo quindi a questa Corte di verificare se le modalità ipertestuali di redazione degli atti in concreto seguite fossero tali da agevolare concretamente l'esame separato degli atti processuali».
Pertanto, l'ordinanza n. 974/2025 non è incorsa in un errore percettivo. Il provvedimento impugnato non ha negato l'esistenza materiale degli atti digitali o dei collegamenti ipertestuali; ha, invece, valutato il contenuto del ricorso originario e ha giudicato le allegazioni della ricorrente relative a tali collegamenti come «generiche» e, pertanto, legalmente insufficienti a soddisfare il requisito di autosufficienza necessario per scrutinare la censura. La ricorrente contesta la correttezza di questa valutazione giuridica, ma è precluso che ciò si possa compiere attraverso l a revocazione. 2. -La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €2.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese gene