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Ordinanza — n. 4820/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court overturns appellate ruling on lawyer fees for retrial, ordering increased compensation for investigative phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4820/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's decree regarding the liquidation of legal fees for a retrial in an equal compensation case. The appellant argued the lower court failed to properly justify the fee calculation, while the Ministry of Justice did not defend the decision. The court ruled that the appellate judge must award a specific fee for the investigative phase when re-examining the quantum of the claim, resulting in a higher awarded amount.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: When a court of remand re-examines the quantum of a claim rather than merely accessory costs, it must award a specific fee for the investigative phase, which is included in the unitary fee for the treatment phase.

Parole chiave

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equal compensation legal fees investigative phase court of remand fee calculation procedural nullity quantum of claim spese di ripristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 comma 2 c.p.c.), la causa viene decisa nel merito siccome in dispositivo.
Art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014
Tale importo risulta comprensivo della richiesta maggiorazione del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014.
art. 384 comma 2 c.p
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 comma 2 c.p.c.), la causa viene decisa nel merito siccome in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023
Cass. n. 34575/2021
Cass. n. 23599/2023
Il valore della causa va determinato, seguendo il consolidato orientamento sezionale, nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che per quest’ultimo esso debba essere circoscritto al “quantum” in aggiunta liquidato(Cass. n. 23599/2023).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6281/2024R.G. proposto da: GARGIULO LUISA, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Liguori e dall’avvocato Vincenzo Liguori. -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Intimato – Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. RG 51949 /2023 depositatoil 27/12/2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio delgiorno 11 novembre 2025. Rilevato che:

1. Questa Corte, con ordinanza n. 22345/2023, decidendo sul ricorso proposto da Luisa Gargiulo, cassò con rinvio il decreto in materia di equa riparazione emesso dalla Corte d’appello di Roma, in composizione collegiale, il 28 aprile 2022, che, in accoglimento EQUA RIPARAZIONE dell’opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, condannava il ministero della giustizia a corrispondere all’opponente l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente giudizio per equa riparazione, nella complessiva misura di euro 1.600,00, oltre accessori;

2. i l giudice di rinvio, individuato nella medesima Corte territoriale, in diversa composizione, ha così statuito: “ ferma la condanna del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di Luisa Gargiulo di € 1.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate:

a) per la fase monitoria e quella di opposizione in € 56,00 complessivi per esborsi; € 10,00 per spese non documentabili; € 1.689,55 (di cui € 131,50 per il monitorio) per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore degli avv. Michele Liguori per il monitorio e Vincenzo Liguori per l’opposizione, antistatari;

b) per il giudizio di legittimità in € 28,00 per esborsi, € 10,00 per spese non documentabili, € 950,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’avv. Michele Liguori, antistatario;

d) per il giudizio di rinvio in € 246,88 per esborsi, 10,00 per spese non documentabili, € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’avv. Michele Liguori, antistatario”;

3. avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, Luisa Gargiulo ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con una memoria. Il ministero della giustizia non ha svolto difese. Considerato che:

1. Primo motivo: “ Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio - per:

a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico;

b) motivazione apparente;

c) motivazione perplessa;

d) motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. La premessa è che, in sede di rinvio , la ricorrente aveva depositato un’analitica nota specificadel giudizio di rinvio, contenente la quantificazione dei compensi richiesti nella misura di euro 2.915,00, sulla scorta dei seguenti criteri (vedi pag. 10 del ricorso per cassazione): “l’applicazione della nuova tabella 12 dei parametri professionali […] di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, come sostituita dal D.M. 13/8/2022 n. 147, relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello; l’applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00; l’applicazione dei valori medi; per le quattro fasi, in parte espletate e in parte da espletare, quali: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale”.

La ricorrente lamenta che la liquidazione delle spese del giudizio operata dal giudice di rinvio sarebbe nulla, per vizio di motivazione, perché (vedi pagg. 13 e 14 d el ricorso per cassazione): “ non ha indicato espressamente per la liquidazione dei compensi del giudizio di rinvio: -i parametri professionali utilizzati (e ciò non è desumile aliunde neanche mediante l’operata liquidazione dell’aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 - che è comma prima inserito nei parametri professionali di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 8/3/2018 n. 37 e poi modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 13/8/2022 n. 147 - in quanto non si comprende se siano stati utilizzati i parametri professionali aggiornati nel 2014 o nel 2018 o nel 2022); - la tabella utilizzata (tra le 28 tabelle previste dai parametri professionali vigenti); -lo scaglione di valore della causa utilizzato; - le specifiche attività processuali effettivamente ritenute come espletate (anche se ciò potrebbe essere desumile aliunde mediante l’esclusione della sola fase istruttoria ma solo nel caso di indicazione della tabella utilizzata); - le specifiche attività processuali ritenute rientranti nella fase istruttoria o di trattazione come tali ritenute non espletate e non liquidate; - le voci dei parametri e della tabella per le fasi in concreto espletate e liquidate (anche se ciò potrebbe essere desumile aliunde mediante l’esclusione della sola fase istruttoria ma solo nel caso di indicazione della tabella utilizzata); -la misura dell’aumento dei valori minimi applicato (ma non si sa di quali parametri professionali, di quale tabella e di quale scaglione di valore della causa) e, cioè, se l’aumento sia stato di € 1 o € 10,00 o € 100,00 o € 200,00 ovvero sia stato dell’1% o del 10% o del 20%; - l’importo liquidato per ciascuna fase in concreto espletata e liquidata; -alcun altro criterio idoneo a comprendere l’incongrua e riduttiva liquidazione e quantificazione dei compensi; non ha spiegato specificamente i passaggi che avrebbero dovuto consentire di apprezzare che la liquidazione compiuta di € 1.000,00 per compensi del giudizio di rinvio - che solo a seguito dell’aumento liquidato del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 è divenuto € 1.300,00 - non sia avvenuta al di sotto degli importi minimi”;

2. secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio e, in particolare, alla mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria o di trattazione, alla violazione dei valori minimi dei parametri professionali che sono inderogabili e alla liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione - delle norme ex artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10/3/2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13/8/2022 n. 147 e della nuova tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la liquidazione delle competenze del giudizio di rinvio sarebbe inferior e al minimo di tabella e, comunque , non effettivamente remuneratoria del lavoro professionale svolto, tenuto conto che trova applicazione il d.m. n. 147/2022, e che gli importi liquidati erano stati implementati del 30%, a seguito di specifica richiesta, per la redazione degli atti con tecniche informatiche (art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014); in secondo luogo, che la Corte romana av rebbe ingiustamente escluso il compenso per la faseistruttoria che invece deve essere riconosciuto;

3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro stretta connessione argomentativa, sono fondati nei limiti appresso indicati. Il Collegio condivide e intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice, nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella (vedi Cass.nn. 7361/2025, 8505/2025, 8508/2025, 8526/2025). Ciò premesso, la Corte di Roma, come sopra evidenziato , ha liquidato a titolo di compenso la somma di euro 1.300,00 per il giudizio di rinvio, escludendo la fase istruttoria perché non svolta .

Tale importo risulta comprensivo della richiesta maggiorazione del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014. Trova applicazione, ratione temporis, il d.m. n. 147/2022. Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il condivisibile principio secondo cui, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023, Rv. 667505 –02).

Inoltre, poiché il giudice di rinvio era chiamato a riesaminare il “quantum” della pretesa, e non soltanto a scrutinare profili accessori ed estranei al merito della contesa, non v’è ragione di escludere il compenso, appunto, per la fase istruttoria (si evidenzia, in senso contrario, Cass. n. 34575/2021, che ha negato il diritto a un tal compenso in un caso in cui il giudice del rinvio era chiamato solo al ricomputo delle spese processuali). Il valore della causa va determinato, seguendo il consolidato orientamento sezionale, nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che per quest’ultimo esso debba essere circoscritto al “quantum” in aggiunta liquidato(Cass. n. 23599/2023).

Quanto sopra premesso per ognuna delle fasi collegiali del giudizio di rinvio, considerato anche che, in ragione della semplicità delle questioni affrontate, la Corte territoriale, in sostanza, ha inteso attestarsi su l minimo di tabella, la liquidazione avrebbe dovuto assommare a euro 1.45 8 ( euro 268 studio, euro 268 introduzione , euro496 istruttoria/trattazione , euro 42 6 decisionale) , quale importo che, comunque, questa Corte reputa corretto liquidare e che, operato l’incremento del 30%, ammonta a euro 1.89 5 , 40 , oltre spese generali, Iva e Cpa.

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 comma 2 c.p.c.), la causa viene decisa nel merito siccome in dispositivo. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate nella complessiva misura di euro 494 , tenuto conto del valore(fino a euro 1.100), della qualità della causa e delle attività svoltee del richiesto aumento del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014. Va disposta distrazione in favore dell’avvocato Michele Liguori , dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato negli stessi limiti e, decidendo nel merito, ferme tutte le altre statuizioni del medesimo decreto, liquida per il giudizio di rinvio, oltre alle spese vive nella misura di euro 256,8 8 , euro 1.895,40, a titolo di compenso , oltre al 15% per spese generali, all’Iva e al Cpa, che pone a carico del ministero della giustizia, con distrazione in favore dell’avv. Michele Liguori. Condanna il ministero della giustizia al pagamento de lle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 494 , a titolo di compenso, più euro 100 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, e agli accessori di legge, con distr