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Ordinanza — n. 4830/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to injunction by finding prior court ruling on mandate scope has res judicata effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4830/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the opposition to a default judgment against the condominium owners, overturning the lower court's decision. The owners argued that the engineer's mandate was limited to common areas, not individual units, based on assembly minutes. The court held that a prior appellate judgment definitively established the scope of the mandate, creating a res judicata bar to re-examining this factual premise. Consequently, the court ruled that the lower court's finding of a valid mandate for individual units was legally impossible given the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 384 cod. proc. civ.; Art. 2903 c.c.: When a prior judgment definitively establishes a factual premise essential to a subsequent claim, the principle of res judicata precludes the lower court from re-examining that same point of fact and law, even if the subsequent claim involves a distinct legal consequence.

Parole chiave

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res judicata opposizione decreto ingiuntivo mandato condominiale cosa giudicata art. 384 codice procedura civile preclusione riesame vincolo contrattuale contratto d'ingegnere

Disposizioni normative citate

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Art. 384 cod. proc. civ.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti in merito, la causa può essere decisa, ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n.
Art. 2903 c.c.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la sopravvenienza di un giudicato e, perciò, lacontrarietà della decisione all’art.
art. 2909 cod. civ
civ., i ricorrenti hanno denunciato la sopravvenienza di un giudicato e, perciò, lacontrarietà della decisione all’art. 2909 cod. civ.e 324 cod.
art. 384 cod. proc. civ
Non risultando necessari ulteriori accertamenti in merito, la causa può essere decisa, ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11314 del 10/05/2018
Sez. 3, n. 7834 del 22/03/2024
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15035- 202 3 proposto da: DI GIULIO PATRIZIA, DI GIULIO LORELLA, DI GIULIO ALDO CLAUDIO, quali successori universali di DI GIULIO D’AMICO ALDO, DI GIULIO DANIELE, DI GIULIO FABRIZIO, DI GIULIO GIAN PIERO, SILVESTRI GABRIELLA, quali successori universali di DI GIULIO CESIDIOMARIO, CAPESTRANI RAQUEL, CAPESTRANI NANCY, CAPESTRANI ENRICO, elettivamente domiciliatiin Roma, via Carlo Galassi Paluzzi 5, presso lo studio dell’avv. Lucia Bucci, rappresentat i e difes i dall'avv . V. Alessandro Ciucci, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro Ric. 2023 n. 15035 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 2 - BASTI ANDREA; -intimato - avverso la sentenza n. 320/2023della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatail 6/3/2023 e notificata il 4/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/2/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA. FATTI DI CAUSA 1. Daniela Stromei, nella qualità di procuratrice speciale di Aldo Di Giulio D’Amico, Cesidio Mario Di Giulio, Enrico Capestrani, Nancy Capestrani e Raquel Capestrani –comproprietari di un appartamento nel Condominio in sito in via San Bernardino n.28 di L’Aquila, proposeroopposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di L’Aquila n. 666/2014, ottenuto nei loro confronti dall’ing.

Andrea Basti, con cui era stato ingiunto loro di pagare euro7.591,05 a titolo di compenso per la progettazione della ristrutturazione del loro immobile, il cui incarico era stato asseritamente conferito nelle assemblee condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010. Gli opponenti sostennero di aver conferito all’ing. Basti, in occasione delle suindicate assemblee, soltanto l’incarico a progettare la ristrutturazione delle parti comuni del fabbricato condominiale, ma non delleproprietà individuali.

2. Il Tribunale di L’Aquila rigettò l’opposizione, ritenendo sufficiente prova dell’incarico all’ingegner Basti la sussistenza di una procura di Daniela Stromei a rappresentare gli opponenti in assemblea condominiale.

3. Con sentenza n 320/2023, la Corte di Appello dell’Aquila rigettò l’appello dei condomini, come rappresentati, confermando che dalla lettura delle assemblee si evinceva che Stromei si era qualificata Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 3 - espressamente come procuratrice generale e non mera delegata dei comproprietari Di Giulio e Capestrani , che aveva apposto la sua sottoscrizione, quale amministratrice del Condominio,al di sopra della dicitura «L’Amministratore Daniela Stromei», che in data 3 / 6 / 2011 aveva ricevuto da Basti anche i progetti relativi alle singole unità immobiliari, completi di planimetrie, computi metrici e rilievi fotografici e non aveva opposto alcunché.

4. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Patrizia Di Giulio, Lorella Di Giulio, Aldo Claudio Di Giulio quali eredi di Aldo Di Giulio D’Amico, Daniele Di Giulio, Fabrizio Di Giulio, Gian Piero Di Giulio, Gabriella Silvestri, quali eredi di Cesidio Mario Di Giulio, Raquel Capestrani, Nancy Capestrani e Enrico Capestrani,affidandolo a un motivo; l’ing. Basti non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la sopravvenienza di un giudicato e, perciò, lacontrarietà della decisione all’art. 2909 cod. civ.e 324 cod. proc. civ.

In particolare, in data in data 3/05/2023, è stata pubblicata altra sentenza, n. 309/2023, tra le stesse parti (come rappresentate da Daniela Stromei), passata in giudicato perché non impugnata nel termine breve provocato dalla sua notificazione, concui il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’appello proposto da Daniela Stromei nella qualità di procuratrice speciale di Aldo Di Giulio D’Amico, Cesidio Mario Di Giulio, Enrico Capestrani, Nancy Capestrani e Raquel Capestrani,ha accoltola sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 735/2014 del Giudice di Pace di L’Aquila: questo decreto era stato ugualmente ottenuto, come nell’opposizione in esame, dall’ing.

Basti a titolo di compenso per la progettazione della ristrutturazione di altro Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 4 - appartamento in comproprietà degli attuali ricorrenti, nello stesso Condominio, per incarico asseritamente conferito nelle stesse assemblee condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010. 1.1. Il motivo è fondato. Ilgiudicato sulla sentenza n. 309/2023 resa tra le stesse parti , come attestato in atti, si è formato successivamente alla pronuncia qui impugnata, sicché è stata posta a sostegno diquesto ricorso per cassazione (Cass.

Sez. 1 , n. 5370 del 29/02/2024). Nella sentenza qui impugnata la Corte d’appello, confermando il Tribunale, ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla qualitàdi Daniela Stromei, risultante dai verbali delle assemblee condominiali citate, di procuratrice generale dei ricorrenti; quindi, seppure ha dato atto che «se l’incarico con la Ditta ed il Basti avesse riguardato solo le parti comuni, non vi sarebbe stata la necessità di formalizzarlo anche con contratti separati relativi alle unità di proprietà esclusiva», ha ribadito (e ritenuto sufficiente) come «dai predetti verbali del 27.10.09 e del 29.01.10, versati in atti, emerge[sse] chiaramente che l’incarico conferito alla Ditta Todima s.r.l. ed all’ing.

Basti, quale componente dello staff tecnico della prima, riguardava non soltanto le parti comuni dell’edificio, ma anche le singole unità immobiliari»; ha,quindi, dato rilievo al fatto che Stromei avesse ricevuto da Basti anche i progetti relativi alle singole unità immobiliari, completi di planimetrie, computi metrici e rilievi fotografici, «senza nulla opporre». Deve allora innanzitutto ribadirsi, in diritto, che qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi (Sez.

U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021). Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 5 - Nella sentenza n. 309/2023, come correttamente trascritta in dettaglio nel ricorso, il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione degli attuali ricorrenti, avverso altra pretesa di compenso dello stesso ingegnere nei loro confronti,rimarcando in particolare, per quel che qui rileva, proprio il difetto di prova di un incarico conferito per la ristrutturazione degli appartamenti in comproprietà. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che dai verbali delle delibere condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010 risulta che Daniela Stromei aveva partecipato quale amministratrice del Condominio e mera delegata degli attuali ricorrenti o dei loro danti causa, ma non che avesse laqualità di loro procuratrice generale, della cui prova era onerato Basti (e ciò toglie rilievo all’essersi trattenuta progetti e planimetrie).

Il Tribunale ha, quindi, rimarcato che nei verbali suindicati si rilevano soltanto mere manifestazioni di intenti , ma certamente non risultano dichiarazioninegoziali di Stromei , effettuate soltanto in nome dei ricorrenti,finalizzate a costitu ire un vincolo contrattuale con l’ing. Basti per la ristrutturazione di proprietà non condominiali. Sul punto, il Tribunale ha riportato che nella delibera assembleare del 27/10/2009 si legge, infatti, che « si riunirà ancora l’assemblea dei condomini proprietari alla presenza della Ditta e dello Staff Tecnico della stessa per organizzare e definire i lavori da eseguire»,mentre nella delibera del 29/1/2010 si legge che «verranno consegnate alla Ditta e al Tecnico copie delle piantine di ogni singola unità immobiliare ricompresa nell’immobile al Civico 28 e verranno redatti e sottoscritti i singoli verbali di incarico di ogni proprietario alla Ditta» (così in sentenza) ; gli incarichi, pertanto, sarebbero stati formalmente conferiti in seguito.

Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 6 - In tal senso, l’accertamento rileva nel presente giudizio perché involge ed esclude lo stesso fatto costitutivo del diritto al compenso azionato con il decreto opposto e cioè che, sia pure impropriamente, nei verbali fosse stato dato atto dell’avvenuto conferimento dell’incarico all’intimato, da parte dei ricorrenti, nelle assemblee suindicate,per lavori concernenti beni non condominiali. L'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, sebbene ciascun credito «viva di vita propria»(cfr.

Sez. 2 , n. 11314 del 10/05/2018 ; Sez. 3 , n. 7834 del 22/03/2024in motivazione, con indicazione dei precedenti rilevanti).

2. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in merito, la causa può essere decisa, ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 666/2014 del Tribunale di L’Aquila. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a carico dell’ing. Basti, sia per le due fas i di merito che per questo giudizio di legittimità, in relazione al valore della causa. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., accoglie l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 666/2014 del Tribunale di L’Aquila; condanna Andrea Basti al rimborso, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro Ric. 2023 n. 15035 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 7 - 3.100,00 oltre euro 100 ,00 per spese, nonché di secondo grado, liquidate in euro 3.960,00 oltre euro 100,00per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; condanna altresì Andrea Basti al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro