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Decreto — n. 4849/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence on proposal for judgment under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 4849/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory 40-day period. The proceedings involved Massimo Acampora challenging an appellate order against Francesco Barbato, with the court noting the appellant's silence constituted a formal renunciation. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to extinguish the case without ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence on proposal forty day period renunciation of appeal Code of Civil Procedure duplica azione con domande successive ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8854/2024 R.G. proposto da: Acampora Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mazza unitamente agli avvocati Ugo Bisogno, Gabriele Gambardella -ricorrente- contro Barbato Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barbato unitamente all’avvocato Chiara Memoli -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n.4705/2022 depositata il 18/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che si tratta di proposta emessa in un procedimento mero duplicato di altro precedente Numero registro generale 8854/2024 Numero sezionale 214/2026 Numero di raccolta generale 4849/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 procedimento già definito con decreto di estinzione, e per il quale è stata emessa statuizione di condanna alle spese;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 03/03/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 8854/2024 Numero sezionale 214/2026 Numero di raccolta generale 4849/2026 Data pubblicazione 04/03/2026