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Ordinanza — n. 4831/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal for unpaid fees and expenses from a non-recoverable defendant's summary judgment decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4831/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lower tribunal's dismissal of an opposition filed by lawyer Maria Del Grosso regarding fees for a non-recoverable defendant. The court found the lower court's refusal to award additional fees and general expenses based on the summary judgment decree's limit to be legally unfounded. Consequently, the Cassation court ordered the Ministry of Justice to pay the requested amounts plus a statutory 15% reimbursement of general expenses.

Regesto Legislator

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Art. 116, 117 t.u. n. 115/2002; Art. 2, 12 d.m. 55/2014: A summary judgment decree limiting fees does not preclude the award of additional compensation for subsequent procedural acts and the statutory 15% reimbursement of general expenses when the initial claim was not contested.

Parole chiave

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summary judgment decree legal fees liquidation general expenses reimbursement non-recoverable defendant opposition procedure Cassation reform lawyer compensation rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 116, 117 t.u. n. 115/2002
4127/12 R.G<AUTG>.G.I.P., pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari di Savona ex art. 116 e 117 t.u.
Art. 2, 12 d.m. 55/2014
247/2012 e dall’art. 2 del d.m .
Art. 13, comma 10, Law n. 247/2012
Del Grosso aveva chiesto la liquidazione degli onorari per la procedura monitoria,il riconoscimento delle spese documentate e il rimborso delle spese generali previst o dall’art. 13, comma10, della legge n.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
4, la n ullità della decisione per difetto assoluto di motivazione inv iolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 384 cod. proc. civ.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa in merito ex art. 384 comma II cod.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.
art. 384 cod. proc. civ
Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa in merito ex art. 384 comma II cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473
1630; Cass. pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473).
Cass. Sez. 2, n. 9385 del 04/04/2019
Cass. Sez. 6, n. 1421 del 22/01/2021
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14041- 202 3 proposto da: avv. DEL GROSSO MARIA, rappresentata e difes a da sé stessa , con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, v ia dei Portoghesi 12 , presso l’Avvocatura dello Statodalla quale è rappresentato e difes o, ope legis ; -controricorrente - avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI SAVONAnel proce d imento iscritto al n. 224/2023 R.G.A.C.C., depositata in data 24/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/2/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA;

Ric. 2023 n. 14041 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 2 - lettala memori a della ricorrente . FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata in data 24 aprile 202 3 , resa nel procedimento iscritto al n. 224 /23 RGACC, il Tribunale ordinario di Savona ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Maria Del Grosso avverso il decreto reso nel procedimento n. 4127/12 R.G<AUTG>.G.I.P., pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari di Savona ex art. 116 e 117 t.u. n. 115/2002, che avevaliquidato in suo favore la somma di euro 500, 00 oltre IVA e CPA, a titolo di compensi per l’attività difensiva svoltanel giudizio penale dinnanzi a questa Corte, iscritto al n. R.G. 7749/2014 , in favore di El Asri Rachid, resosi irreperibile .

2. Con l’opposizione, l’avv. Del Grosso aveva chiesto la liquidazione degli onorari per la procedura monitoria,il riconoscimento delle spese documentate e il rimborso delle spese generali previst o dall’art. 13, comma10, della legge n. 247/2012 e dall’art. 2 del d.m . n. 55/2014, non riconosciute nel decreto di liquidazione. Il Tribunale ha ritenuto vincolante, per escludere il diritto a maggiori somme, il limite della somma liquidata dal Giudice di Pace nel decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti dell’imputato, non contestata dall’avvocato Del Grosso.

4. Avverso questa ordinanza l’avv. Maria Del Grossoha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motiv o ; il Ministero si è costituito, chiedendosoltanto di partecipare alla eventuale discussione orale; la ricorrente ha depositato una breve memoria riportandosi soltanto alle sue difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’avv. Del Grosso ha sostenuto, con un primo profilo di censura, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. artt. 82 e 116 del d.P.R.n.115/2002 Ric. 2023 n. 14041 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 3 - e degli artt. 2 e 12 d.m. 55/2014, nonché, con un secondo profilo in riferimento al n. 4, la n ullità della decisione per difetto assoluto di motivazione inv iolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. , nonché, infine, in riferimento al n. 5, l’omesso esame delprovvedimento di liquidazione opposto, in cui risultava evidente il riconoscimento degli onorari per la sola fase del giudizio di legittimità e dellanotula allegata all’istanza di liquidazione in cui erano chiaramente distinti gli ulteriori importi chiesti per la fase monitoriae per le spese.

Il Presidente del Tribunale avrebbe reso una motivazione incompr ensibile individuando un limite alla liquidazione nelle somme liquidate dal Giudice di pace nel decreto ingiuntivo a carico dell’imputato, non opposto. 1.1. Il motivo è fondato. Ildifensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Sez. 6 - 2, n. 30484 del 19/12/2017 , Sez. 2, n. 24104 del 17/11/2011): poiché, infatti, l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi degli articoli suindicati,i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria; il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento della procedur a diretta al recupero dei crediti professionali, sicché i suoi costi devono essere autonomame nte liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento Ric. 2023 n. 14041 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 4 - (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass. pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473). Era, perciò, del tutto inconferente, nell’ordinanza impugnata, il richiamo al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che rileva, evidentemente, soltanto tra il difensore e l’assistito. A ciò si aggiunga che, nella specie, come risulta dal ricorso, l’avvocata aveva chiesto in ogni caso, con la sua notula, oltre al compenso già riconosciutole per l’attività prestata dinnanzi alla Corte di cassazione, effettivamente non contestato, gli onorari nella misura di euro 250,00 liquidata in suo favore in decreto ingiuntivo e le spese in euro 13,90, oltre al rimborso delle spese generali: la motivazione, pertanto, risulta ancor più inconferente.

Quanto alla spese generali, deve ancora precisarsi, tuttavia, che ilprovvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice(Cass. Sez. 2, n. 9385 del 04/04/2019 ; Sez. 6 - 2, n. 1421 del 22/01/2021).

Il ricorso è perciòaccolto e l’ordinanza impugnata, in cui i principi suesposti non sono stati applicati, deve essere cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa in merito ex art. 384 comma II cod. proc. civ.e, in parziale riforma deldecreto del Tribunale di Savona del 2 gennaio 2023 resonel procedimento n. 4127/12 R . G . G . I . P ., in favore de lla ricorrente avv. Maria Del Grosso sono liquidati ulteriori euro 250,00 a titolo di onorari per il decreto ingiuntivo e di euro 13,90 a titolo di spese, oltre Ric. 2023 n. 14041 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 5 - IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%per l’attività difensiva svolta nel giudizio penale dinnanzi a questa Corte, in favore di El Asri Rachid, resosi irreperibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Giustizia resistente e in favore dell’avvocata ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, sia per la fase di opposizione che per questo giudizio di legittimità, in relazione al valore della causa individuato nell’ammontare delcredito riconosciuto.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., liquida in favore della ricorrente ulteriori euro 250,00 a titolo di onorari per il decreto ingiuntivo e di euro 13,90 a titolo di spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; condanna il Ministero della Giustizia al rimborso, in favore dell’avv. Maria Del Grosso, delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 500, oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; condanna altresì il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 250,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.